Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4885

Assunzioni agevolate, Benefici contributivi ex art. 8, commi 4 e 4-bis, L. n.
223/1991, Effettivo incremento occupazionale, Trasferimento d’azienda,
Continuità del precedente rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro,
Indagine sui concreti assetti proprietari e sull’esistenza di rapporti di
collegamento o di controllo tra imprese

Rilevato che

 

con sentenza n. 591 del 2014, la Corte d’appello di
Firenze, rigettando il gravame proposto dalla B. s.r.l. unipersonale nei
confronti dell’Inps, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto
dell’opposizione a tre cartelle esattoriali emesse per il recupero dei benefici
contributivi previsti dall’art.
8, commi 4 e 4 bis, legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che
assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità, indebitamente
fruiti, ad avviso dell’ente previdenziale a seguito di specifico accertamento,
in difetto di un effettivo incremento occupazionale, con l’assunzione di tre
lavoratori posti in mobilità dalla M. Hotels s.r.l. ed in presenza di un
incontestato trasferimento d’azienda da M. Hotels s.r.l. a B. S.r.l.
Unipersonale;

la Corte di merito, dopo aver richiamato il
precedente di questa Corte di cassazione n. 14247
del 2012 (secondo il quale l’obbligo di assunzione del lavoratore in
mobilità, che esclude il diritto allo sgravio, sarebbe riferito al solo ex
datore di lavoro che proceda a nuove assunzioni ex comma 1 del medesimo art. 8 I. n. 223 del 1991 e
non all’obbligo della genuina impresa cessionaria d’azienda di far transitare i
lavoratori dipendenti dalla cedente), invocato dall’appellante, ha ritenuto che
nella ipotesi di cessione d’azienda non si instaura, tra la cessionaria ed i
lavoratori dipendenti dalla cedente un nuovo rapporto di lavoro, ma si realizza
una continuità dei precedenti rapporti di lavoro con il nuovo datore di lavoro,
cosicché deve preferirsi l’orientamento tradizionalmente espresso dalla Corte
di legittimità (Cass. n. 17071 del 2007, n. 5304
del 2007) che aveva attribuito rilevanza essenziale, al fine di riconoscere
il diritto agli sgravi di cui si parla, alla necessità di appurare che
l’assunzione del personale in mobilità da parte di una nuova impresa risponda a
reali esigenze economiche e tali esigenze vanno escluse nei casi in cui si
realizza un trasferimento d’azienda che, ai sensi dell’art. 2112 cod.civ., importa la continuazione dei
rapporti di lavoro e senza che su tale affermazione incida il disposto dell’art. 47, comma quinto, I. n. 428
del 1990 che, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ. in caso di cessione di impresa
in crisi, non introduce alcuna diversa disciplina della materia contributiva;

avverso tale sentenza, ricorre B. s.r.l. con
ricorso, affidato a sette motivi;

resiste l’INPS, anche quale mandataria di S.C.C.I.
s.p.a., con controricorso; E. Gerit s.p.a., è rimasta intimata;

 

Considerato che

 

con il primo motivo, la ricorrente denunzia
violazione e falsa applicazione degli artt. 8, commi da 1 a 4, della
legge n. 223 del 1991; con il secondo, la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2112 cod.civ. in relazione all’art. 8 della legge n. 223 del 1991;
con il terzo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della I. n. 264 del 1949;
con il quarto, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 cod.civ. in relazione all’art. 116 cod.proc.civ. e la violazione e falsa
applicazione dell’art. 246 cod.proc.civ.; con
il sesto, la mancata valutazione di prova o, comunque, la motivazione illogica,
insufficiente e contraddittoria in ordine alla lettura del materiale probatorio
ed ai fatti decisivi per il giudizio; con il settimo, omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; con
considerazioni formulate in modo complessivo, la ricorrente ha sostanzialmente
dedotto che l’errore imputato alla Corte distrettuale è quello di aver male
interpretato il disposto dell’art.
8 I. n. 223 del 1991 e di aver negato la sussistenza del diritto agli
sgravi contributivi, con ciò non dando applicazione ai principi espressi da Cass. n. 14247 del 2012, pur essendo stata
accertata la genuinità del trasferimento d’azienda e, quindi, esclusa la
sussistenza di intenti elusivi; il ricorso non può essere accolto;

i diversi motivi vanno trattati congiuntamente in
quanto connessi; sono inammissibili quelli che denunciano vizi di motivazione
in quanto non conformi al parametro fissato dall’art.
360, primo comma n.5, cod.proc.civ., applicabile ratione temporis, che
questa Corte di legittimità (sin da Cass. SS.UU.
n. 8053 del 2014) ha interpretato affermando che tale articolo, riformulato
dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.
134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per
cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito
diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle
previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6,
e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il
ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti
esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato
oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
“decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso
in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie; nel caso di specie, il ricorrente non evidenzia
l’omesso esame di un fatto del genere di quelli indicati, ma si duole che la
Corte territoriale abbia interpretato il materiale probatorio acquisito agli
atti come idoneo a dimostrare una sorta di condotta elusiva rispetto agli
obblighi contributivi derivanti dall’assunzione dei lavoratori posti in
mobilità dalla cedente, senza, invece, valorizzare le emergenze istruttorie che
dimostravano la genuinità dell’operazione;

i motivi non colgono, peraltro, pienamente la ratio
sottesa alla sentenza impugnata che è ispirata alla interpretazione dell’art. 8 I. n. 223 del 1991, di
cui si dirà più avanti, preferibile e che anche in relazione ad ipotesi di
legittima cessione d’azienda richiede che il nuovo datore di lavoro dia prova
dell’effettivo incremento occupazionale;

inoltre, l’esame di tali doglianze, come è evidente,
non porterebbe alla individuazione del vizio invocato ma ad una, non consentita
in sede di legittimità, rivisitazione del materiale istruttorio già vagliato
dalla Corte territoriale;

gli altri motivi sono infondati; essi ruotano tutti
intorno alla interpretazione dell’art. 8 I. n. 233 del 1991
fatta propria da Corte di cassazione n. 14247 del
2012 ed alla rilevanza che, all’interno di tale interpretazione, riveste la
circostanza della pacifica sussistenza di una genuina cessione d’azienda;

la questione così proposta impone una ricognizione
degli sviluppi degli orientamenti espressi da questa Corte che possono dirsi
consolidati non nel senso fatto proprio dalla citata Cass. n. 14247 del 2012; tale pronuncia, infatti,
privilegiando una interpretazione testuale dell’art. 8 I. n. 223 del 1991, ha
limitato il divieto di fruizione del beneficio della decontribuzione, oltre che
al caso di frode tesa a far apparire una alterità insussistente tra ex datore
di lavoro e nuovo datore di lavoro, alla sola ipotesi in cui ad assumere i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sia stato lo stesso datore di
lavoro che li aveva licenziati; in altri termini, l’impresa genuinamente
cessionaria non potrebbe ritenersi destinataria dell’obbligo di assumere con
precedenza il lavoratore in mobilità e, quindi, soggetta al divieto di
fruizione dello sgravio;

il comma 1 dell’art. 8, richiamato dal comma
4, riguarda le ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di un diritto di
precedenza all’assunzione, come previsto dall’art. 15 della legge n. 264 del
1949 quando ad assumere sia la stessa azienda che li aveva licenziati;

a fronte di tale opzione interpretativa, può dirsi
invece ormai acquisito, nell’interpretazione del disposto dell’art. 8 I. n. 223 del 1991, il
diverso convincimento che reputa rilevanti due condizioni al fine della
legittima fruizione dello sgravio: a) che la fruizione dello stesso non sia il
frutto di una condotta fraudolenta; b) che, comunque, si realizzi
oggettivamente un incremento occupazionale attraverso l’assunzione del
lavoratore iscritto nelle liste di mobilità;

già Cass. n. 8800 del 2001 osservò che l’esigenza di
evitare condotte fraudolente, funzionalizzate unicamente all’ottenimento di
contributi pur in assenza di condizioni economiche e di mercato capaci di
giustificarli, ha indotto il legislatore con l’art. 2 del d.l. 16 maggio 1994
n. 229 (convertito con modificazioni nella legge 19
luglio 1994 n. 451) ad aggiungere al citato articolo 8 della legge n. 223 del
1991 il quarto comma bis che dispone testualmente che il diritto del datore
di lavoro ai benefici di cui ai commi precedenti “è escluso con
riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività
che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima
in rapporto di collegamento e controllo”;

pertanto – al fine di assicurare una gestione
trasparente di benefici contributivi concessi dall’INPS – la legge impone una
indagine sui concreti assetti proprietari e sull’esistenza di rapporti di
collegamento o di controllo tra impresa che pone in mobilità propri dipendenti
ed impresa che assume ex novo detti dipendenti, venendosi così a consentire,
proprio in ragione della natura degli interessi tutelati, l’accertamento di
negozi fraudolenti anche in presenza di società dotate di propria autonoma e
distinta soggettività;

inoltre, si è formulato il criterio operativo
secondo cui, ai fini di ottenere l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 8 della I. n. 223 del 1991
(poi abrogato ad opera dalla L. n.
92 del 2012, art. 2, comma 71, lett. b), è necessario che si dia prova da
parte di chi tali benefici invoca, che sia stata effettivamente raggiunto, nel
complesso aziendale oggetto della vicenda circolatoria, oggettivamente
considerato ed al cui interno si colloca la prestazione dei nuovi assunti, un
livello occupazionale superiore a quello precedente;

perché ciò si realizzi, dunque, nell’ipotesi di
cessione d’azienda, è onere del nuovo datore di lavoro (cessionario) fornire la
dimostrazione innanzitutto della effettiva alterità tra le parti della vicenda
traslativa e degli elementi di novità intervenuti nella struttura societaria e
delle significative integrazioni apportate al complesso originario per
consentire a quello ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione
produttiva;

inoltre, si è affermato che è necessario accertare
che la situazione di esubero sia effettivamente sussistente e che l’assunzione
del personale, in ordine al quale si pretendono gli sgravi, da parte di una
nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte
elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi, sicché il diritto ai
benefici va escluso ove tra le due imprese sia intervenuto un contratto di
affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento
di azienda che, ai sensi dell’art. 2112 c.c.,
importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l’acquirente (ex multis vd.
Cass. 10428 del 2017; Cass. 18402 del 2016; Cass. n. 8800 del 2001
cit.);

in particolare, Cass. n. 18402 del 2016 ha avuto
modo di affermare che i benefici de quo non spettino quando tra l’impresa che
ha collocato i lavoratori in mobilità e quella che li assume siano
configurabili gli elementi oggettivi della cessione d’azienda e ciò in
continuità con orientamento più volte ribadito da questa Corte (Cass. 09/09/2015 n. 17838, 14/12/2011, n. 26873; 08/04/2011,
n. 8069);

si è osservato che la finalità delle agevolazioni è
quella di favorire l’occupazione dei lavoratori effettivamente espulsi dal
mercato del lavoro e poiché, a norma dell’art.
2112, primo comma, cod. civ., in caso di trasferimento di un’ azienda (o di
un suo ramo), il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il
trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento, questi è
tenuto all’assunzione dei lavoratori; la sussistenza di un obbligo di
assunzione ostativo alla percezione dei benefici viene dunque riferita al
medesimo complesso produttivo che ha collocato i lavoratori in mobilità, senza
che ne rilevi la diversa titolarità; qualunque negozio traslativo che rivesta i
caratteri oggettivi della cessione d’azienda non può quindi comunque
determinare elusione della normativa previdenziale, non disponibile dalle parti
per effetto delle sue ripercussioni sulla finanza pubblica;

tale orientamento, in sostanza, individua
l’effettivo incremento occupazionale quale criterio operativo essenziale e
significativo della legittimità della fruizione del beneficio contributivo;

tali benefici contributivi, legati ad assunzioni di
talune categorie di lavoratori, devono essere giustificati dal necessario
incremento occupazionale, principio affermato anche dalla normativa europea
(vd. l’abrogato Reg. (CE) n. 2204/2002, il Reg. (UE) n. 651/2014

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4885
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