Il datore di lavoro invita il lavoratore a fruire delle ferie e lo informa sulla perdita del diritto, senza poter imporre la fruizione stessa.

Nota a Tar Valle D’Aosta 17 gennaio 2020, n. 1

Flavia Durval

Il datore di lavoro è tenuto a verificare che il dipendente possa fruire delle ferie e ad invitarlo a beneficiarne, informandolo che, in caso contrario, il periodo feriale non potrà più essere goduto, ma non può imporre il godimento delle ferie.

Come noto, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite rappresenta un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare, secondo la vigente legislazione italiana, internazionale ed europea (v. D.LGS. n. 66/2001, art.10; Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132/1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, art. 31, co. 2; Direttiva n. 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, poi confluita nella Direttiva n. 2003/88/CE, che codifica la materia) e l’orientamento della giurisprudenza euro-unitaria (CGUE 6 novembre 2018, C- 696/16).

Dal canto suo, il datore di lavoro ha l’onere di “assicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo, se necessario, formalmente a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. Il datore di lavoro dovrà perciò provare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore possa effettivamente esercitare tale diritto”, in modo da evitare che il dipendente perda la possibilità di godimento del periodo feriale per mancanza d’informazione ovvero perché non consapevole delle sue scelte.

Il rispetto di tale onere tuttavia, alla luce di un equilibrato contemperamento di principi e di “istanze assiologiche di pari rango” (v. art. 7 Direttiva 2003/88/CE), non può estendersi fino al punto di costringere il datore di lavoro ad imporre ai suoi dipendenti di esercitare effettivamente la fruizione delle ferie annuali retribuite.

È quanto afferma il Tar Valle D’Aosta 17 gennaio 2020, n. 1 in una fattispecie in cui la direzione di un istituto penitenziario aveva invitato una lavoratrice a programmare nel più breve tempo possibile la fruizione dei periodi di congedo ordinario degli anni 2018 e 2019. Tale invito non era stato però accettato e la dipendente (ricorrente) aveva avanzato la pretesa di fruire anche del periodo di congedo maturato per gli anni 2015, 2016 e 2017.

La pretesa è stata ritenuta senza fondamento dai giudici, in base all’art 9 del Nuovo Accordo Quadro Nazionale per la polizia penitenziaria (in G.U. 2 maggio 2018, n. 100), secondo cui “il congedo ordinario va programmato e fruito nell’anno solare di riferimento, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione o per motivate esigenze di carattere personale e, limitatamente a queste ultime, compatibilmente con le esigenze di servizio. In tal caso, la parte residua deve essere fruita entro i successivi 12 mesi, fino all’entrata in vigore del Nuovo Accordo Quadro Nazionale ed entro i successivi 18 mesi per il periodo successivo all’entrata in vigore del predetto accordo”.

Nello specifico, il Tar chiarisce che non è possibile giustificare la mancata fruizione del periodo feriale, né per motivate esigenze di servizio e né tantomeno per obbiettive esigenze personali, laddove non sia presentata, da parte dell’interessato, alla direzione, “nei termini di legge e secondo le puntuali modalità ivi indicate, alcuna istanza di congedo ordinario né documentazione comprovante anche l’impossibilità oggettiva di godere dei predetti benefici”.

Fruizione delle ferie: sì alla verifica ed all’informazione, no all’imposizione
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: