La violazione della procedura interna prevista per il rilascio delle carte prepagate legittima il licenziamento per giusta causa.
Nota a Cass. 17 gennaio 2020, n. 980
Silvia Rossi
La Corte di Cassazione (17 gennaio 2020, n. 980, che conferma App. Bologna 10 aprile 2018) si è espressa relativamente ad una fattispecie in cui al direttore di un ufficio postale era stato contestato di aver agito con abuso della posizione gerarchica sovraordinata nell’induzione di alcuni colleghi all’attivazione di sette carte prepagate Postpay, rinvenute nella perquisizione domiciliare ed emesse in violazione della procedura interna, in particolare in assenza degli intestatari o comunque senza la loro volontà.
In particolare, la Corte ha assimilato la fattispecie in questione all’ipotesi prevista dall’art. 54 ccn Poste, specificamente lett. k) e sanzionata con il licenziamento senza preavviso, in base alla quale “quanto alla condotta complessiva che integra gli estremi di quei fatti dolosi compiuti in connessione con il rapporto di lavoro anche nei confronti di terzi di gravità tale da essere sanzionati penalmente e precludere, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Come noto, le distinte fasi di attivazione della carta Postpay integrano un rapporto continuativo comportante una serie di specifici obblighi di adeguata verifica e di identificazione della clientela ai sensi del Protocollo Operativo PostPay. In base a tale protocollo, l’Operatore UP incaricato di Poste deve:
– presentare le caratteristiche del prodotto e relativi costi;
– consegnare al cliente il modulo di richiesta della Carta Postpay
– ritirare il suddetto modulo compilato dal cliente;
– procedere all’identificazione del cliente stesso (effettuando i debiti controlli di autenticità, validità e correttezza dei documenti);
– controllare il corretto inserimento dei dati nel modulo e della sua sottoscrizione dal richiedente).
– prelevare una carta dal plico contenente le Carte Postpay e registrare l’operazione nella fase CAMA dell’applicativo SPD (secondo l’analitico procedimento indicato nella relativa parte del manuale operativo trascritto al quinto foglio inserito tra pg. 21 e 22 del controricorso), in tal modo provvedendo alla sua attivazione.
I giudici hanno poi ribadito il principio consolidato (v. Cass. 15 gennaio 2020, n. 708, annotata in questo sito, da S. GIOIA, Licenziamento di autista di autobus e nozione di giusta causa) secondo cui il licenziamento intimato per giusta causa, è nozione legale rispetto alla quale, diversamente dalle sanzioni disciplinari con effetto conservativo, non sono vincolanti le previsioni dei contratti collettivi. Questi hanno infatti valenza esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte idonee a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore. Tuttavia, non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo, in relazione ad una determinata infrazione costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo (v. Cass. 16 luglio 2019, n. 19023, annotata in questo sito da G. I. VIGLIOTTI, Giusta causa di licenziamento e previsioni dei contratti collettivi e Cass. 24 ottobre 2018, n. 27004).