Ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., il Tribunale deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario.
Nota a Cass. (ord.) 29 gennaio 2020, n. 2025
Alfonso Tagliamonte
Circa l’ambito del giudizio previsto dall’ultimo comma dell’art. 445-bis, c.p.c., la pronuncia deve riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, ossia il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale. “Essa non può invece contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa” (v. Cass. n. 27010/2018).
Questo, il principio affermato dalla Corte di Cassazione (ord. 29 gennaio 2020, n. 2025, difforme da Trib. Gela 24 gennaio 2017), la quale precisa che la pronunzia in questione non può condannare l’ente previdenziale all’erogazione del beneficio laddove il compendio degli elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari non sia stato ancora accertato integralmente, essendo “avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo”.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, invece, il Tribunale ha pronunciato condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio anziché limitarsi, come avrebbe dovuto, alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario. La Cassazione, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l’Inps alla «refusione del beneficio dell’assegno di assistenza (art. 13, L. n. 118/1971)”.