Se l’impresa subentrante in un appalto oltre ad acquisire, in base ad un obbligo contrattuale, i lavoratori del precedente appaltatore, acquisti anche l’azienda, non è esclusa l’applicazione dell’art. 2112 c.c.
Nota a Cass. 31 gennaio 2020, n. 2315
Fabio Iacobone
Qualora la successione nell’appalto non si risolva nella mera acquisizione di una parte del personale ad opera del subentrante, ma si estenda ad un insieme di beni strumentali organizzati per l’esercizio dell’attività appaltata, ovverosia all’acquisto dell’impresa, la fattispecie è riconducibile al trasferimento di ramo d’azienda. Ne consegue che i lavoratori transitati alle dipendenze del nuovo datore di lavoro conservano l’anzianità di servizio maturata presso l’appaltatore uscente.
In altre parole, stante il precedente cambio di appalto caratterizzato dai requisiti previsti dall’art. 2112 c.c., laddove si ponga in essere una procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della L. n. 223/1991) che preveda quale criterio di scelta dei lavoratori in esubero l’anzianità di servizio, si deve considerare, nel calcolo della suddetta anzianità, anche il periodo svolto presso l’appaltatore uscente. Pertanto, i licenziamenti adottati considerando solo l’anzianità dell’ultimo appaltatore e non quella maturata presso l’appaltatore uscente sono illegittimi. Ciò, anche nell’ipotesi in cui operi il vecchio testo dell’art. 29, co. 3, DLGS. n. 276/2003, secondo cui, in presenza di un cambio appalto, l’acquisizione del personale (per effetto di una clausola sociale, di una previsione di legge o del contratto di appalto) non costituiva trasferimento d’azienda.
Lo afferma la Corte di Cassazione (31 gennaio 2020, n. 2315, conforme ad App. Torino 14 giugno 2018), in relazione al caso in cui alcuni dipendenti avevano impugnato un licenziamento collettivo al fine di stabilire l’anzianità di servizio degli stessi, utilizzata dall’impresa come criterio di scelta del personale da licenziare, e richiesto l’accertamento di un trasferimento di azienda.
Nello specifico, il giudice di merito aveva accertato che, nell’ambito di una successione di un appalto di un servizio mensa, era transitato un complesso di beni strumentali (comprensivo di quelli forniti in comodato dalla committente) dalla società Euroristorazione alla ALL FOODS, che costituiva un ramo d’azienda funzionalmente autonomo, con conseguente necessaria applicazione dell’art. 2112 c.c.; “pertanto, l’anzianità dei lavoratori doveva essere calcolata con riferimento alla data dell’assunzione di ciascuno di essi alle dipendenze di Euroristorazione ed era ben diversa, e maggiore, dell’anzianità aziendale presso ALL FOODS (che li aveva assunti tutti dal 1 novembre 2015 in seguito a subentro nell’appalto)”.
La Corte, nello stabilire l’illegittimità dei suddetti licenziamenti adottati in seguito alla procedura di riduzione del personale, nella quale il criterio di scelta per selezionare i lavoratori in esubero, ai sensi dell’art. 5, L. n. 223/1991, era costituito dall’anzianità aziendale, ha censurato l’appaltatrice/datore di lavoro che aveva utilizzato il criterio dell’anzianità senza includere nel conteggio il periodo precedente in cui i lavoratori avevano prestato servizio presso l’appaltatore che gestiva l’appalto.
I giudici hanno altresì ribadito, in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, che:
– nei settori in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla mano d’opera anche un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità economica, suscettibile di configurare un’ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda (Cass. n. 12720/2017 e Cass. n. 7121/2016, annotata, in questo sito, da G.I. VIGLIOTTI, Riassumere i lavoratori di un appalto pubblico è trasferimento d’azienda);
– tutte le questioni che il giudice deve conoscere nel percorso necessario per accertare l’eventuale illegittimità di un licenziamento ex art. 18 S.L. rientrano nell’ambito del rito speciale previsto dalla L. n. 92/2012, art. 1, co. 48. Per cui appartiene alla cognizione del rito speciale anche la questione dell’accertamento di una certa anzianità di servizio, conseguente ad un trasferimento d’azienda, laddove la circostanza sia “rilevante per giungere ad una decisione circa la legittimità o meno del licenziamento, il quale non può che essere impugnato con il procedimento previsto dalla L. n. 92 del 2012, ove richiesta la tutela ivi prevista”.
In tema v., in questo sito sub Indirizzi Operativi, F. DURVAL, Appalto, esternalizzazione, somministrazione e cessione di ramo d’azienda.