Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 febbraio 2020, n. 4625
INPS, Accertamenti ispettivi, Opposizione alla cartella
esattoriale, Pagamento di contribuzione previdenziale, Regolarizzazione
contributiva del personale rumeno, Contratto d’appalto, Fornitura di
costruzioni di legno realizzate in Romania ed assemblate in Italia, Obbligo
contributivo ed assicurativo
Fatti di causa
1. Con sentenza del 12 giugno 2013, la Corte
d’appello di Perugia, confermando la sentenza del locale Tribunale, ha rigettato
l’appello proposto dall’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I., avverso la
sentenza di primo grado, resa nei confronti della C.L. Costruzioni s.r.I., che
aveva rigettato l’opposizione alla cartella esattoriale con la quale era stata
o ingiunto alla stessa società il pagamento di contribuzione previdenziale
sulla base di accertamenti ispettivi.
2. In particolare, era stata ritenuta la
responsabilità della C.L. Costruzioni s.r.l. in ordine alla regolarizzazione
contributiva del personale rumeno di C.L.C. S.r.l., società di nazionalità
rumena, che aveva stipulato un contratto d’appalto con C.L. Costruzioni s.r.l.
avente ad oggetto la fornitura, da parte della prima, di costruzioni di legno
realizzate in Romania ed assemblate in Italia.
3. Fallita, nelle more del giudizio d’appello, la
C.L. Costruzioni s.r.l., il giudizio è stato interrotto e riassunto nei
confronti della curatela del fallimento.
4. La Corte territoriale ha condiviso la pronuncia
di primo grado laddove aveva ritenuto
insussistente l’obbligo contributivo in ragione dell’infondatezza della tesi
dell’INPS secondo la quale tale obbligo deriverebbe dal contenuto dell’art. 3 d.lgs. n. 72 del 2000 che
prevede la responsabilità solidale dell’appaltante e dell’appaltatore
transnazionale, posto che tale solidarietà riguarda soltanto le obbligazioni
verso i lavoratori dell’appaltatore per quanto attiene alle retribuzioni ed
alle condizioni di lavoro. Nella definizione di < condizioni di lavoro>
non rientra, ad avviso della Corte, l’obbligo del versamento contributivo in
assenza di espressa previsione normativa; del resto, tale omissione si
giustifica con la circostanza che tale contribuzione, riferita a lavoratori
stranieri, non avrebbe apportato alcun beneficio ai medesimi attesa la mancanza
di meccanismi di ricongiunzione o di totalizzazione in difetto di apposite
convenzioni tra l’Italia e la Romania.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS
sulla base di un motivo.
Fallimento C.L. Costruzioni s.r.l. resiste con
controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps lamenta
violazione e falsa applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
art. 37, convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155; del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.
27 e del D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394, art. 40 ex art. 360 c.p.c.,
n. 3. In particolare, deduce che lo stesso contratto di appalto del 15 ottobre
2003 aveva previsto che l’appaltatore avrebbe eseguito le componenti
strutturali delle costruzioni in Romania e che per il montaggio delle medesime
componenti in Italia sarebbe stata mandata una squadra di quattro operai
specializzati e che in effetti la committente aveva più volte richiesto le
necessarie autorizzazioni di lavoro per lo svolgimento di attività da parte di
nove lavoratori rumeni senza che fosse versata alcuna contribuzione
previdenziale.
1.1. Ad avviso del ricorrente, pur riconoscendosi
che il d.lgs. n. 72 del 2000 non regola la
materia degli obblighi previdenziali in ipotesi di attività lavorativa di
soggetti extracomunitari ( come erano all’epoca i cittadini rumeni), occorre
fare applicazione della regola generale dettata dal R.D.L. n. 1827, art. 37,
secondo la quale sussiste l’obbligo contributivo ed assicurativo in relazione a
chiunque presti attività lavorativa in Italia. In tal senso, li ricorrente
richiama li precedente di questa Corte di
cassazione n. 16244 del 2012, secondo il quale, in tema di contribuzione
previdenziale dovuta per lavoratori stranieri extracomunitari distaccati in
Italia alle dipendenze di una collegata società italiana, fatta salva l’ipotesi
in cui un accordo tra uno Stato membro della Comunità europea ed uno Stato
extracomunitario preveda espressamente una deroga al principio della
territorialità dell’obbligo contributivo per effetto di una condizione di
reciprocità, la società distaccataria è tenuta ai correlativi obblighi
contributivi previdenziali e assistenziali ove risulti accertata la sua
posizione di effettiva datrice di lavoro, ricevendone le prestazioni con
carattere di stabilità e di esclusività, a prescindere dal fatto che gli stessi
lavoratori siano sprovvisti della cittadinanza italiana, stante il principio
della territorialità delle assicurazioni sociali.
2. Il ricorso è infondato.
3. Questa Corte di cassazione ha già avuto occasione
di esaminare la questione della applicazione della regola della territorialità
dell’obbligazione contributiva in relazione all’attività svolta in Italia da
dipendenti di datori di lavoro extracomunitari.
In particolare, cassazione n. 14222 del 2012,
richiamata dallo stesso ricorrente, ha avuto modo di affermare che:
– il principio della territorialità dell’obbligo
contributivo, che trae fondamento dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
art. 37, il quale stabilisce che le assicurazioni per l’invalidità e per la
vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le
esclusioni previste dallo stesso decreto, sono obbligatorie per le persone di
ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l’età di 15 anni e
non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle
dipendenze di altri, è stato adottato anche dalla legislazione della Comunità
Europea, posto che l’art. 13, comma
2, lettera a) del Regolamento CEE del 14 giugno 1971 n. 1408, stabilisce
che, fatta salva la riserva delle disposizioni degli artt. da 14 a 17, il lavoratore
occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di
tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se
l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio
domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
– tale regolamento non è tuttavia applicabile
laddove i lavoratori occupati per un determinato periodo in Italia siano
cittadini di Stato extracomunitario ed, in tal caso, occorre verificare, ai
fine di escludere l’ipotesi, in astratto possibile, di una deroga al suddetto
principio di territorialità per effetto di una qualche speciale condizione di
reciprocità, se quest’ultima è realmente prevista da un accordo internazionale;
– pertanto, fatta salva l’ipotesi in cui un accordo
tra uno Stato membro della Comunità europea ed uno Stato extracomunitario
preveda espressamente una deroga al principio della territorialità dell’obbligo
contributivo per effetto di una condizione di reciprocità, nel caso di impiego
di lavoratori stranieri extracomunitari distaccati in Italia alle dipendenze di
una collegata società italiana, quest’ultima è tenuta ai correlativi obblighi
contributivi previdenziali e assistenziali ove risulti accertata la sua
posizione di effettiva datrice di lavoro, ricevendone le prestazioni con
carattere di stabilità e di esclusività, a prescindere dal fatto che gli stessi
lavoratori siano sprovvisti della cittadinanza italiana, stante li principio della
territorialità delle assicurazioni sociali.
4. Tale orientamento è stato seguito anche da Cass. n. 4351 del 2015, pur senza l’importante
precisazione che la regola della territorialità scatta ove risulti accertata la
posizione di effettivo datore di lavoro dei soggetto italiano presso cui
prestano la propria opera i lavoratori stranieri, ricevendone le prestazioni
con carattere di stabilità e di esclusività.
5. In tempi più recenti, Cass.
6601 del 2018 ha ulteriormente precisato che il principio della
territorialità dell’obbligo contributivo in campo previdenziale risponde
all’esigenza, segnalata dalla dottrina, di ancorare le condizioni del costo del
lavoro al principio di parità tra lavoratori e di proteggere il sistema statale
da pratiche interne al mercato del lavoro atte ad alterare (al ribasso) le
dinamiche concorrenziali.
6. Si è pure precisato che rispetto al principio
generale della territorialità della legge previdenziale italiana, nei confronti
dei Paesi dell’Unione Europea ai quali si applicano i Regolamenti comunitari
oggi vigenti (art. 12, del
Regolamento 29 aprile 2004, n. 883, con le modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 465/2012), e degli altri
Paesi con i quali siano state stipulate convenzioni di sicurezza sociale, può
assumere carattere derogatorio la fattispecie del distacco. Esso consente di
fare eccezionale applicazione del regime previdenziale del Paese di provenienza
per un determinato periodo, secondo quanto previsto dai singoli accordi laddove
il datore di lavoro eserciti abitualmente le sue attività nello Stato
distaccante o sussista uno stretto legame organico tra l’impresa distaccante ed
il lavoratore distaccato.
7. Inoltre, si è esaminato il rapporto intercorrente
tra la richiamata regola della territorialità dell’obbligazione contributiva ed
il disposto dell’art. 27, comma
1, lett. i), del d.lgs. n. 286 del 1998 che rinvia al regolamento di
attuazione la disciplina di particolari modalità e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, fra gli altri, ai lavoratori dipendenti
regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali
siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare
nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede
in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle
disposizioni dell’articolo 1655 del codice civile,
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle
norme internazionali e comunitarie.
8. In particolare, si è affermato che detta norma ha
l’esclusiva finalità di disciplinare l’ingresso di particolari tipi di
lavoratori in territorio italiano senza incidere, neanche indirettamente, sul
principio di territorialità dell’obbligo contributivo.
9. Quanto sin qui esposto, circa i criteri di
operatività della regola della territorialità dell’obbligazione contributiva,
postula il presupposto fattuale che la pretesa contributiva poggi sulla
affermazione da parte dell’ente previdenziale dell’effettivo svolgimento da
parte dei lavoratori extra comunitari di attività lavorativa a favore del
datore di lavoro italiano che ne riceve le prestazioni con carattere di
stabilità e di esclusività, senza che, a tal fine, possa essere considerato
equivalente il mero dato della richiesta di autorizzazione ex art. 27 comma 1,
lett. i), del d.lgs. n. 288 del 1998.
10. Nel caso di specie difettano tali elementi
essenziali per l’attivazione della regola della territorialità, in quanto in
alcun punto la sentenza impugnata ha accertato tali circostanze, né il
ricorrente ha evidenziato e trasfuso in motivo di ricorso per cassazione
l’omessa valutazione di tali tatti storicamente accaduti ed oggetto di
discussione tra le parti. Anzi, alla pagina 7 del ricorso sub c) d) ed e), il
ricorrente si è limitato a riportare il dato che dalle indagini ispettive era
emerso che la committente italiana aveva più volte richiesto le necessarie
autorizzazioni per lo svolgimento di attività lavorativa in Italia senza
versare i contributi relativi a nove lavoratori rumeni.
11. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese
seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida euro 4.500,00
per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi e spese forfetarie
nella misura del 15% ed oltre spese accessorie di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.