Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 marzo 2020, n. 5739

Rapporti di lavoro marittimo, Licenziamento, Reintegrazione
dei lavoratori, Risarcimento dei danni, Esercizio del diritto di opzione,
Pignoramento, Competenza Tribunale

 

Rilevato che

 

F.C. e R.S. pignoravano la nave di proprietà della
società C. S.p.a. sulla base di titoli esecutivi costituiti da due sentenze
della Corte di appello di Catania che, a seguito di declaratoria di
illegittimità del licenziamento irrogato ai predetti, aveva condannato la
predetta società alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro ed al
risarcimento dei danni;

entrambi i lavoratori avevano poi esercitato il
diritto di opzione e richiesto il pagamento di 15 mensilità della retribuzione
goduta in luogo del ripristino dei rapporti di lavoro;

il pignoramento veniva eseguito presso il Tribunale
di Livorno e veniva convertito, ai sensi dell’art.
495 cod.proc.civ., a seguito di istanza della debitrice C. S.p.a.;

la società C. S.p.a. proponeva opposizione
all’esecuzione assumendo che le sentenze della Corte di appello di Catania non
costituissero titolo esecutivo ed otteneva dal giudice dell’esecuzione la
sospensione del processo esecutivo;

il giudizio di merito oppositivo veniva introdotto
dalla società davanti al Tribunale di Livorno, quale giudice nella cui
circoscrizione si trovava la nave;

F.C., a sua volta, ha introdotto il giudizio di
merito davanti al Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, e,
nel giudizio introdotto dal datore di lavoro dinanzi al Tribunale di Livorno,
ha eccepito l’incompetenza territoriale;

il Tribunale di Livorno ha rigettato l’eccezione di
incompetenza e trattenuto la competenza sulla base del rilievo che la stessa
(id est: la competenza) dovesse individuarsi alla stregua delle norme del
codice della navigazione (artt.
643 e 667 cod.nav.);

con la medesima ordinanza, il Tribunale di Livorno
ha disposto la prosecuzione del giudizio, nel merito, rinviando la causa per
l’espletamento di una consulenza tecnica;

l’ordinanza del Tribunale di Livorno è stata
impugnata con regolamento di competenza, affidato ad un unico ed articolato
motivo, da F.C. e R.S.; ha depositato memoria C. S.p.A.;

il Pubblico Ministero ha concluso per
l’inammissibilità del regolamento di competenza;

 

Considerato che

 

la proposta istanza di regolamento è, in primo
luogo, ammissibile;

il Tribunale ha espressamente statuito sulla
competenza sicché la pronunciata ordinanza, resa ai sensi dell’art. 420 cod.proc.civ., è senz’altro suscettibile
di impugnazione con regolamento di competenza, ex art.
42 cod.proc.civ.;

nel merito, si controverte circa l’individuazione
del giudice competente per il giudizio di cognizione introdotto
dall’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615,
comma 2, cod.proc.civ.;

come noto (v. art. 616
cod. proc.civ.), il giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione è
giudizio autonomo rispetto a quello di esecuzione e deve, pertanto, svolgersi
secondo le consuete regole del giudizio di cognizione, a cominciare da quelle
sulla competenza;

la controversia concreta riguarda due rapporti di
lavoro e trae origine da un’impugnativa di licenziamento;

per effetto dell’art.
618 bis cod.proc.civ. – e del rinvio in esso operato, nelle materie indicate
dagli artt. 409 e 442
cod.proc.civ., la competenza a decidere l’opposizione all’esecuzione è
determinata in base alle norme dettate per le controversie individuali di
lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie;

invero, come chiarito da questa Corte (ex plurimis, Cass. nr. 3230 del 2010), l’art. 618 bis, comma 2, cod.proc.civ., (come
modificato dalla Legge nr. 52 del 2006), nella
parte in cui prevede che, in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già
iniziata (id est: «nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 615 […]»), la competenza del giudice
dell’esecuzione resta ferma solo «nei limiti dei provvedimenti assunti con
ordinanza», intende riferirsi esclusivamente all’adozione di provvedimenti
ordinatori e interinali (quali la sospensione dell’esecuzione), sicché alcuna riserva,
in favore del giudice dell’esecuzione, sussiste al di fuori di tali ristrette
ipotesi;

la fattispecie presenta una peculiarità, venendo in
rilievo rapporti di lavoro marittimo, la cui disciplina è da sempre connotata
da particolari caratteri di specialità rispetto alla disciplina applicabile al
lavoro comune;

l’impugnata ordinanza individua il Tribunale di
Livorno, quale Giudice competente, per essere detta Autorità quella nella cui
circoscrizione si trova la nave, ai sensi dell’art. 643 del codice della navigazione;

il provvedimento non è corretto;

l’art. 643 cod.nav.disciplina,
infatti, la competenza del giudice dell’esecuzione forzata di navi o galleggianti
e non dunque quella che viene in rilievo nella presente controversia;

si ribadisce che la causa riguarda il giudizio di
cognizione, introdotto a seguito di opposizione proposta ai sensi dell’art. 615, comma 2, cod.proc.civ., in cui si
discute, pacificamente, di questioni rientranti nell’art.
409 cod.proc.civ.;

il Giudice competente è dunque il Giudice del
Lavoro, ai sensi dell’art. 618 bis cod.proc.civ.
ed in coerenza con quanto affermato dalla Corte
Costituzionale nr. 29 del 1976;

tuttavia, venendo in considerazione controversie
individuali di lavoro marittimo, come precisato da questa Corte (v. Cass. sez. un. nr. 17443 del 2014 che richiama
Cass., sez.un., nr. 5944 del 1982), la competenza territoriale del giudice deve
individuarsi in base ai criteri di collegamento fissati dall’art. 603 cod. nav. poiché, anche
dopo la sentenza della Corte Costituzionale nr. 29 cit., dichiarativa della
illegittimità costituzionale di detta norma nella parte relativa alla
giurisdizione del comandante di porto, essa conserva vigore per quanto attiene
ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stata
abrogata, né esplicitamente, né implicitamente, dalla legge nr. 533 del 1973 sulla disciplina delle
controversie di lavoro (Cass. 8 giugno 2001 n. 7823);

alla stregua di quanto precede, la competenza è,
dunque, del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, per essere
quest’ultimo, sulla base delle reciproche difese, il giudice competente a
conoscere dei rapporti di lavoro dedotti in causa, alla stregua dei criteri di
cui all’art. 603 cod. nav.
(che prevede, quali fori alternativi, oltre al luogo dove è cessato il rapporto
di lavoro anche il Tribunale del luogo nella cui circoscrizione è iscritta la
nave);

in conclusione, va accolta la richiesta di
regolamento e dichiarata, in merito alla proposta opposizione all’esecuzione,
la competenza del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, con
prosecuzione dinanzi allo stesso della causa, già introdotta dagli odierni
ricorrenti;

al Tribunale di Catania è demandato di provvedere
anche in merito alle spese del regolamento di competenza;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del Tribunale
di Livorno e dichiara la competenza del Tribunale di Catania, in funzione di
Giudice del Lavoro, cui è rimessa la causa anche per le spese del regolamento
di competenza.

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