Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6297

Oneri sociali corrisposti, Sgravi previsti dall’art. 18 della legge n. 1089/1968
– Onere probatorio in merito al diritto alla fruizione di detti sgravi

 

Rilevato che

 

1. la Corte d’appello di Palermo, in riforma della
sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda proposta da F.
spa volta ad ottenere la restituzione degli oneri sociali corrisposti nel
periodo dal 1.12.1985 al 1.6.1989 – in virtù dell’operare degli sgravi previsti
dall’art. 18 della legge n
1089 del 1968, oggetto della deliberazione INPS del 16 dicembre 1988 n. 168
– in relazione ai compensi corrisposti per le prestazioni di lavoro effettuate
tra il termine del normale orario di lavoro contrattuale (40ma ora) e l’inizio
del lavoro considerato straordinario per legge (48ma ora) e per l’effetto la
condanna dell’INPS al pagamento nei confronti della F. della somma complessiva
a tal titolo indebitamente versata pari ad € 475.062,66, disattendendo il
verbale ispettivo del 20 gennaio 2006 che aveva ritenuto la prescrizione del
diritto alla restituzione.

2. La Corte territoriale, pur ritenendo l’efficacia
interruttiva della prescrizione delle richieste di rimborso formulate da F. il
22.12.1991, il 23.7.1991 e il 29.10.2001, argomentava che la società né in
primo grado né in appello, malgrado l’esplicita contestazione giudiziale
dell’INPS reiterata con il secondo motivo di appello, avesse ottemperato
all’onere probatorio in merito al diritto alla fruizione di detti sgravi. Né
potevano valere il fatto che per periodi precedenti l’istituto avesse
riconosciuto tale diritto, in quanto le precedenti condotte potevano configurare
ricognizione di debito soltanto con riferimento ai periodi specificamente
individuati ai quali si riferivano, né che l’Inps nel verbale di accertamento
del 21/2006 si fosse limitato ad eccepire la prescrizione del diritto,
rappresentando ciò solamente la scelta di privilegiare la ragione più semplice
ed assorbente per respingere la richiesta e non potendo costituire un
riconoscimento implicito della sussistenza dei requisiti legali per la
fruizione degli sgravi.

3. Per la cassazione della sentenza F. Spa ha
proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l’INPS ha resistito con
controricorso.

4. F. ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c.

 

Considerato che

 

5. Come primo motivo di ricorso la società deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 18
della legge n. 1089 del 1968, dell’art. 2697
c.c. oltre che dell’art. 5 parte
generale sezione terza del CCNL delle aziende metalmeccaniche a partecipazione
statale del 20.4.1983. Sostiene di avere pienamente assolto agli oneri
allegativi e probatori in merito al proprio diritto all’ applicazione degli
sgravi, la cui spettanza risulterebbe dal CCNL
20.4.1983 per le aziende metalmeccaniche a partecipazione statale avente
decorrenza dal 1.5.1983 prodotto in atti. Riferisce che dalla delibera del
Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 168 del 1988 si ricava – come
precisato dallo stesso ispettore di vigilanza nel verbale di accertamento – che
i compensi corrisposti dai datori di lavoro per le prestazioni effettuate tra
il termine del normale orario contrattuale e l’inizio del lavoro straordinario
possono essere assoggettati alla disciplina prevista dalla legge 1089 del 1968 qualora nel contesto del
contratto collettivo di lavoro venga precisato a quali fini tale orario venga
considerato straordinario. Nel caso, il CCNL
20.4.1983 per le aziende metalmeccaniche a partecipazione statale avente
decorrenza dal 1.5.1983 conteneva un’apposita dichiarazione contenuta a margine
dell’articolo 5, parte generale
sezione terza, in cui si legge che «la denominazione lavoro straordinario
attribuita al lavoro prestato tra la 40a e la 48a … è stata adottata ai soli
fini dell’individuazione della percentuale di maggiorazione».

6. Come secondo motivo la società ricorrente deduce
la violazione e falsa applicazione degli articoli
1988, 2033, 2697
c.c., oltre che degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Lamenta che la sentenza impugnata
abbia privato di rilievo la circostanza che l’INPS avesse restituito alla F. i
contributi versati in eccedenza per il mancato godimento degli sgravi per due
periodi anteriori a quello oggetto di causa e segnatamente dal 1.5.1983 al
30.11.1984 e dal 1.12.1984 al 30.11.1985, ritenendo valida ai fini della
ripetizione degli sgravi la dichiarazione congiunta a margine dell’articolo 5 parte generale sezione terza
del CCNL del 20.4.1983, in uno con i modelli dm10 relativi al periodo
interessato dalla richiesta di restituzione, presupposti che erano i medesimi
per il riconoscimento dello sgravio per i periodi successivi, il cui ammontare
risultava, sulla scorta della documentazione allegata, nell’importo complessivo
di £. 409.233.000. I predetti pagamenti da parte dell’INPS concreterebbero ad
avviso della ricorrente una vera e propria ricognizione del debito da parte
dell’Istituto. Aggiunge che l’INPS non aveva contestato in causa il diritto
azionato dalla F. né la sua quantificazione, ma che nel verbale di accertamento
del 20/1/2006 e nella memoria di costituzione di primo grado aveva sollevato
contestazioni del tutto generiche sostenendo che incombeva a controparte
l’onere di dimostrare la fondatezza della richiesta.

7. Come terzo motivo deduce l’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
e lamenta che la Corte territoriale abbia pretermesso l’esame della
documentazione versata in atti dalla società ricorrente, non contestata dalla
controparte, che consentiva di ritenere provati i fatti costituiti costitutivi
della domanda attrice, quali il monte retributivo denunciato ai fini
contributivi per l’assicurazione disoccupazione, l’importo dei contributi
versati, il monte retributivo assunto quale base di calcolo degli sgravi
operati ai sensi della legge n. 1089 del 1968 e
successive modificazioni.

8. Il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto
dalla difesa dell’Inps, è ammissibile, in quanto l’esposizione del fatto
processuale ivi contenuta evidenzia con sufficiente chiarezza sia i fatti
sostanziali, su cui si fondano le pretese della parte, sia quelli processuali,
con la sintesi dello svolgimento dei giudizi di merito.

9. I tre motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente in quanto connessi, sono fondati nel senso che si va a
precisare.

10. Si ricava dalla stessa sentenza gravata che con
il ricorso al Tribunale di Palermo, F. s.p.a. aveva chiesto il riconoscimento
del diritto agli sgravi contributivi previsti dall’art. 18 del D.L. 30/08/1968, n.
918, come sostituito dall’art.
1 della legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089, abrogato dal
combinato disposto del comma 1
dell’art. 1 e dell’allegato al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, a decorrere
dal 16 dicembre 2010, in particolare con riferimento a quanto erogato per le
prestazioni di lavoro effettuate tra il termine del normale orario di lavoro
contrattuale (40ma ora) e l’inizio del lavoro considerato straordinario per
legge (48ma ora), con conseguente restituzione degli importi pagati in più a
titolo di contributi per il periodo dal 1.12.1985 al 1.6.1989.

11. L’art. 18 richiamato
prevede(va) uno sgravio contributivo per le imprese che operano in territori del
mezzogiorno, «stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni
assoggettate alla contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente
lavorano nei territori di cui al precedente comma al netto dei compensi per
lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla
legge».

12. I presupposti di legge sono dunque la natura
industriale dell’impresa, la sua localizzazione e le retribuzioni erogate ai
dipendenti; nel caso, poi, al fine di escludere la natura di straordinario del
lavoro prestato tra la 40.a e la 48.a ora, la sua qualificazione sulla base dei
contratti collettivi o della legge.

13. Risulta dunque che la Corte territoriale, nel
ritenere che la società non abbia dimostrato gli elementi costitutivi della
pretesa, avrebbe dovuto valutare la dichiarazione congiunta a margine
dell’articolo 5 parte generale sezione terza del CCNL
del 20.4.1983, che era stata richiamata dalla parte ricorrente, in ordine
alla qualificazione del lavoro prestato tra la 40.ma e la 48.ma ora.

14. In proposito questa Corte ha già affermato (v. Cass. civ. 17/04/2018, n. 9418) che «Ai fini
dell’applicazione dell’art. 18 della I. n. 1089
del 1968, che prevede il diritto allo sgravio contributivo nella misura del
dieci per cento delle retribuzioni, al netto di compensi per il lavoro
“considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla
legge”, permane la rilevanza della nozione di lavoro straordinario legale
ove risulti che le parti collettive, nel fissare solo l’orario normale di
lavoro, senza definire quello straordinario, abbiano voluto soltanto riconoscere,
a fini contrattuali, un’uguale maggiorazione retributiva al lavoro
supplementare, ossia quello prestato oltre l’orario normale e fino al limite
legislativo; ne consegue che sono assoggettabili allo sgravio in questione i
compensi corrisposti per il lavoro svolto entro i suddetti limiti temporali».
Sicché l’esame della previsione contrattual-collettiva di riferimento, del
tutto pretermessa dal giudice di merito, appariva decisiva nella valutazione
dell’ idoneità delle allegazioni e prove in merito agli elementi costitutivi
della pretesa, mentre l’eventuale mancanza di prova in merito alle retribuzioni
erogate e ai contributi versati avrebbe semmai potuto incidere sul quantum
della richiesta restituzione.

15. Il ricorso deve quindi essere in tali termini
accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in
diversa composizione, che dovrà procedere a nuova valutazione attenendosi al
principio sopra individuato.

16. Al giudice designato competerà anche la
regolamentazione delle spese del presente giudizio.

17. Non sussistono i presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese
del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa
composizione.

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