Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6299
Versamento dei contributi previdenziali omessi dal datore di
lavoro, Contratti di subfornitura, Inapplicabilità al subfornitore della
disciplina sulla responsabilità solidale del committente
Ritenuto che
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza
dell’11 giugno 2013, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva
ritenuto G.A. non obbligata, alla stregua dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del
2003, al versamento dei contributi previdenziali omessi dal datore di
lavoro, N.S.C.S., per i lavoratori impiegati nel periodo giugno 2005 – luglio
2006, sul presupposto dell’inapplicabilità al subfornitore della disciplina
sulla responsabilità solidale del committente;
2. la Corte di merito, premessa la stipulazione di
contratti di subfornitura ex lege n.192 del 1998, riteneva che, per avere il
legislatore dettato un’autonoma disciplina per la subfornitura, a detto
contratto non si estendesse la disciplina sulla responsabilità solidale del
committente per l’evidente differenza tra figure contrattuali e per
l’inapplicabilità, in via analogica, della disciplina derogatoria prevista
dalla legge n.276 del 2003;
3. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso
affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, G.A.;
Considerato che
4. con i motivi di ricorso, deducendo violazione
dell’art. 29, commi 1 e 2, d.lgs.
n.276 del 2003, anche nel testo introdotto dalla modifica apportata dall’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251 del
2004, e dell’art. 1655 cod.civ., l’ente
previdenziale assume l’applicabilità, nella specie, dell’art. 29, del citato d.lgs. n.276;
5. il ricorso è da accogliere tenuto conto della
pronuncia del Giudice delle leggi intervenuta in materia (v. Corte Cost. n. 254 del 2017) e in continuità con
i precedenti di questa Corte di legittimità (v., fra le altre, Cass. n. 25172
del 2019 ed altre numerose conformi);
6. la legge 18 giugno
1998 n. 192 (disciplina della subfornitura nelle attività produttive)
risponde ad una funzione regolativa dell’integrazione della prestazione del
subfornitore nel processo produttivo dell’impresa committente «in conformità a
progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi»
forniti dall’impresa medesima»;
7. sulla configurazione giuridica e sul più corretto
inquadramento sistematico del contratto di subfornitura, in particolare quanto
al profilo dell’autonomia o meno rispetto al contratto di appalto di cui all’art. 1655 cod.civ., secondo un primo orientamento
della dottrina vi sarebbe un rapporto di species a genus, nel senso che la
subfornitura non altro costituirebbe che un «sottotipo», se non un equivalente,
del contratto di appalto, ovvero uno schema generale di protezione nel quale
possono rientrare plurime figure negoziali in senso trasversale, tra cui
l’appalto;
8. secondo altro indirizzo interpretativo vi
sarebbe, invece, tra i rispettivi schemi negoziali, una sostanziale differenza
e proprio la «dipendenza tecnologica», presente nel contratto di subfornitura,
segnerebbe il discrimine rispetto all’appalto, che comporta, invece,
un’autonomia dell’appaltatore nella scelta delle modalità operative attraverso
le quali conseguire il risultato richiesto ed atteso dal committente;
9. anche la giurisprudenza di legittimità, come dato
atto dal Giudice delle leggi, ha sinora seguito orientamenti non univoci;
10. Cass. n. 14431 del 2008 ha affermato che il
rapporto di subfornitura, enucleato al fine di dare adeguata tutela, a fronte
di abusi che determinino un eccessivo squilibrio nei diritti e negli obblighi
delle parti, alle imprese che lavorino in stato di dipendenza economica
rispetto ad altre, riguarda il fenomeno meramente economico della cosiddetta
integrazione verticale fra imprese, ma «è riferibile ad una molteplicità di
figure negoziali; a volte estremamente eterogenee, da individuarsi caso per
caso, potendo assumere i connotati del contratto di somministrazione, della
vendita di cose future, [quindi, anche] dell’appalto d’opera o di servizi
ecc.»;
11. in altra occasione, in cui veniva in rilievo la
figura dell’«abuso di dipendenza economica» di cui all’art. 9 legge n. 192 del 1998, la
motivazione della decisione (Cass., Sez. U. n.
24906 del 2011) lascia presupporre l’attribuzione di una portata estensiva
dello schema di tutela apprestato per la subfornitura;
12. altra pronuncia (Cass. n. 18186 del 2014) ha
attribuito connotati di specificità al contratto di subfornitura, come forma
«non paritetica» di cooperazione imprenditoriale, «nella quale la dipendenza
economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale
e di mercato […] anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione», in
quanto «l’inserimento del subfornitore – sebbene in forza di un’opzione
organizzativa di esternalizzazione – in un determinato livello del processo
produttivo proprio del committente […] non può non implicare
l’assoggettamento della prestazione di subfornitura all’osservanza di più o
meno penetranti (a seconda della natura della lavorazione e del prodotto)
direttive tecniche del committente. Quelle stesse direttive tecniche che questi
avrebbe dovuto osservare ove avesse optato per mantenere all’interno della
propria organizzazione l’intero ciclo di produzione»;
13. pur nella riferita duplicità di opzioni
interpretative il Giudice delle leggi ha ritenuto l’estensione della
responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del
subfornitore costituire il naturale corollario della tesi che configura la
subfornitura come «sottotipo» dell’appalto e, a maggior ragione, di quella che
sostanzialmente equipara i due negozi; inoltre, anche nel contesto del diverso
orientamento che considera la subfornitura come «tipo» negoziale autonomo, ha
ritenuto tale premessa interpretativa non preclusiva della applicazione, in via
analogica, della norma sulla responsabilità solidale del committente in favore
dei dipendenti del subfornitore;
14. nondimeno la Corte costituzionale, all’obiezione
per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del
committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea
di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore (ai quali
soltanto la norma stessa fa testuale riferimento), ha replicato che
l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina
ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta
di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur
distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di
subfornitura;
15. la stessa ratio dell’introduzione della
responsabilità solidale del committente – evitare il rischio che i meccanismi
di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e
utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati
nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica, come sottolineato
dal Giudice delle leggi, una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in
contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.)
della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore,
atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta
non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento;
16. non ultimo il rilievo, messo a fuoco dalla
Consulta, che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice,
in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da
considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un
«normale» appalto;
17. in conclusione, all’interpretazione
costituzionalmente adeguata delle richiamate disposizioni, nel senso della
responsabilità solidale del committente anche con il subfornitore relativamente
ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi,
non si è attenuta, nella specie, la Corte territoriale;
18. La sentenza va, pertanto, cassata e, per essere
necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte
d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame
alla luce di quanto sin qui affermato;
19. alla Corte del rinvio è demandata anche la
regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Venezia, in diversa composizione.