Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6370

Infortunio sul lavoro, Risarcimento integrale del danno
patito, Omissione di misure di sicurezza, Onere di provare il fatto
costituente l’inadempimento, Nesso di causalità materiale tra questo ed il
danno, Art. 2087 c.c., Il datore di lavoro
deve prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile
negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, Messa in atto a tal fine di
ogni mezzo preventivo idoneo

Rilevato che

1. con sentenza n. 6 pubblicata 1’11.7.2018 la Corte
d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in accoglimento
dell’appello di B. s.r.l. e in riforma della sentenza di primo grado, ha
respinto la domanda di L.M., di risarcimento danni conseguenti all’infortunio
sul lavoro verificatosi il 12.8.2009 presso la discoteca B. sita in Porto
Cervo;

2. la Corte territoriale ha accertato, in fatto, che
la L., assunta dalla predetta società quale ragazza immagine per il periodo dal
23.6.2009 al 31.8.2009, in data 12.8.2009 aveva riportato “una ferita
lacero contusa alla gamba destra provocata da una bottiglietta di vetro
posizionata su uno dei tavolini che costituiscono l’arredamento del locale:
bottiglietta caduta dal tavolino a seguito del colpo inferto dalla stessa L.
nello scendere da un muretto sul quale era salita per svolgere la propria
attività lavorativa”;

3. ha ritenuto che la presenza, nel locale adibito a
discoteca, di zone riservate ad alcuni clienti ed arredate con tavolini su cui
erano sistemate bottiglie di bibite pronte all’uso, non costituisse violazione
di alcuna norma di sicurezza e fosse peraltro ben nota alla L. che, all’epoca
dell’infortunio, lavorava in quel locale già da circa cinquanta giorni;

4. i giudici d’appello hanno definito imprudente la
condotta della lavoratrice che era salita su un muretto per ballare (attività
quest’ultima compresa nella prestazione lavorativa), rilevando come non fosse
stata neanche allegata la circostanza di una prassi delle ballerine di esibirsi
salendo sui tavolini o sui muretti oppure una richiesta in tal senso di parte
datoriale; hanno escluso che potesse ravvisarsi una violazione delle regole di
sicurezza nella condotta del responsabile del personale che, alla vista della
L. sul muretto, l’aveva invitata a scendere senza costringerla, non essendo
quest’ultima condotta esigibile e praticabile; né poteva ravvisarsi
l’inadempimento datoriale nel non aver impedito che la ballerina salisse sul
muretto per ballare;

5. la Corte di merito ha comunque ritenuto
irrilevante, ai fini del nesso causale, la mancata costrizione della
dipendente, ad opera del datore, affinché scendesse dal muretto in quanto la L.
non era caduta mentre ballava sul muretto ma si era infortunata poiché, nell’atto
di scendere dal muretto, aveva urtato un tavolino provocando la caduta della
bottiglietta e così riportando le ferite diagnosticate;

6. avverso tale sentenza L. M. ha proposto ricorso
per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la B.
s.r.I.;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alla
parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

8. la società B. s.r.l. ha depositato memoria, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c..

 

Considerato che

 

9. col primo motivo del ricorso L. M. ha dedotto, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c.,
del decreto del Ministero dell’Interno del
19.8.1996, art. 4.1., del
d.lgs. n. 81/2008, degli artt. 22 e 138 c.c.n.l. Turismo;

10. ha sostenuto come nel locale non fossero
rispettate le norme di sicurezza a causa del sovraffollamento e dei tavolini
sempre carichi di bottiglie e bicchieri, non tempestivamente ritirati dai
camerieri; ha rilevato come la sentenza impugnata non avesse accertato
d’ufficio l’adempimento da parte datoriale agli obblighi di informazione e
formazione del personale dipendente; ha affermato che la condotta della L., il
cui compito era intrattenere i clienti ballando vicino a loro, non potesse
considerarsi abnorme o scollegata dal normale procedimento lavorativo e che il
mero invito a scendere dal muretto (ammesso che la L. stesse ballando lassù)
non fosse sufficiente ai fini dell’adempimento dell’obbligo di sicurezza;

11. col secondo motivo di ricorso la L. ha censurato
la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c., per violazione degli artt. 111, comma
6, Cost. e 132 c.p.c., sul rilievo che la
stessa non contenesse una motivazione logica dell’assunto, dato per assodato,
secondo cui la L., prima dell’infortunio, si trovasse sul muretto a ballare
anziché di fianco al tavolino;

12. col terzo motivo di ricorso la L. ha denunciato,
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, in violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., per avere i giudici
d’appello considerato incontroverso che la predetta si trovasse sul muretto,
senza rilevare l’inattendibilità dei testi (C. e B.), ritenuta invece dal
Tribunale;

13. il primo motivo di ricorso è fondato e deve
trovare accoglimento;

14. costituisce indirizzo costante di questa Corte
quello secondo cui il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro
per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul
lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento, da
intendersi come fatto da cui sia desumibile l’inadempimento datoriale, ed il
nesso di causalità materiale tra questo ed il danno, ma non anche la colpa
della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di
omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra
fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di
lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore;
viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall’art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova
liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza
ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza,
imponendosi l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano
suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l’assolvimento di
puntuali obblighi di comunicazione (Cass. n. 10319 del 2017; n. 14467 del 2017;
n. 34 del 2016; n.
16003 del 2007);

15. si è ulteriormente precisato che in materia di
tutela dell’integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di
violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità
soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri
dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento
lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano
detti caratteri della condotta del lavoratore, l’imprenditore è integralmente
responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell’inosservanza delle norme
antinfortunistiche, poiché la  violazione
dell’obbligo di sicurezza integra l’unico fattore causale dell’evento, non
rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il
datore di lavoro è tenuto a proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza
e negligenza (Cass. n. 27127 del 2013; n. 798 del 2017; n.
16026 del 2018);

16. nel caso in esame, in base a quanto accertato
dalla Corte di merito sulla dinamica dell’infortunio, quest’ultimo si è
verificato mentre la L., scendendo da un muretto ove era salita per ballare,
urtava contro un tavolino provocando la caduta di una bottiglia ivi collocata i
cui cocci la ferivano;

17. la lavoratrice, il cui compito era quello di
ballare vicino ai clienti del priveè, ha allegato e dimostrato che stava
svolgendo la propria prestazione lavorativa (esistenza dell’obbligazione
lavorativa), che l’infortunio si è verificato per la presenza di bottiglie sui
tavoli in mancanza di un tempestivo ritiro delle stesse da parte dei camerieri
(fatto da cui è desumibile l’inadempimento) e che la caduta di una bottiglia le
aveva provocato lesioni alla gamba (evento lesivo e derivazione causale dello
stesso dalle condizioni di lavoro);

18. a fronte di tale ricostruzione fattuale, la
Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra
richiamati sull’assolvimento dell’onere probatorio in ordine all’adempimento
degli obblighi di protezione da parte del datore di lavoro;

19. in particolare, i giudici di appello non hanno
preteso, come invece imposto dall’art. 2087 c.c,
l’adempimento da parte della società dell’onere di prova sull’adozione di
misure, anche innominate, atte ad eliminare la condizione di rischio dovuta
alla presenza di bottiglie sui tavolini vicino a cui la L. doveva esibirsi
ballando ed anzi hanno ritenuto inesigibile un simile onere;

20. la sentenza impugnata inoltre, dopo aver
definito imprudente la condotta della L. che era salita sul muretto per
ballare, ha considerato tale condotta quale causa esclusiva dell’incidente,
come tale idonea a recidere il nesso causale tra la descritta condizione di
pericolo e l’infortunio verificatosi; in tal modo la decisione d’appello si è
posta in contrasto con l’interpretazione costante data da questa Corte all’art. 2087 c.c., quale norma che impone al datore
di lavoro di prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile
negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in
atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l’unico limite del cd.
rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente,
intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle
attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra
prestazione e attività assicurata (cfr. Cass. n.
16026 del 2018);

21. le considerazioni svolte rivelano l’errore di
diritto in cui è incorsa la Corte di merito nell’applicazione dell’art. 2087 c.c. e inducono ad accogliere il primo
motivo di ricorso; risultano assorbiti i residui motivi;

22. la sentenza impugnata deve quindi essere cassata,
con rinvio al giudice d’appello che si individua nella Corte d’appello di
Cagliari, per un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di
diritto richiamati, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di
legittimità.

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo motivo ricorso, dichiara assorbiti
gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

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