Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7091

Debito contributivo residuo, Sanzioni civili sulle somme
dovute, Inps, Compensazione

Rilevato che

 

– con sentenza in data 17 marzo 2014, la Corte
d’Appello di Bari accogliendo per quanto di ragione l’appello principale
proposto dall’INPS ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha
condannato la G. A. S.r.l. al pagamento in favore dell’Istituto della somma di
euro 59.709,50 quale debito contributivo residuo dalla data del 20 maggio 2003
oltre sanzioni civili sulle somme dovute, dichiarando improcedibile l’appello
incidentale proposto dalla Società e compensando integralmente le spese di
lite;

– in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto
fondato il dedotto vizio di ultrapetizione allegato dall’INPS in ordine ad
alcuni dei crediti dedotti in compensazione dalla società ed altresì escluso il
diritto di quest’ultima alla rivalutazione monetaria alla luce della formazione
del giudicato sul punto;

– avverso tale sentenza propone ricorso la G. A.
s.r.l. affidato a tre motivi cui resiste l’INPS con controricorso;

Considerato che

– con il primo motivo di ricorso, la società
ricorrente deduce la violazione degli artt. 429
cod. proc. civ., 1224 cod. civ. e 360 comma 1 n. 5; con il secondo ed il terzo
motivo, si deduce la violazione dell’art. 437,
comma 2, cod. proc. civ., e 360 co. 1 n.5 cod.
proc. civ., deducendosi l’inammissibilità sia dell’eccepita compensazione
da parte dell’INPS, sia del vizio di ultrapetizione;

– il primo motivo, che parte ricorrente afferma
assorbente rispetto ad ogni altra questione, è infondato;

– la tesi della G. s.r.l. concernente l’erroneità
della statuizione del giudice di secondo grado circa il mancato riconoscimento
della rivalutazione monetaria sulla somma liquidata si fonda sull’asserito
carattere di “accessorio naturale del credito” della rivalutazione
medesima, talché non avrebbe rilievo la circostanza che la inerente domanda sia
coperta da giudicato;

– osserva al riguardo il Giudice territoriale che
con il ricorso per decreto ingiuntivo l’attuale ricorrente aveva richiesto
(anche) la rivalutazione monetaria del proprio credito e che tale domanda era
stata accolta in sede monitoria solo con riguardo agli interessi legali essendo
poi il giudizio definito con rigetto della spiegata opposizione senza alcuna
ulteriore pronuncia sulla rivalutazione monetaria, con conseguente formazione
del giudicato;

– orbene, deve rilevarsi che, contrariamente a
quanto asserito da parte ricorrente, la rivalutazione monetaria in tema di
crediti contributivi non costituisce un accessorio naturale credito ed infatti,
per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 4402/2009) quando il maggior danno, a norma
dell’art. 1224 c.c., comma 2, subito dal
creditore, a causa della mora del debitore, nell’adempimento di un’obbligazione
pecuniaria, è costituito dalla svalutazione monetaria, il relativo ulteriore
risarcimento spettante al creditore consiste nella differenza, su base annua,
tra il saggio degli interessi legali ed il tasso di svalutazione monetaria;

– va, quindi, riconosciuta la sola rivalutazione
(con decorrenza dal giorno di inizio della mora e fino al pagamento) ove la
relativa entità sia superiore al tasso degli interessi legali, restando in caso
diverso attribuibili soltanto questi ultimi” (tra tante, Cass. sent. n.
13359 del 2007, n. 12758 del 2000, n. 2644 del 1993,
n. 7967 del 1990); Tale principio non subisce eccezioni pur quando (come nella
specie) il credito derivi dall’indebito versamento di contributi a un ente di
previdenza obbligatoria (cfr. Cass. n. 4402/2009
cit.): infatti, in materia previdenziale, la speciale disciplina (effetto della
sentenza costituzionale n. 156 del 1991 e poi
venuta meno con la legge n. 412 del 1991), che
– a differenza di quella dettata dall’art. 1224
c.c., per i comuni crediti pecuniari – impone di liquidare il danno da ritardato
adempimento cumulando interessi legali e rivalutazione, riguarda unicamente i
crediti relativi a prestazioni di previdenza e assistenza sociale, le
prestazioni cioè (pensionistiche o temporanee) che l’ente previdenziale (o
assistenziale) è tenuto, per legge, a corrispondere ai lavoratori assicurati o
ai cittadini in stato di bisogno;

– deve, quindi, escludersi che la restituzione dei
contributi assicurativi versati dal datore di lavoro in misura maggiore di
quella dovuta (anche in dipendenza del suo diritto al beneficio dello sgravio o
della fiscalizzazione) implichi tout court la corresponsione della
rivalutazione monetaria ed affermarsi anzi che essa costituisce oggetto di una
obbligazione pecuniaria di fonte legale (art. 2033
c.c.) ed è assoggettata alla disciplina propria di tali obbligazioni, in
particolare alla disposizione dell’art. 1224 c.c.,
in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo
nell’adempimento, restando invece inapplicabile, all’indicata obbligazione
restitutoria, la speciale disciplina del cumulo di interessi legali e
rivalutazione (esclusivamente) dettata per i crediti di previdenza sociale e di
assistenza sociale obbligatoria;

– relativamente al secondo motivo, deve escludersi
la sussistenza della dedotta violazione dell’art.
437 co. 2 cod. proc. civ., mentre va ritenuta inammissibile, come si vedrà,
la dedotta violazione dell’art. 360 comma 1, n.
5.;

– va rilevato, al riguardo, che la parte, nel
dedurre la permanenza di un proprio ulteriore credito, a fronte dell’eccepita
compensazione da parte dell’INPS, si sofferma sostanzialmente sulla
ricostruzione in fatto della vicenda e delle sue conseguenze – deducendo
l’omesso esame di circostanze rilevati – e mira ad ottenere una rivisitazione
del merito anche in ordine ad aspetti del tutto sottratti al sindacato di
legittimità in quanto postula un ulteriore esame delle risultanze della CTU
inammissibile in sede di ricorso per cassazione;

– per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr,
fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017,
con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione
e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della
motivazione di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ., comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente
rilevante e sussiste quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza
di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del
criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si
addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui
incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa
motivazione della sentenza;

– invece, attiene alla violazione di legge la
deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,
della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando
necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– del pari infondato deve ritenersi il terzo motivo
con il quale ancora parte ricorrente fa valere la violazione dell’art. 437 co. 2, cod. proc. civ., nella parte in
cui la Corte territoriale ha ritenuto fondato il motivo di gravame con il quale
l’Istituto denunciava il vizio di ultrapetizione della sentenza;

– nel dedurre l’asserita inammissibilità del motivo,
come sollevata dalla difesa in sede di appello, il ricorrente non riporta la
domanda e la costituzione originarie, e chiede al Collegio una indagine sul
contenuto di tali atti che implica una ulteriore valutazione fattuale della
controversia, in assenza, peraltro, della occorrente documentazione,
inammissibile in sede di legittimità;

– per quanto concerne il dedotto omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art.
360 n. 5 cod. proc. civ., censurato in entrambi i motivi, non può che
ribadirsi quanto affermato, al riguardo, dalle Sezioni Unite (SU n. 8754 del
07/04/2014) secondo cui, nella riformulazione dell’art.
360 n. 5 cod. proc. civ.) scompare ogni riferimento letterale alla
“motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di
omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più
menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. La ratio legis è chiaramente
espressa dai lavori parlamentari, laddove si afferma che la riformulazione
dell’art. 360, n. 5), è “mirata a evitare
l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non
strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale
funzione nomofilattica propria della Suprema Corte di cassazione, quale giudice
dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge,
dello ius litigatoris”;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il
ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il
versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.
1 – bis dell’articolo 13 comma 1
quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida
in complessivi euro 5000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre
spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.
1 -bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

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