La diffusione su una chat privata di affermazioni denigratorie nei confronti di un superiore gerarchico e dei colleghi non giustifica la sanzione espulsiva.

Nota a Trib. Firenze 16 ottobre 2019

Sonia Gioia

I messaggi, seppur offensivi della reputazione dei vertici aziendali e di altri lavoratori, non sono idonei a configurare “fattispecie di frasi ingiuriose, discriminatorie e minacciose” quando scambiati in una chat privata, che non consente, cioè, a soggetti diversi dai partecipanti di conoscerne il contenuto.

Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze (16 ottobre 2019) in relazione al caso di un dipendente licenziato per aver inviato, in un gruppo Whatsapp di colleghi di lavoro, messaggi vocali “con contenuti offensivi, denigratori, minatori e razzisti” riferiti al superiore gerarchico e ad altri prestatori.

Al riguardo, il giudice ha escluso l’illiceità del fatto addebitato, condannando la società alla reintegra del dipendente (ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.LGS. di riferimento per il calcolo del TFR), in quanto le affermazioni, rese in una chat riservata ai soli partecipanti, “configurano comunicazioni diffuse in un ambiente ad accesso limitato”, insuscettibili di divulgazione nell’ambiente sociale, “il che porta ad escludere qualsiasi intento o modalità di diffusione denigratoria” (Cass. n. 21965/2018, annotata in questo sito da G.I. VIGLIOTTI, Offese su Facebook e licenziamento).

I messaggi inviati dal lavoratore, pertanto, non solo non integravano il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), che presuppone “l’astratta possibilità di divulgazione a un numero indeterminato di persone”, ma rappresentavano un esercizio lecito e costituzionalmente garantito del diritto alla comunicazione riservata di idee o informazioni, tra cui rientrano anche le forme più evolute di trasmissione del pensiero, come le conversazioni su piattaforme telematiche, quali Whatsapp, Facebook, Instagram, etc. (art. 15 Cost.).

In relazione a tale ultima questione, l’idoneità delle affermazioni del lavoratore a ledere la reputazione dell’azienda o dei suoi dipendenti è valutata dalla Corte di Cassazione secondo un criterio di “potenziale diffusività” della condotta diffamatoria. Nello specifico:

-i messaggi denigratori veicolati “tramite strumenti potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone (bacheca Facebook) possono integrare il reato di diffamazione che, a sua volta, può condurre ad una valutazione di gravità tale da giustificare il licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c. (Cass. n. 10280/2018, annotata in questo sito da F. DURVAL, Critica con invettive all’organizzazione aziendale, delitto di diffamazione e lesione del vincolo di fiducia);

– diversamente, “l’invio di messaggi riservati ai soli partecipanti ad una chat è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell’ambiente sociale” (Cass. n. 21965 cit.).

Messaggi offensivi in un gruppo Whatsapp: illegittimo il licenziamento
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