Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6964
Rapporto di lavoro, Divieto di astenersi dal lavoro nelle
fasce orarie protette, Mancata osservanza dei lavoratori, Provvedimento
sanzionatorio privo dei nomi dei lavoratori
Rilevato che
Il Tribunale di Firenze
con la sentenza n. 3137/2016 aveva rigettato l’appello proposto dalla Direzione
Territoriale Provinciale del Lavoro (DPL) e dalla Prefettura di Firenze avverso
la sentenza con cui il Giudice di Pace di Firenze aveva accolto l’opposizione
fatta dai lavoratori in epigrafe indicati (dipendenti A) avverso il decreto
prefettizio del 20.12.2013 e l’ordinanza della DPL di Firenze di irrogazione
della sanzione amministrativa per la mancata osservanza dei lavoratori
all’ordine di precettazione che faceva divieto di astenersi dal lavoro, nelle
fasce orarie protette, nella giornata del 6.12.2013. Il Tribunale, condividendo
la decisione del primo giudice, aveva ritenuto illegittima l’ordinanza di
precettazione in quanto comunicata con modalità non idonee a garantirne la
conoscenza da parte dei lavoratori ed altresì illegittimo il provvedimento
sanzionatorio in quanto privo dei nomi dei lavoratori cui era diretto.
Il Tribunale condannava la Prefettura (soccombente)
al pagamento delle spese di lite in favore dei lavoratori e condannava invece
questi ultimi al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore
della DPL, ritenendo questa carente di legittimazione passiva rispetto alla
domanda avanzata dai lavoratori, in quanto mero nuncius del provvedimento
prefettizio e dunque estranea al merito dello stesso.
Avverso tale decisione i predetti lavoratori in
epigrafe indicati proponevano ricorso affidandolo a tre motivi.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Territoriale di Firenze e la Prefettura di Firenze-Ufficio
Territoriale di Firenze rimanevano intimati.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle
parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
1) con il primo motivo è denunciata la violazione
dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per violazione
e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 416 c.p.c. e art. 6 d.lgs. n. 150/2011, per
aver, erroneamente, il Tribunale, ritenuto soccombenti i ricorrenti lavoratori
nei confronti della DPL. A riguardo rilevavano che, se pur i provvedimenti
impugnati erano stati deliberati dalla Prefettura di Firenze, avevano assunto
la loro completezza procedimentale nell’ordinanza ingiunzione emessa dalla DPL.
Era stato quest’ultimo, infatti, l’atto inflittivo della sanzione irrogata.
Rilevavano peraltro che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva da
parte della DTL era stata sollevata tardivamente (solo in appello), rispetto a
quanto previsto dall’art. 416 c.p.c.
2) Violazione dell’art.
360 co. 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art.
91 c.p.c. in combinato con gli artt. 163 co. 3 e 4, art.
414 c.p.c.