Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7302
Sussidio ex art.
7 della legge n. 223 del 1991, Diritto a pensione, Quantificazione
Rilevato che
La Corte d’appello di Salerno (sentenza del
2.12.2013) ha rigettato l’impugnazione proposta da M.A. avverso la sentenza del
giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore che le aveva respinto la
domanda volta al riconoscimento dei periodi di godimento del sussidio ex art. 7 della legge n. 223 del 1991
ai fini del conseguimento del diritto a pensione ed alla relativa
quantificazione, oltre che alla condanna dell’Inps al pagamento delle
corrispondenti prestazioni economiche;
a fondamento della decisione la Corte salernitana ha
osservato che l’Inps aveva correttamente applicato la norma di cui all’art. 1, comma 9, del d.l. n.
510/1996, convertito nella legge n. 608/1996,
per effetto della quale i sussidi successivi al 31 luglio 1995 rilevavano ai
soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al
pensionamento;
per la cassazione di tale decisione ricorre M.A. con
un solo motivo, cui resiste l’Inps con controricorso;
Considerato che
1. con un solo motivo M.A. denunzia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 7,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dell’art. 1, comma 9, del decreto legge
1 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, con la legge 28 novembre n. 608 e dell’art. 8, comma 19, del decreto
legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.);
2. secondo la ricorrente la questione di diritto da
risolvere è quella che attiene all’individuazione dell’ambito di efficacia
temporale della norma dettata dall’art. 1, comma 9, del decreto legge
n. 510 del 1996 laddove prevede che la contribuzione figurativa accreditata
per i sussidi imputati a periodi successivi al 31 luglio 1995 è rilevante solo
ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico (durata) e non ai fini della
misura della prestazione, posto che è suo interesse primario quello di vedersi
accreditati i periodi di godimento del sussidio di cui all’art. 7, comma 9, della legge n.
223/1991 anche per i periodi contributivi successivi al 31.7.1995;
3. a tal proposito la ricorrente assume che la Corte
di merito non ha considerato che la norma applicata, cioè quella di cui all’art. 1, comma 9, del d.l. n.
510/1996, convertito con legge n. 608/1996,
non riguarda la presente fattispecie in quanto essa non concerne l’intero
settore dell’indennità di mobilità, ma soltanto settori specifici e delimitati
(commi 5, 6, 7 e 8), settori che sono individuati dalla circolare n. 221 del 2 agosto 1995 dell’Inps;
4. in particolare, secondo la presente tesi
difensiva, dalla lettura di questi ultimi commi si evince che gli stessi fanno
esclusivo riferimento ai lavoratori del settore edile che avevano beneficiato
solo fino a determinati periodi dei trattamenti speciali di disoccupazione o di
proroghe dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e la cui
posizione non si era potuta sanare per i periodi successivi, stante la mancata
conversione dei decreti legge (8 febbraio 1995, n.
31; 7 aprile 1995, n. 105) succedutisi
invano nel tempo;
5. da parte sua la difesa dell’Inps obietta che la
ricorrente aveva fruito della cigs settore industria per un periodo di dieci
anni fino al 31 maggio 1995, così come risultava dall’estratto conto in atti, e
che la medesima era stata ammessa ai lavori socialmente utili, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 510/96
il cui comma 9 disponeva che per i periodi successivi al 31.7.1995 i sussidi riconosciuti
rilevavano ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il
diritto al pensionamento, disposizione, quest’ultima, alla quale l’istituto di
previdenza si era attenuto; inoltre, secondo la difesa dell’ente, i commi 5, 6,
7 e 8 dell’art. 1 del d.l. n.
510/96, citati dalla controparte, trovano applicazione anche per i
lavoratori dell’industria;
6. il motivo è infondato: invero, come questa Corte
ha già avuto occasione di statuire (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 29942 del
20.11.2018) «La contribuzione figurativa accreditata a favore dei lavoratori
socialmente utili titolari di indennità a carico dell’Inps é valorizzabile, a
far tempo dal 1° agosto 1995, ai soli fini dell’accesso al trattamento
pensionistico e non anche ai fini della misura dello stesso, in virtù di quanto
previsto dall’art. 1, comma 9,
del d.l. n. 510 del 1996, conv. in I. n. 608
del 1996»;
7. in effetti, la questione di diritto attiene
all’individuazione dell’ambito di efficacia temporale della disposizione
dettata dall’art. 1, comma 9,
del DL n. 510/1996 laddove prevede che la contribuzione figurativa
accreditata a favore dei lavoratori socialmente utili, che percepiscono
l’indennità a carico dell’Inps, sia valorizzabile solo ai fini dell’accesso al
trattamento pensionistico e non ai fini della misura dello stesso;
8. orbene, la legge n.
223/1991 (norme in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro)
all’art. 7 (indennità di
mobilità), comma 9, prevedeva che” i periodi di godimento dell’indennità
di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione
anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è
calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti
per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di
cui al comma 11 alla gestione pensionistiche competenti”;
9. successivamente il decreto
legge n. 510/1996, convertito in L. n. 608/1996, all’art. 1,
comma 9, ha stabilito che “Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8
trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di
mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il
riconoscimento d’ufficio di cui al comma 9 dell’articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per
quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini
dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al
pensionamento”;
10. dunque, il tenore letterale della norma è chiaro
nel fissare il limite del 31/7/1995 per il riconoscimento, anche ai fini della
determinazione quantitativa, del diritto al trattamento pensionistico per i
lavoratori che godettero dei sussidi introdotti con i commi dal quinto all’ottavo;
la norma è altrettanto chiara nello stabilire che per i sussidi imputati a
periodi successivi alla data del 31/7/1995 e per quelli di cui al comma 3, vale
a dire per quelli riferibili all’art.
14 del DL n. 299/1994 (richiamato dal comma 3 dell’art. 1 del citato DL n. 510/1996)
riguardante i lavoratori in cassa integrazione o che avevano fruito
dell’indennità di mobilità, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini
dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento;
11. pertanto, il ricorso va rigettato; le spese del
presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della
ricorrente, la quale va altresì condannata, ricorrendone i presupposti, al
pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma dell’art.
13 del d.p.r. n. 115/2002, se dovuto;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese nella misura di € 1200,00, di cui € 1000,00 per compensi
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13, se dovuto.