Le modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte al regime forfetario dalla Legge di Bilancio 2020 operano già dal periodo d’imposta 2020. 

Nota a AdE Risoluzione 11 febbraio 2020, n. 7/E

Francesco Palladino

A fronte delle molteplici richieste di chiarimenti indirizzate all’Agenzia delle entrate sulla decorrenza delle modifiche al regime forfetario introdotte con la Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), l’Agenzia delle entrate ha diramato la Risoluzione n. 7/E del 2020 con cui ha fornito gli importanti chiarimenti richiesti.

Le modifiche operate dalla suddetta Legge di Bilancio 2020 al regime forfetario hanno riguardato sia i requisiti di accesso al regime, sia le cause di esclusione (per un’analisi di tali modifiche v., in questo sito, F. PALLADINO, M. DE VITA, S. QUARANTA, Le novità fiscali per il 2020: legge di Bilancio 2020 e Decreto collegato).

In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, il co. 692, lett. a) ha sostituito l’art. 1, co. 54, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applichino il regime forfetario purché, nell’anno precedente, non abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 65.000 euro e non abbiano sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro).

Quanto alle cause di esclusione, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario, l’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, l’Agenzia delle entrate ha precisato che sia il limite delle spese di 20.000 euro per prestazioni di lavoro, sia il limite di 30.000 euro per i redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati, vanno verificati con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, a parere dell’Ufficio, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i suddetti limiti non possono accedere al regime forfetario già nel 2020.

Secondo l’Ufficio, l’applicazione delle norme in analisi già dall’attuale periodo di imposta non contrasta con quanto disposto dall’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente poiché il requisito di accesso (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono “esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie”.

Non si può fare a meno di osservare come, a livello di sistema, sussistano, a tutela del contribuente, esigenze di stabilità e gradualità nell’entrata in vigore delle norme tributarie ed è altrettanto vero che debbano essere altresì rispettate le più elementari esigenze di affidamento e certezza giuridica nella successione di regimi applicabili, senza che ciò vada ad inficiare il pariordinato principio di ampia discrezionalità dello Stato in materia tributaria, esercitato nei limiti della riserva di legge. Tutto ciò considerato, ad avviso di chi scrive ed avviso della stessa prassi relativamente meno recente dell’Agenzia delle entrate (cfr. Circolare n. 9/2019, secondo cui, in presenza della causa ostativa di cui alla lett. d) del co. 57 della L. 190/2014, il contribuente per il solo anno 2019 poteva “comunque applicare … il regime forfetario, ma [doveva] rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”), si poteva preferire un differimento, di un anno, della piena operatività delle nuove disposizioni.

Regime forfetario: decorrenza delle modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: