Gennaro Ilias Vigliotti
La particolare condizione di esposizione degli uffici pubblici, impegnati in prima linea nella gestione dell’emergenza per il covid-19, ha determinato il Governo a dedicare molto spazio alle regole sulla gestione dell’erogazione dei servizi pubblici all’interno del nuovo D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c. d. Cura Italia.
Le regole in questione si differenziano a seconda che si riferiscano ai dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale o ai dipendenti degli altri Enti pubblici.
a) Regole valide per il personale del Sistema Sanitario Nazionale.
- Finanziamento dei Fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria per il pagamento delle ore di straordinario nei giorni di emergenza. Totale capitolo di spesa: 150 milioni di euro ( 1).
- Assunzione straordinaria a termine, per un massimo di 6 mesi, di 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 funzionari non dirigenti del ruolo tecnico della prevenzione presso il Ministero della Salute. Saranno pubblicati appositi avvisi pubblici di selezione ( 2).
- Le strutture sanitarie private, sia accreditate che non accreditate, mettono a disposizione del SSN, su richiesta delle Regioni competenti, il proprio personale per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. Le strutture vengono indennizzate facendo riferimento ai valori di mercato vigenti al 31 dicembre 2019, senza tener conto degli incrementi di prezzo registrati dopo tale data ( 3).
- Arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell’Esercito in servizio temporaneo con ferma eccezionale di 1 anno per i ruoli di ufficiale medico (120 tenenti) e di sottoufficiale infermiere (200 marescialli). I reclutati non sono provvisti di rapporto d’impiego ma ricevono il trattamento giuridico ed economico previsto per i parigrado ( 7).
- Affidamento di incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, per 6 unità di personale di livello non dirigenziale, area II, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico della biologia, la chimica e la fisica, da parte del Ministero della Difesa per il Policlinico Militare del Celio ( 8).
- L’INAIL è autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato della durata massima di 6 mesi un contingente complessivo di 200 medici specialisti e 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro ( 10).
- L’Istituto Superiore della Sanità è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, 5 dipendenti ricercatori/biotecnologo, livello II; 20 dipendenti ricercatori/biotecnologo, livello III; 5 dipendenti CTER, livello VI (Collaboratore Tecnico di Ente di Ricerca) ( 11).
- Trattenimento in servizio, qualora necessario, dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari oltre i termini di quiescenza ( 12).
- Possibilità di esercizio temporaneo, sul territorio nazionale, delle professioni sanitarie da parte degli abilitati all’estero secondo normative UE ( 13).
- Per tutti i dipendenti che, per ragione del servizio medico-sanitario prestato, non possono rispettare la distanza interpersonale minima di 1 metro, le mascherine chirurgiche sono parificate, a tutti gli effetti, ai dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ( 16).
b) Regole valide per tutti i dipendenti pubblici.
- Estensione dei permessi retribuiti ai sensi della L. n. 104/1992: 12 giorni addizionali mensili, con contribuzione figurativa, da utilizzare nei mesi di marzo ed aprile 2020 ( 23).
- Dal 5 marzo 2020, i genitori dipendenti pubblici hanno diritto, per i figli fino a 12 anni, a godere di un congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni e con retribuzione al 50% e contribuzione figurativa ( 22 e 24).
- Dal 5 marzo 2020, i genitori dipendenti pubblici hanno diritto, per i figli tra i 12 ed i 16 anni, ad astenersi dal lavoro, senza retribuzione e contribuzione figurativa, ma con diritto alla conservazione del posto ( 22 e 24).
- Previsione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, limitando la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (quali, ad esempio, gli sportelli al pubblico) ( 83).
D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 – “CURA ITALIA”: ECCO LE NORME DEDICATE AI DIPENDENTI PUBBLICI