Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7308

Lavoro, Attività agricola, Presupposti per avere diritto ai
benefici di cui alla L. n. 185/1992, Cartella
esattoriale

 

Considerato in fatto

 

1. La Corte d’appello di Messina ha confermato la
sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione proposta dalla soc S.A.
avverso la cartella per il pagamento a favore dell’Inps di Euro 40.537 per
contributi e somme aggiuntive per il terzo trimestre 2008.

La Corte ha rilevato che le contestazioni formali
avrebbero dovuto essere fatte valere nel termine di 20 giorni e, comunque,
dalla cartella sia pure sinteticamente si evincevano le ragioni della richiesta
di pagamento.

Nel merito la Corte ha rilevato che la società non
aveva provato, mancando dei tutto il fascicolo di parte, la presenza dei
presupposti per avere diritto ai benefici di cui alla L. n. 185/1992 che richiedeva che la società
avesse un capitale per il 50% sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo
principale e che nessun elemento vi era in atti che consentisse di verificare
tale condizione.

2. Avverso la sentenza ricorre in cassazione la S.A.
srl con due motivi. Resiste l’Inps e la soc Riscossioni Sicilia spa, già Serit.

 

Ritenuto in diritto

 

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia
violazione dell’art. 115 cpc e omesso esame di
fatto decisivo oggetto di discussione in relazione all’art. 360 n. 5 cpc.

Denuncia che la Corte aveva integralmente riproposto
altra sentenza della stessa Corte che non aveva alcuna attinenza con la vicenda
in esame con evidente violazione dell’art. 115.

Ribadisce che il beneficio in esame è esteso alle
società di capitali; che dalla documentazione prodotta risultava che la soc
aveva ad oggetto, fin dalla sua costituzione, esclusivamente attività agricola,
come risultante dalla visura camerale (erroneamente indicata dalla Corte visura
catastale), e che i soci erano imprenditori agricoli come risultante dalle
certificazioni del comune inserite nel corpo del ricorso in cassazione.
Censura, pertanto, l’affermazione che mancava la prova che il 50% del capitale
della società fosse costituito da imprenditori agricoli.

Con il secondo motivo rilevai che la cartella non
conteneva una motivazione adeguata (in relazione all’art.
360 n. 3 e 5 cpc) in spregio agli art. 414
e 164 cpc che impongono a colui che introduce
il giudizio di indicare i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento
della domanda.

4. Il ricorso è infondato.

Premesso (in relazione al secondo motivo) che la
stessa Corte d’appello ha affermato che la cartella conteneva sinteticamente i
termini delle omissioni e la dettagliata indicazione dei contributi da versare,
nella sentenza impugnata si afferma che la società non aveva provato, mancando
del tutto il fascicolo di parte, la presenza dei presupposti per avere diritto
ai benefici di cui alla L. n. 185/1992. In base
a tale normativa era, infatti, necessario che la società avesse un capitale per
il 50% sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale e che nessun
elemento vi era in atti che consentisse di verificare tale condizione.

Non è, pertanto, in discussione l’applicazione del
beneficio in esame a favore delle società di capitali. La Corte d’appello ha,
invece, sottolineato che non era stato provato l’ulteriore requisito in base al
quale è necessario che il 50% del capitale della società fosse costituito da
imprenditori agricoli.

La ricorrente pretende di fornire tale prova
attraverso la documentazione che allega unitamente al ricorso in cassazione.

Essa, tuttavia, non specifica nel motivo quando e in
quale fase del giudizio ha prodotto tale documentazione con la conseguenza che
la sua produzione deve ritenersi avvenuta solo nel presente giudizio e, dunque,
è del tutto inammissibile.

E’ utile ricordare, che costituisce principio
consolidato che, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento
dei contributi un’obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore
dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull’impresa che vanti il
diritto al beneficio contributivo l’onere di provare la sussistenza dei
necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta
invocata (cfr. Cass. n. 5137/2006, Cass. Sez. U. n. 6489/2012; Cass. n.
13011/2017).

5. Per le considerazioni che precedono il ricorso
deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese
processuali.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data
di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n
115/2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare
le spese processuali liquidate in favore di ciascuno dei contro ricorrenti in
Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed
accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13
se dovuto.

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