Legislazione – DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 conv. con modif. in legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Cura Italia)

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Titolo I

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

 

Art. 1

(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

 

1. Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell’importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto. (1) (2)

2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l’erogazione delle indennità previste dall’articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione, non superiore all’ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti. (1) (3)

3. Per le finalità di cui all’articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, è autorizzata l’ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 2, comma 6, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(3) Comma modificato dagli art. 2, comma 6, lett. b), e 126, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020; successivamente modificato dall’art. 30, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

Art. 2

(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)

 

1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l’assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. (3)

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell’ultimo triennio. (2)

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l’anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l’anno 2020, a 5.369.000 euro per l’anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l’anno 2020, a 1.421.659 euro per l’anno 2021 e a 4.790.659 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito dall’art. 199, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 251, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

Art. 2-bis (1)

(Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

 

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull’intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;

b) procedere alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell’accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. (2)

2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L’attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato di emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell’anzianità lavorativa di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. (3)

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (2)

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, , conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020.

(3) Ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente comma è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021; ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, il termine previsto dal presente comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

Art. 2-ter (1)

(Misure urgenti per l’accesso al Servizio sanitario nazionale)

 

1. Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera a). (3)

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell’avviso solo nel sito internet dell’azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico 2018/2019, l’esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT1), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell’accordo di cui al settimo periodo dell’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l’accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all’interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo dì attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta. (2) (4)

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(3) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020.

(4) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal quarto periodo del presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal quarto periodo del presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020.

 

Art. 2-quater (1)

(Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)

 

1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 2-quinquies (1)

(Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

 

1. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (2)

2. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l’assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l’erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. (2) (3)

3. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVlD-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. (2)

4. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. (2)

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2021.

(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 424, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 2-sexies (1)

(Incremento delle ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale)

 

1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l’anno 2020 ad un aumento del monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 2-septies (1)

(Disposizioni urgenti in materia di volontariato)

 

1. Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata dello stato emergenziale, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all’articolo 17, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 3

(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

 

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:

a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;

b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.

2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell’infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell’articolo 6, comma 4.

4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. (2)

5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 già adottate per cause di forza maggiore per far fronte all’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.

6. Per l’attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l’anno 2020 e per l’attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019. L’assegnazione dell’importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella A allegata al presente decreto. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente comma è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

Art. 4

(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

 

1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza. (2)

2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate. (1) (2)

3. Sono fatte salve le misure già adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all’emergenza COVID-19.

4. All’attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell’importo di 50 milioni di euro, a valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni.

Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l’assegnazione dell’importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella B allegata al presente decreto. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui alla tabella B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell’economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente comma è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

Art. 4-bis (1) (3)

(Unità speciali di continuità assistenziale)

 

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L’unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell’unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all’ordine di competenza.

L’unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attività svolte nell’ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell’unità speciale, per lo svolgimento delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all’uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all’accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. (2)

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020.

(3) Ai sensi dell’art. 1, comma 425, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), sono prorogate al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4-ter (1)

(Assistenza ad alunni e a persone con disabilità)

 

1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all’articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle attività previste all’articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di co-morbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 5

(Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

 

1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui all’articolo 122 è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.

2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.

3. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 122, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.

4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 3. (1)

5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell’emergenza da COVID-19, e agli operatori sanitari e socio-sanitari. (1)

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all’Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 5-bis (1)

(Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)

 

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all’ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché il Commissario straordinario di cui all’articolo 122, sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (2)

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità. (2)

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente comma è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021; ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, il termine previsto dal presente comma sono prorogati fino al 31 luglio 2021.

Art. 5-ter (1)

(Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)

 

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la Federazione nazionale delle farmacie comunali, da adottare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rendono disponibili sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all’anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l’ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei citati presidi in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dello stato di emergenza da COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza ai sensi dell’articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all’articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 5-quater (1)

(Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici)

 

1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuali nonché medicali necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.

2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l’articolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi all’acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l’articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.

Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

 

Art. 5-quinquies (1)

(Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)

 

1. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all’articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 163, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l’anno 2020; al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 5-sexies (1)

(Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)

 

1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell’emergenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 6

(Requisizioni in uso o in proprietà)

 

1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all’articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

2. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero oltre il termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla proroga del termine. (1)

3. I beni mobili che con l’uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà.

4. Contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata.

Tale somma è liquidata, secondo i valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta, come segue: (2)

a) in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;

b) in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.

5. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2.

6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonché in quelli di sua trasformazione in requisizione in proprietà, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella spettante per l’ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 4, è corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l’uso. Se non viene indicato un nuovo termine di durata dell’uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a) del comma 4.

7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

8. Contestualmente all’apprensione dell’immobile requisito ai sensi del comma 7, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. L’indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando il coefficiente dello 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell’imposta di registro, di cui al comma 5 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell’immobile requisito.

L’indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell’indennità di requisizione. La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella spettante per l’ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. (1) (4)

9. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l’esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall’articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

10. Per l’attuazione del presente articolo e per l’acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprietà, da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all’articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell’Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020, cui si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 4. (3)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Alinea modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 17, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(4) Comma modificato dall’art. 146, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

Art. 7

(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)

 

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l’anno 2020, l’arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;

b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo. (2)

2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d’avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ad anni 45;

b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);

c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;

d) non essere stati dimessi d’autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;

e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito internet del Ministero della difesa “www.difesa.it” e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)

4. Il personale di cui al comma 1 non è fornito di rapporto d’impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente.

5. Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all’articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l’anno 2020 e a euro 5.662.000 per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 22, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui al presente comma è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021.

Art. 8

(Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)

 

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell’incremento delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di test per patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, può conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica. (1) (2)

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa. (1)

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 230.980 per l’anno 2020 e di euro 346.470 per l’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede:

a) per l’anno 2020:

1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui all’art. 613 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, di cui all’articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) per l’anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, di cui all’articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (1) (3)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 10 maggio 2020, n. 30, conv. con modif. in L. 2 luglio 2020, n. 72, a decorrere dal 10 luglio 2020.

(3) Comma sostituito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. b), D.L. 10 maggio 2020, n. 30, conv. con modif. in L. 2 luglio 2020, n. 72, a decorrere dal 10 luglio 2020.

Art. 9

(Potenziamento delle strutture della Sanità militare)

 

1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, è autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. (1)

2. Per l’anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 10 (2)

(Potenziamento risorse umane dell’INAIL)

 

1. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalità di cui all’articolo 2-bis del presente decreto, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (1)

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 15.000.000 per l’anno 2020, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 13-duodevicies, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, la disposizione di cui al presente articolo è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità)

 

1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell’emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento di parte corrente dell’Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Per le finalità di cui al primo periodo l’Istituto è altresì autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:

a) 20 unità di personale con qualifica di dirigente medico;

b) 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;

c) 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;

d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Art. 12 (3)

(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

 

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 2-bis e 2-ter, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. (1) (2)

2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza. (4)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 425, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), sono prorogate al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui al presente comma.

(3) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 37-ter, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.

(4) Ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente comma è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021; ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, il termine previsto dal presente comma sono prorogati fino al 31 luglio 2021.

Art. 13 (1)

(Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)

 

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.

2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, per l’esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.

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(1) Articolo modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, a decorrere dal 30 luglio 2020; successivamente sostituito dall’art. 4, comma 8-sexies, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 2 marzo 2021.

Art. 14 (1)

(Sorveglianza sanitaria)

 

1. La misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:

a) agli operatori sanitari;

b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;

c) ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i sub-fornitori.

2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

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(1) Articolo sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 15

(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

 

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5-bis, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. (1) (2) (7)

2. I produttori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall’invio della citata autocertificazione, i produttori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. (1) (3)

3. I produttori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall’invio della citata autocertificazione, i produttori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti. (1) (4)

4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione. (5)

4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l’inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili. (6)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 66-bis, comma 6, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 66-bis, comma 6, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(4) Comma modificato dall’art. 66-bis, comma 6, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(5) Comma modificato dall’art. 66-bis, comma 6, lett. d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(6) Comma inserito dall’art. 229-bis, comma 5, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(7) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente comma è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

Art. 16

(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

 

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. (1) (2)

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. (2)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 66, comma 1, lett. a) e b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente comma è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

Art. 17 (1)

(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica da COVID)

 

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, è affidata ad AIFA, la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi sperimentali e degli usi compassionevoli di cui al comma 2.

2. I dati delle sperimentazioni di cui al comma 1 riguardano esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi compassionevoli dei medicinali, per pazienti con COVID-19. I protocolli di studio sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell’AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.

3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il comitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell’AIFA.

4. Il Comitato Etico di cui al comma 3, acquisisce dai promotori tutti i protocolli degli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti e le richieste dei medici per gli usi compassionevoli.

5. Il Comitato Etico di cui al comma 3 comunica il parere alla CTS dell’AIFA, quest’ultima ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione dei dati ai fini della sperimentazione, l’AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione dati nonché per le modalità di adesione agli studi.

6. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

——–

(1) Articolo abrogato dall’art. 40, comma 8, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 9 aprile 2020.

 

Art. 17-bis (1)

(Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)

 

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. (2)

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell’emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all’articolo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall’articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l’informativa di cui all’articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un’informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali. (2)

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente comma è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021; ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, il termine previsto dal presente comma sono prorogati fino al 31 luglio 2021; ai sensi dell’art. 6, D.L. 23 lulgio 2021, n. 105, da convertire entro il 21 settembre 2021, i termini previsti dalle disposizioni del presente comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 17-ter (1)

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie)

 

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalità stabilite d’intesa tra le università di riferimento e le regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 17-quater (1)

(Proroga di validità della tessera sanitaria)

 

1. La validità delle tessere sanitarie di cui all’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché all’articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all’assistito, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l’azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d’intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 18

(Rifinanziamento fondi)

 

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, è incrementato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di quanto previsto dalla tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell’anno 2020, all’apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell’emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a redigere un apposito programma operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19 da approvare da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e da monitorare da parte dei predetti Ministeri congiuntamente. (1)

2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell’equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all’anno 2019, per l’anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno.

3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l’anno 2020 il fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all’articolo 6, comma 10.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Comma sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 18-bis (1)

(Finanziamento delle case rifugio)

 

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l’emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un’adeguata protezione alle vittime.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Titolo II

Misure a sostegno del lavoro

 

Capo I

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

 

Art. 19 (11)

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

 

1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. (1) (4)

2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. (2)

2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. (5)

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. (12)

3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale ‘emergenza COVID-19’ sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell’articolo 22. (6)

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. L’assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. (1)

6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni di euro per l’anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (1) (7)

6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (8)

6-ter. I Fondi di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall’INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa. (8)

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. (9)

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e 7 e di cui all’articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. (10)

10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 9 si provvede ai sensi dell’articolo 126. (1)

10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato l al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L’assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. (3)

10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario.

L’INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. (3)

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (3)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 68, comma 1, lett. b) e c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(3) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Comma sostituito dall’art. 68, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(5) Comma inserito dall’art. 68, comma 1, lett. d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(6) Comma inserito dall’art. 68, comma 1, lett. e), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(7) Comma modificato dall’art. 68, comma 1, lett. f), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020; successivamente modificato dall’art. 16, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

(8) Comma inserito dall’art. 68, comma 1, lett. g), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(9) Comma modificato dall’art. 68, comma 1, lett. h), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(10) Comma modificato dall’art. 68, comma 1, lett. i), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(11) Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 di cui al presente articolo, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

(12) Comma modificato dall’art. 50-bis, comma 10, lett. a), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 25 luglio 2021.

Art. 19-bis (1) (2)

(Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)

 

1. Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 di cui al presente articolo, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Art. 20 (6)

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

 

1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. (1) (4)

2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.

5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 828,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. (5)

6. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”. (2)

7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 5 si provvede ai sensi dell’articolo 126. (1)

7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. (3)

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (3)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma soppresso in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Comma modificato dall’art. 69, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(5) Comma modificato dall’art. 69, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(6) Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 di cui al presente articolo, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Art. 21 (2)

(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

 

1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. (1)

2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. (1)

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9. (1)

4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 di cui al presente articolo, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Art. 22 (13)

(Nuove disposizionI per la Cassa integrazione in deroga) (4)

 

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all’articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall’articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (1) (5)

1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l’accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l’INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all’individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l’anno 2020. (12)

2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.

Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4. (1) (6)

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle regioni e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (1) (7)

4-bis. Ai sensi dell’articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l’INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all’INPS per le finalità di cui all’articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, commi 7 e 8. (8)

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi. (1)

5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. (2)

5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni. (2)

5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni. (9)

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. (10)

6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. (11)

7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. (3)

8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 6 si provvede ai sensi dell’articolo 126. (1)

8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo. (2)

8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (2)

8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.

Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l’anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. (2)

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo. (2)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma soppresso in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Rubrica modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(5) Comma modificato dall’art. 70, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(6) Comma modificato dall’art. 70, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(7) Comma modificato dall’art. 70, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(8) Comma inserito dall’art. 70, comma 1, lett. d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(9) Comma inserito dall’art. 70, comma 1, lett. e), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(10) Comma modificato dall’art. 70, comma 1, lett. f), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(11) Comma inserito dall’art. 70, comma 1, lett. g), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(12) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

(13) Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 di cui al presente articolo, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Art. 22-bis (1) (5)

Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari (3)

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 destinato all’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19. (2) (4)

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(3) Rubrica sostituita dall’art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(4) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020.

(5) Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 di cui al presente articolo, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Art. 22-ter (1) (3)

Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali

 

1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.573,2 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all’INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, prevedendo eventualmente anche l’estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all’articolo 22, dal presente comma. (2)

2. Qualora dall’attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell’ambito dei decreti ivi previsti.

——–

(1) Articolo inserito dall’art. 71, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 91, comma 6, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

(3) Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 di cui al presente articolo, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Art. 22-quater (1) (2)

Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza COVID-19” concesso dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

 

1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L’Inps provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 5. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall’articolo 22, commi 1 e 5.

3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell’INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un’anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L’INPS autorizza l’accoglimento della domanda e dispone l’anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L’INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all’articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all’articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.

——–

(1) Articolo inserito dall’art. 71, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 di cui al presente articolo, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Art. 22-quinquies (1) (2)

Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario

 

1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all’articolo 22-quater, comma 3.

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(1) Articolo inserito dall’art. 71, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 di cui al presente articolo, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Capo II

Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

 

Art. 23

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19)

 

1. Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (1) (2)

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. (1)

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. (3)

5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. (1) (4)

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (1) (5)

9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 11, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate. (1)

11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.569 milioni di euro per l’anno 2020. (1) (6)

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma sostituito dall’art. 72, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(3) Comma sostituito dall’art. 72, comma 1, lett. a-bis), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(4) Comma sostituito dall’art. 72, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(5) Comma modificato dall’art. 72, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(6) Comma modificato dall’art. 72, comma 1, lett. d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

Art. 24

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

 

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. (2)

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all’articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane. (1)

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 73, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

Art. 25

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19)

 

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. (1)

2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (2)

4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 236,6 milioni di euro per l’anno 2020. (3)

6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. (1)

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 72, comma 2, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(3) Comma sostituito dall’art. 72, comma 2, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020; successivamente modificato dall’art. 21, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

Art. 26

(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

 

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. (1)

2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. (2)

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. (4)

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia. (1) (5)

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. (1) (3)

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 74, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020; successivamente sostituito dall’art. 26, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 14 ottobre 2020; successivamente modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 23 marzo 2021. Ai sensi dell’art. 1, comma 481, L. 30 dicembre 2020, n. 178, così come modificato dall’art. 15, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

(3) Comma modificato dall’art. 74, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020; successivamente modificato dall’art. 26, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

(4) Comma inserito dall’art. 26, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 14 ottobre 2020; successivamente modificato dall’art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 23 marzo 2021. Ai sensi dell’art. 1, comma 481, L. 30 dicembre 2020, n. 178, così come modificato dall’art. 15, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; successivamente modificato dall’art. 9, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, da convertire entro il 21 settembre 2021. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.L. 23 luglio 2021, n. 105 le disposizioni del presente comma come modificate si applicano dal 1° luglio 2021.

Comma precedente: “2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”

(5) Comma modificato dall’art. 1, comma 484, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 27

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

 

1. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. (1)

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 28

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)

 

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 29

(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

 

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 30

(Indennità lavoratori del settore agricolo)

 

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese 2020, di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 31

(Incumulabilità tra indennità)

 

1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (1)

1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. (2)

1-ter. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 44, per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato all’assegno medesimo per le finalità del medesimo comma. (3)

1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (3)

1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater è presentata con le medesime modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (3)

1-sexies. L’indennità di cui al comma 1-ter è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l’anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. (3)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito dall’art. 75, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(3) Comma inserito dall’art. 37, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 26 maggio 2021.

 

Art. 32

(Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020)

 

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al 1° giugno 2020. (1)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 33

(Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

 

1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. (1)

2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 34

(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

 

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

 

Art. 35

(Disposizioni in materia di terzo settore)

 

1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. (1)

3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme. (2)

3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai Capi II e III, del Titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (2)

3-quater. All’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: “almeno biennale” sono sostituite dalle seguenti: “almeno triennale”. (2)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 35-bis (1)

Disposizioni in materia di volontari della protezione civile

 

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 dell’articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell’anno previsto nel medesimo comma 2.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 36

(Disposizioni in materia di patronati)

 

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:

a) in deroga all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all’istituto previdenziale; (1)

b) in deroga all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, il servizio all’utenza può essere modulato, assicurando l’apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l’organizzazione dell’attività con modalità a distanza; (1)

c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n. 152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero.

——

(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 37

(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici – Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria) (2)

 

1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. (1)

2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. (1)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Rubrica sostituita in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 38

(Indennità lavoratori dello spettacolo)

 

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)

2. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 39 (3)

(Disposizioni in materia di lavoro agile)

 

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. (1)

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse. (2)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020.

Art. 40

(Sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni) (3)

 

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. (1)

1-bis. Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l’inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell’ambito del Comune di appartenenza. (2)

1-ter. Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni e gli ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell’attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi. (2)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 76, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Rubrica modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 41

(Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)

 

1. Sono sospese fino al 1° giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps nonché l’efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati. (1)

2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.

3. Sino al 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 42

(Disposizioni INAIL)

 

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al primo periodo del presente comma, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. (1)

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell’allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante “Modalità per l’applicazione delle tariffe 2019”. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 43

(Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari) (2)

 

1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (1) (3)

2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro. (1)

3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l’anno 2020, 4.926.759 per l’anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l’anno 2020, euro 2.538.000 per l’anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Rubrica modificata dall’art. 77, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(3) Comma modificata dall’art. 77, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

 

Art. 44

(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

 

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 1.150 milioni di euro per l’anno 2020. (1)

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. (2)

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma modificato dall’art. 78, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 78, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

Art. 44-bis (1)

(Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020)

 

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è erogato dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 45

(Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

 

1. Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l’esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull’intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. (1)

2. Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l’aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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(1) Comma modificato dall’art. 79, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

Art. 46

(Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo) (2)

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. (1)

1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. (3)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 80, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(2) Rubrica sostituita in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma inserito dall’art. 80, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

 

Art. 47

(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

 

1. Sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale per persone con disabilità, l’attività dei medesimi è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al presente comma, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime. (1)

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

Art. 48 (1)

(Prestazioni individuali domiciliari)

 

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi. E’ inoltre corrisposta un’ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all’atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell’attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’articolo 4-ter, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

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(1) Articolo modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente sostituito dall’art. 109, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

Titolo III

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

 

Art. 49 (1)

(Fondo centrale di garanzia PMI)

 

1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fatto salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

2. All’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole “organismi pubblici” sono inserite le parole “e privati”.

3. Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

4. Gli operatori di micro-credito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro-piccola-media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

5. All’articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “euro 25.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00”. Il Ministero dell’economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

6. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell’Unione Europea qualora quest’ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell’Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull’economia.

7. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l’anno 2020.

8. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2020.

9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai fini dell’attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell’articolo 126, commi 5 e 8, del presente decreto-legge.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Articolo abrogato dall’art. 13, comma 12, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 9 aprile 2020.

 

Art. 49-bis (1)

(Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020)

 

1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agro-alimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L’intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell’impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 50

(Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR) (3)

 

1. All’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 496 aggiungere dopo le parole: “comma 499.” le seguenti: “All’azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio”; (1)

b) al comma 497 aggiungere dopo le parole: “comma 499.” le seguenti: “All’obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio”. (1)

2. All’art. 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: “18 aprile 2020” sono sostituite con le seguenti: “18 giugno 2020”. (2)

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(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Rubrica modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 51

(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all’art. 112 del TUB)

 

1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all’Organismo di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Art. 52

(Attuazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II))

 

1. All’articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. A decorrere dall’esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 36-octies, comma 1, l’aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.”.

 

Art. 53 (1)

(Misure per il credito all’esportazione)

 

1. Al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione in settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

2. La garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle risorse disponibili.

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(1) Articolo abrogato dall’art. 2, comma 11, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 9 aprile 2020.

 

Art. 54

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

 

1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: (1)

a) l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; (2)

a-bis) l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l’importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10 per cento dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo; (7)

a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella misura di:

1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci;

2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;

3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci; (8)

a-quater) l’istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l’indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall’atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter; (8)

b) per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate; (3)

b-bis) la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (4) (9)

2. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: (1)

“478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.

2-bis. All’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”. (5)

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo. (6)

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132. (6)

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Alinea modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Lettera modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificata dall’art. 12, comma 1-bis, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 7 giugno 2020.

(3) Lettera sostituita in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Lettera inserita in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(5) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(6) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(7) Lettera inserita dall’art. 12, comma 2-ter, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 7 giugno 2020; successivamente modificata dall’art. 12, comma 2-ter, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, così come modificato dall’art. 10, comma 7, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 17 luglio 2020; successivamente modificata dall’art. 42-bis, comma 7, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 14 ottobre 2020.

(8) Lettera inserita dall’art. 12, comma 2-ter, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, così come modificato dall’art. 10, comma 7, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 17 luglio 2020.

(9) Ai sensi dell’art. 64, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106, le misure di cui al presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2021.

Art. 54-bis (1)

(Fondo Simest)

 

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 54-ter (1)

(Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa)

 

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore. (2) (3)

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 29 ottobre 2020; successivamente modificato dall’art. 13, comma 14, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 31 dicembre 2020.

(3) La Corte Costituzionale, con Sentenza 22 giugno 2021, n. 128, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21.

Art. 54-quater (1)

(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)

 

1. Per l’anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell’usura, di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l’anno 2020, sono a carico del Fondo. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell’articolo 126.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 55

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

 

1. L’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 44-bis. – (Cessione di crediti)

1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo.

2. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L’opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell’applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell’ammontare delle attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d’imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.”. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)

 

1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario: (1)

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021; (2) (4) (7)

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni; (4) (7)

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. (2) (4) (6) (7)

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. (3)

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le micro-imprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 giugno 2021, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a); (4) (7)

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2021 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c). (4) (7)

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative. (3) (8)

7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale. (3)

8. L’escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione:

1) all’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a);

2) al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b);

3) all’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c).

In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell’importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2021. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. (3) (5) (8)

9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8. (3)

10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell’importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (3)

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Alinea modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Lettera modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Lettera modificata dall’art. 65, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

(5) Comma modificato dall’art. 65, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020; successivamente modificato dall’art. 1, comma 248, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(6) Ai sensi dell’art. 77, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista alla presente lettera, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021.

(7) Lettera modificata dall’art. 1, comma 248, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(8) Ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106, i termini di cui al presente comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

Art. 57

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

 

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell’Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020. È autorizzata allo scopo l’istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che la Cassa depositi e prestiti paga per l’accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo. (1)

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 58

(Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)

 

1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

 

Art. 59

(Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza COVID-19)

 

1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ferma restando l’operatività di sostegno all’esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE Spa è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell’emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché di quelle connesse o strumentali. Le modalità operative degli interventi sopra descritti sono definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. (1)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Titolo IV

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

 

Art. 60

(Rimessione in termini per i versamenti)

 

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

 

Art. 61 (1)

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)

 

1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020. (2)

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. (3)

——

(1) Articolo sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma sostituito dall’art. 127, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(3) Comma sostituito dall’art. 127, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

Art. 61-bis (1)

(Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi pre-compilata 2020)

 

1. All’articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad accezione di quella di cui al comma 2, lettera c), che acquista efficacia dall’anno 2021”.

2. Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 62

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

 

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi pre-compilata. (1)

1-bis. Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 e il termine di cui all’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato. (4)

2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. (1)

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. (3)

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. (2)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma abrogato dall’art. 19, comma 2, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 9 aprile 2020.

(3) Comma sostituito dall’art. 127, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(4) Comma inserito dall’art. 135, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

Art. 62-bis (1)

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato)

 

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell’anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi”, sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente abrogato dall’art. 14-ter, comma 5, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 7 giugno 2020.

 

Art. 63

(Premio ai lavoratori dipendenti)

 

1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. (1)

2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. (1)

3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 64 (1)

(Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

 

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Articolo abrogato dall’art. 125, comma 5, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

 

Art. 65

(Credito d’imposta per botteghe e negozi)

 

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)

2-ter. Al fine di accelerare l’erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l’anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell’annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all’annualità 2019. (1)

2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell’articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa. (1)

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 66

(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. (1)

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate. (1)

3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020. (1)

3-bis. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (2)

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito dall’art. 12-quater, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 7 giugno 2020.

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)

 

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (1) (2)

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (1)

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 151, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dal presente comma, per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12; ai sensi dell’art. 151, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, così come modificato dall’art. 5, comma 12, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, .n. 41, con. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, è prorogato fino al 31 gennaio 2022, il termine finale della sospensione disposta dal presente comma, per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12.

Art. 68

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)

 

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. (1) (3)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. (2)

2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. (4)

3. Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;

c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;

d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;

e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. (1) (5)

3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all’articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute. (6)

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026. (8)

4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. (7)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 154, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020; successivamente modificato dall’art. 99, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020; successivamente modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere dal 4 dicembre 2020; successivamente sostituito dall’art. 22-bis, comma 2, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 2 marzo 2021; successivamente modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 23 marzo 2021; successivamente modificato dall’art. 9, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 26 maggio 2021.

(4) Comma inserito dall’art. 154, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020; successivamente modificato dall’art. 99, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020; successivamente modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere dal 4 dicembre 2020.

(5) Comma sostituito dall’art. 154, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020; successivamente modificato dall’art. 13-septies, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020; successivamente sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 23 marzo 2021; successivamente sostituito dall’art. 1-sexies, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 25 luglio 2021.

(6) Comma inserito dall’art. 154, comma 1, lett. d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020; successivamente modificato dall’art. 13-decies, comma 6, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020.

(7) Comma inserito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. b), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere dal 4 dicembre 2020; successivamente sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 23 marzo 2021.

(8) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 23 marzo 2021.

Art. 69

(Proroga versamenti nel settore dei giochi)

 

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. (1)

2. A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività. (1)

3. I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi. (1)

4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 70 (1)

(Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)

 

1. Per l’anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——–

(1) Articolo abrogato dall’art. 31, comma 2, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 9 aprile 2020.

 

Art. 71

(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)

 

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto il Ministro dell’economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rilascia l’attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità. (1)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 71-bis (1)

(Donazioni anti-spreco per il rilancio della solidarietà sociale)

 

1. All’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Il donatore o l’ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell’ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3”.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Titolo V

Ulteriori disposizioni

 

Capo I (1)

(Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)

——

(1) Partizione soppressa in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 72

(Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà) (4)

 

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative: (5)

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agro-alimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; (1)

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; (1)

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni; (1)

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni. (6)

2. In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia; (1)

b-bis) nell’ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese. (7)

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all’articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (2)

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126.

4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all’estero nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 1 milione per l’anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all’estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

b) la spesa di euro 6 milioni per l’anno 2020 ad integrazione delle misure per l’assistenza ai cittadini all’estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. (3) (8)

4-ter. Nei limiti dell’importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l’erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare. (3) (9)

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (3)

——

(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Rubrica modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(5) Alinea modificato dall’art. 48, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(6) Lettera modificata dall’art. 48, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020; successivamente modificata dall’art. 11, comma 3, lett. a), b) e c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 26 maggio 2021.

(7) Lettera inserita dall’art. 48, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(8) Lettera modificata dall’art. 48, comma 1, lett. b-bis), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(9) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020.

Art. 72-bis (1)

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

 

1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 72-ter (1)

(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)

 

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa-Invitalia, a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo 2020.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 72-quater (1)

(Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell’emergenza da COVID-19)

 

1. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza da COVID-19 sul comparto turistico e valutare l’adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.

2. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il tavolo esamina le problematiche connesse all’emergenza da COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza da COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell’offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 73 (3)

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

 

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. (1)

2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (2)

3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. (1)

4. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. (1)

5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021; ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, il termine previsto dal presente articolo sono prorogati fino al 31 luglio 2021; ai sensi dell’art. 6, D.L. 23 lulgio 2021, n. 105, da convertire entro il 21 settembre 2021, i termini previsti dalle disposizioni del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 73-bis (1) (2)

(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6, lettera z), e dell’articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell’articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d’intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell’Amministrazione civile dell’interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 37-ter, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021; ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, il termine previsto dal presente articolo sono prorogati fino al 31 luglio 2021; ai sensi dell’art. 6, D.L. 23 lulgio 2021, n. 105, da convertire entro il 21 settembre 2021, i termini previsti dalle disposizioni del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 74

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno)

 

01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l’anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. (1)

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l’anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (1)

1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del periodo previsto dal comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l’anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. (2)

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l’anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per l’acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 900.000 per i richiami del personale volontario ed euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l’acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. (3)

4. Al fine di assicurare l’azione del Ministero dell’interno, anche nell’articolazione territoriale delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo (U.t.G.), e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto di dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all’art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture – U.t.G.. (3)

5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all’amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l’anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell’amministrazione civile dell’interno di cui all’articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121. (3)

6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando l’immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza.

Al semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione delle attività didattico-formative.

Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione dei partecipanti al corso di formazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate alle modalità di svolgimento del corso di cui al presente comma. L’esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova e l’inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell’amministrazione dell’interno per il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente disposizione. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 837.652 per l’anno 2020 e di euro 2.512.957 per l’anno 2021. (3)

7. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede del personale necessario ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta. (5)

7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, l’esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e con modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall’ordinamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56. (4)

7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all’esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane. (4)

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 110.044.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell’articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis, e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. (3)

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(1) Comma premesso in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(5) Comma sostituito dall’art. 219, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

Art. 74-bis (1)

(Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso)

 

1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “per un massimo di due volte” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell’ambito del contingente di cui all’articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l’anno 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 74-ter (1)

(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze armate)

 

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato delle 253 unità di cui all’articolo 74, comma 01, del presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

2. Il contingente di 7.050 unità di personale previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.

3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell’intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 75

(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese)

 

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una “start-up innovativa” o un “piccola e media impresa innovativa”, iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 24 marzo 2015, n. 33. (1) (3)

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016. (1)

3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell’amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall’inizio dell’esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell’amministrazione. (2)

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.(1)

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 11, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 31 dicembre 2020.

 

Art. 76

(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (2)

 

1. Al fine di provvedere alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2021 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi. (1)

2. Al comma 1-quater dell’articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell’atto di conferimento”.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 12, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 31 dicembre 2020; successivamente modificato dall’art. 8, comma 11-bis, lett. a), D.L. 1° marzo 2021, n. 22, conv. con modif. in L. 22 aprile 2021, n. 55, a decorrere dal 30 aprile 2021.

(2) Rubrica modificato dall’art. 8, comma 11-bis, lett. b), D.L. 1° marzo 2021, n. 22, conv. con modif. in L. 22 aprile 2021, n. 55, a decorrere dal 30 aprile 2021.

Art. 77

(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

 

1. In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Art. 78

(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

 

1. In relazione all’aggravamento della situazione di crisi determinata dall’emergenza da COVID-19, all’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Per l’anno 2020, l’anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell’anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell’anticipazione”. (1)

1-bis. Gli aiuti connessi all’anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23, della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono eseguiti al momento della quantificazione dell’aiuto. (2)

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa informativa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis. (2)

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall’emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l’anno 2020, qualora per l’erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell’erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva. (2)

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell’erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (2)

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell’insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell’articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. (2)

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura a causa dell’emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ‘de minimis’ nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’ e successive modificazioni e integrazioni. (3) (4)

2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agro-alimentari, della pesca e dell’acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. (2)

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari che si trovano nel territorio nazionale. (2)

2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell’irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle medesime violazioni l’Ispettorato provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli. (2)

2-quinquies. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e alle imprese agricole”;

b) al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e delle imprese agricole”. (2)

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all’articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale. (2)

2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. (2)

2-octies. L’effettuazione e l’esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma. (2)

2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva pre-assuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati. (2)

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (2)

2-undecies. All’articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: “fondi europei” sono inserite le seguenti: “o statali”. (2)

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l’annotazione in appositi registri. (2)

2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell’estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l’obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l’annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri. (2)

2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. (2)

2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all’articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore floro-vivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. (2)

3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l’emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati. (3)

3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agro-alimentare, da parte del personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2 milioni di euro per l’anno 2021 quale incremento dell’indennità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (2) (9)

3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agro-industriali, le regioni e le province autonome agevolano l’uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l’uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell’impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all’autorità sanitaria competente che, effettuate le necessarie verifiche documentali, procede all’accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l’autorizzazione dell’autorità sanitaria competente, per la durata dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all’articolo 2135 del codice civile, l’utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l’utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all’articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026. Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento. (2) (5)

3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell’attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l’obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere a seguito della cessazione delle predette misure urgenti. (2)

3-quinquies. All’articolo 83, comma 3, lettera e), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: “i provvedimenti,” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi quelli di erogazione,”. (2)

3-sexies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020. (2)

3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19, sono disposti, d’intesa con le regioni, i comuni interessati e le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti. (2)

3-octies. Il bando per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati all’anno 2020 dall’articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020. (2)

3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell’autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d’azione locale nel settore della pesca (FLAG). (2)

3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell’attribuzione del codice ATECO. (6)

4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell’articolo 126. (3)

4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. (2)

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all’apertura di un’apposita contabilità speciale. (2)

4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis. (2)

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis. (2)

4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell’impresa, ivi comprese le spese istruttorie. (2) (7)

4-septies. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS, alle amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati. (2)

4-octies. In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità operativa nell’ambito della filiera agro-alimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (2) (8)

4-novies. Al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2016. (2)

——

(1) Comma sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Comma sostituito dall’art. 222, comma 7, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(5) Comma modificato dall’art. 224, comma 2, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(6) Comma inserito dall’art. 224, comma 2, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(7) Comma sostituito dall’art. 224, comma 2, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(8) Comma sostituito dall’art. 224, comma 5-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020; successivamente modificato dall’art. 10, comma 6-bis, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 2 marzo 2021.

(9) Comma modificato dall’art. 58, comma 8-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 14 ottobre 2020; successivamente modificato dall’art. 1, comma 133, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 79

(Misure urgenti per il trasporto aereo)

 

1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

2. In considerazione dei danni subiti dall’intero settore dell’aviazione a causa dell’insorgenza dell’epidemia da COVID-19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell’attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. (1) (2)

3. Per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L’esercizio dell’attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea. (3) (9)

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l’atto costitutivo della società, sono definiti l’oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica. (1) (3)

4-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, è autorizzata, con le modalità di cui al comma 4, la costituzione della società anche ai fini dell’elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale iniziale è determinato in 20 milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio di amministrazione della società redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione della società, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell’offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l’acquisto o l’affitto, anche a trattativa diretta, di rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonché alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso. La società procede all’integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea. (4) (10)

4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell’ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui all’ultimo periodo del comma 4-bis. (4)

5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall’articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (5)

5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. (6)

5-ter. Tutti gli atti connessi all’operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e da tasse. (6)

6. Ai fini dell’eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l’articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile. (7)

7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l’anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali. (1) (8)

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 202, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(3) Comma sostituito dall’art. 202, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020; successivamente modificato dall’art. 23, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, , conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 26 maggio 2021.

(4) Comma inserito dall’art. 202, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(5) Comma sostituito dall’art. 202, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(6) Comma inserito dall’art. 202, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(7) Comma abrogato dall’art. 202, comma 1, lett. d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(8) Comma sostituito dall’art. 202, comma 1, lett. e), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(9) Comma modificato dall’art. 87, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

(10) Comma sostituito dall’art. 87, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

Art. 80

(Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)

 

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall’articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Art. 81

(Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020)

 

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso. (1)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 82

(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

 

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonché quanto disposto dall’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue. (1)

2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del Titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi. (1)

2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all’amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell’allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell’istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all’articolo 87- bis del decreto legislativo n. 259 del 2003. (2)

3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza. (1)

4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unità di crisi regionali. (1)

5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito dall’art. 38, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 17 luglio 2020.

Art. 83

(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

 

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. (9)

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale. (9) (19)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; (1) (11)

b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l’estero di cui al Capo I del Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: (2)

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione; (3)

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020. (4)

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti. (10) (12)

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti; il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; (1) (13)

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

h-bis) lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. (5)

7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69. (4) (20)

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi. (6)

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. (6) (22)

10. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (6)

11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E’ comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. (21)

11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (4)

12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (6)

12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. (4) (14)

12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato. (4) (15)

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.

Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. (4)

12-quater.1. Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. (16)

12-quater.2. Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. (16)

12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. (4) (17)

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. (6)

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

20. Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino all’11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti. (7)

20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (4) (18)

20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia. (4)

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. (6)

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. (8)

——

(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Alinea modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 1° maggio 2020.

(3) Numero modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(5) Lettera inserita in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(6) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(7) Comma sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 3, comma 1, lett. h), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 1° maggio 2020.

(8) Comma soppresso in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(9) Ai sensi dell’art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, il termine del 15 aprile 2020 previsto dal presente comma è prorogato all’11 maggio 2020.

(10) Ai sensi dell’art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, da convertire entro il 7 giugno 2020, il termine iniziale del periodo previsto dal presente comma è fissato al 12 maggio 2020.

(11) Lettera modificata dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020.

(12) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) e b-bis), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020.

(13) Lettera modificata dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020.

(14) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 1° maggio 2020.

(15) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 1° maggio 2020.

(16) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. f), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 1° maggio 2020.

(17) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, lett. g), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 1° maggio 2020.

(18) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, lett. h-bis), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020.

(19) Comma modificato dall’art. 221, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(20) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020.

(21) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c-ter), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020.

(22) La Corte Costituzionale, con Sentenza 6 luglio 2021, n. 140, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Art. 84

(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

 

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dall’8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4. (1)

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

3. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. (1) (3)

4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;

e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile. (4)

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario. (3)

6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

8. L’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l’esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

9. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 luglio 2020. (3)

10. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole “deve essere depositata”, sono inserite le seguenti: “, anche a mezzo del servizio postale,”. (3) (5)

11. È abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. (2)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma soppresso in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020.

(4) Lettera modificata dall’art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020.

(5) Comma modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020.

Art. 85

(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2021 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentiti l’autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell’ordine degli avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. (1) (6) (12) (14)

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;

e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione all’udienza ovvero all’adunanza ovvero alla Camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti; (2)

f) il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 31 agosto 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. (7)

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie pre-processuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo. (10)

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2021, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. Il giudice delibera in Camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti. (1) (5) (6) (12) (14)

6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali. (1) (8) (11) (12) (13)

7. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020. (6)

8. È abrogato l’articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. (3)

8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall’articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. (4) (6) (12) (14)

8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all’articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell’articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (9)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Lettera sostituita in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma soppresso in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(5) Ai sensi dell’art. 36, comma 4, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, il termine iniziale del periodo previsto dal presente comma è fissato al 12 maggio 2020.

(6) Comma modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020; successivamente modificato dall’art. 26-ter, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 14 ottobre 2020.

(7) Lettera modificata dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020.

(8) Comma modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 1° maggio 2020.

(9) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 1° maggio 2020.

(10) Comma modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020.

(11) Comma modificato dall’art. 26-ter, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 14 ottobre 2020.

(12) Comma modificato dall’art. 6, comma 2, lett. g), D.L. 1° aprile 2021, n. 44, conv. con modif. in L. 28 maggio 2021, n. 76, a decorrere dal 1° aprile 2021.

(13) Comma modificato dall’art. 8, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, da convertire entro il 21 settembre 2021.

Comma precedente: “6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 31 luglio 2021, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.”

(14) Ai sensi dell’art. 6, D.L. 23 lulgio 2021, n. 105, da convertire entro il 21 settembre 2021, i termini previsti dalle disposizioni del presente comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 86

(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)

 

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l’attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020. (1)

2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai sensi dell’articolo 126. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 86-bis (1)

(Disposizioni in materia di immigrazione)

 

1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell’ambito del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l’ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l’accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all’articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 87

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

 

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: (1)

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; (2)

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. (3)

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (3)

3-bis. All’articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: “di qualunque durata,” sono inserite le seguenti: “ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),”. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis. (4)

3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successive proroghe, e comunque per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. (4) (7)

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva. (4)

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. (3)

6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (3) (6)

7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento dell’accordo sindacale integrativo, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. (3) (6)

8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all’applicazione delle disposizioni dei commi 6 e 7 possono provvedere i competenti servizi sanitari. (5)

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(1) Alinea modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 14 ottobre 2020.

(2) Lettera modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(5) Comma sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 1, comma 4, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere dall’8 ottobre 2020.

(6) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 37-ter, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente comma è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021; ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, il termine previsto dal presente comma sono prorogati fino al 31 luglio 2021; ai sensi dell’art. 6, D.L. 23 lulgio 2021, n. 105, da convertire entro il 21 settembre 2021, i termini previsti dalle disposizioni del presente comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

(7) Comma modificato dall’art. 5, comma 3, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 31 dicembre 2020.

Art. 87-bis (1)

(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)

 

1. Allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell’aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l’incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un’offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all’articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: “per la sperimentazione” sono soppresse.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 88 (1)

(Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

 

1. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. (2)

2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L’organizzatore dell’evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 36 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L’organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell’artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata. (3)

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell’istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (4)

2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell’emergenza da COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023. (6)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell’istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati. (5)

——

(1) Articolo sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 183, comma 11, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(3) Comma sostituito dall’art. 183, comma 11, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020; successivamente modificato dall’art. 36, comma 4-bis, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 22 maggio 2021.

(4) Comma inserito dall’art. 183, comma 11, lett. b-bis), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(5) Comma abrogato dall’art. 183, comma 11, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(6) Comma inserito dall’art. 36, comma 4-bis, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 22 maggio 2021.

Art. 88-bis (1)

(Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell’ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro ventiquattro mesi dall’emissione. (2) (6)

4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all’acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro ventiquattro mesi dall’emissione. (2) (6)

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro ventiquattro mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. (2) (6)

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro ventiquattro mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. (2) (6)

7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l’esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro ventiquattro mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. (2) (6)

8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro ventiquattro mesi dall’emissione. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E’ sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell’ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. (3) (6)

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro ventiquattro mesi dall’emissione. (2) (6)

10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite. Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa. (6)

11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall’estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per ventiquattro mesi dall’emissione. (4) (6)

12. L’emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo. (4)

12-bis. La durata della validità dei voucher pari a ventiquattro mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell’importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall’emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta. (5) (6)

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. L’indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell’indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (5)

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede, per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all’articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (5)

13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 182, comma 3-bis, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 182, comma 3-bis, lett. a) e b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(4) Comma sostituito dall’art. 182, comma 3-bis, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(5) Comma inserito dall’art. 182, comma 3-bis, lett. d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(6) Comma modificato dall’art. 30, comma 4-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 22 maggio 2021.

Art. 89

(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

 

1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. (1)

2. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. (3)

3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 335 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede: (5)

a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell’articolo 126;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l’anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; (2)

c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. (2)

3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. (4)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 183, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020; successivamente modificato dall’art. 80, comma 2, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

(2) Lettera modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 183, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(4) Comma inserito dall’art. 183, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(5) Alinea modificato dall’art. 80, comma 2, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

Art. 90

(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)

 

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dei compensi incassati negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633. (1)

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 80, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 14 ottobre 2020; successivamente modificato dall’art. 36, comma 1-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 22 maggio 2021.

 

Art. 90-bis (1)

(Carta della famiglia)

 

1. Per l’anno 2020, la carta della famiglia di cui all’articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 91

(Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) (2)

 

1. All’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”. (1)

2. All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,”. (1)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Rubrica modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 92

(Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli) (3)

 

1. Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell’articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126. (1)

2. Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse (1)

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 e da effettuare secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi. (1)

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020. (5)

4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 31 luglio 2021. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi. (2) (4)

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. (2)

4-quater. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (2)

4-quinquies. All’articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2020”. (2)

4-sexies. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021”. (2)

4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. (6) (7)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Rubrica modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Comma modificato dall’art. 109, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020; successivamente modificato dall’art. 13, comma 12, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 31 dicembre 2020; successivamente modificato dall’art. 29, comma 3-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 22 maggio 2021.

(5) Comma sostituito dall’art. 49, comma 5-septies, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

(6) Comma inserito dall’art. 49, comma 5-septies, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

(7) Ai sensi dell’art. 11-sexies, comma 4, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, il termine di cui al primo periodo del presente comma, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 93

(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al secondo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. (1)

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l’entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso. (1)

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 94

(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo) (1)

 

1. La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 190,2 milioni di euro per l’anno 2020. (2)

2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato nel limite complessivo di 9,8 milioni di euro per l’anno 2020 e 22,9 milioni di euro per l’anno 2021 e nel limite massimo di dieci mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell’accordo di cui al presente comma. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) prospettive di cessione dell’azienda o di un ramo di essa;

b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo le modalità indicate nell’accordo previsto dal presente comma. (3)

2-bis. Al fine di consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 2 viene corrisposto direttamente dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in relazione allo stesso non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri derivanti dall’esonero dal pagamento dell’addizionale prevista dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 2. (4)

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

——

(1) Rubrica modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 20, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

(4) Comma inserito dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

 

Art. 94-bis (1)

(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)

 

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell’area della Provincia di Savona, la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. (2)

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 49, comma 2-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 25 luglio 2021.

Art. 95

(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)

 

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. (1)

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. (2)

——-

(1) Comma modificato dall’art. 216, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 216, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

Art. 96

(Indennità collaboratori sportivi)

 

1. L’indennità di cui all’articolo 27 del presente decreto è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. (1)

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. (1)

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 97

(Aumento anticipazioni FSC)

 

1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

 

Art. 98

(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)

 

1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

“1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide”. (1)

2. All’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole “2.000 euro” sono sostituite con le seguenti “2.000 euro per l’anno 2019 e di 4.000 euro per l’anno 2020″; (2)

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali”.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Lettera modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 99

(Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all’articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. (2)

3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie, regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni, e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’articolo 793 del codice civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. (1) (3)

4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale. (1)

5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è anche autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità. (4)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(4) Comma modificato dall’art. 18, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

Art. 100

(Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

 

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l’anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126. (1)

2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020 sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021. (1) (2) (3)

3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126. (4)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal primo periodo presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal primo periodo del presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 33, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020; successivamente modificato dall’art. 1, comma 4-bis, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere dal 4 dicembre 2020.

(4) Comma modificato dall’art. 6, comma 3, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 31 dicembre 2020.

Art. 101

(Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

 

1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

2. Le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, per l’attribuzione della classe stipendiale successiva. (1) (3) (4) (7)

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell’attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle attività di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b). (3) (7)

4. Le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini dell’assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. (3) (5) (7)

5. Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento, nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria. (1) (3) (7)

6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 dell’8 agosto 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga all’articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. E’ conseguentemente differita all’11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 dell’8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall’articolo 16, comma 3, lettera f) della legge n. 240 del 2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all’articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di dell’abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 30 settembre 2020. (1)

6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell’esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo. (2)

6-ter. Nell’espletamento delle procedure valutative previste dall’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell’applicazione dei regolamenti di ateneo rispondenti ai criteri fissati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, tengono conto delle limitazioni all’attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020. (2) (3) (6)

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica. (3) (7)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020.

(4) Comma modificato dall’art. 33, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

(5) Comma modificato dall’art. 33, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020.

(6) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente comma è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021; ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, il termine previsto dal presente comma sono prorogati fino al 31 luglio 2021; ai sensi dell’art. 6, D.L. 23 lulgio 2021, n. 105, da convertire entro il 21 settembre 2021, i termini previsti dalle disposizioni del presente comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

(7) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è ripristinato.

Art. 102

(Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

 

1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l’ordinamento didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cuial decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l’ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2. (1)

2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all’interno del Corso di studi, in applicazione dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 58 del 2018, sono abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445. (1)

3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione – anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 58 del 2018, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo. (1)

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 445 del 2001, relative all’organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.

5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico 2018/2019, l’esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2016.

6. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 di una qualifica professionale per l’esercizio di una professione sanitaria di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2016. È abrogato l’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. (1) (2)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente comma è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021; ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, il termine previsto dal presente comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

 

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. (4)

1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. (1)

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (2)

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (1)

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. (1)

2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari. (1)

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione. (1)

2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2. (6)

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19. (3)

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. (4)

6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020. (3) (5) (7)

6-bis. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1)

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(1) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere dal 4 dicembre 2020.

(3) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, il termine del 15 aprile 2020 previsto dal presente comma è prorogato al 15 maggio 2020; ai sensi dell’art. 41, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, il termine del 15 aprile 2020 previsto dal presente comma è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020.

(5) Comma modificato dall’art. 17-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(6) Comma inserito dall’art. 3-bis, comma 1, lett. b), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere dal 4 dicembre 2020.

(7) Ai sensi dell’art. 13, comma 13, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dal presente comma, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari; ai sensi dell’art. 40-quater, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dal presente comma, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Art. 103-bis (1)

(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)

 

1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga all’articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall’armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all’articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l’obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall’articolo 357, comma 3, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. (2)

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 48-quater, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020; successivamente modificato dall’art. 13, comma 4, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 31 dicembre 2020.

Art. 104

(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

 

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 30 settembre 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. (1)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 157, comma 7-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020: successivamente modificato dall’art. 1, comma 4-quater, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere dal 4 dicembre 2020; successivamente modificato dall’art. 11-ter, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 22 giugno 2021.

Art. 105

(Ulteriori misure per il settore agricolo)

 

1. All’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole “quarto grado” sono sostituite dalle seguenti: “sesto grado”. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. (1)

1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fito-sanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa, disposte dai provvedimenti di emergenza fito-sanitaria di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. (2)

1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura. (2)

1-quater. L’attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020. (2)

1-quinquies. All’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. (2)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 106 (5)

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti) (3)

 

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. (4)

2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. (1)

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea. (1)

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. (6)

8. Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni. (2)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 8, comma 4, D.L. 1° aprile 2021, n. 44, conv. con modif. in L. 28 maggio 2021, n. 76, a decorrere dal 1° aprile 2021.

(3) Rubrica sostituita in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Comma modificato dall’art. 7, comma 2-bis, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 7 giugno 2020; successivamente modificato dall’art. 3, comma 6, lett. a), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 2 marzo 2021.

(5) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.

(6) Comma sostituito dall’art. 3, comma 6, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 2 marzo 2021; ai sensi dell’art. 6, D.L. 23 lulgio 2021, n. 105, da convertire entro il 21 settembre 2021, i termini previsti dalle disposizioni del presente comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 107

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

 

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio. (1)

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021. Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021. (2) (4)

3. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell’articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l’anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020. (2) (5)

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020. (2) (6)

5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020. (2)

7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

8. Il termine di cui all’articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 novembre 2020. (7)

9. Il termine di cui all’articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:

a) il termine di cui all’articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;

b) il termine di cui all’articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;

c) il termine di cui all’articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;

d) il termine di cui all’articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni. (3)

——

(1) Lettera sostituita in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Comma modificato dall’art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020; successivamente modificato dall’art. 54, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2020; successivamente modificato dall’art. 1, comma 4-quinquies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere dal 4 dicembre 2020.

(5) Comma sostituito dall’art. 110, comma 1-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

(6) Comma abrogato dall’art. 138, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(7) Comma sostituito dall’art. 54, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 14 ottobre 2020.

Art. 107-bis (1)

(Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)

 

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio i previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. (2)

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 30-bis, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 22 maggio 2021.

Art. 108

(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell’invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza. (1)

1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell’avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza. (2)

2. Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente abrogato dall’art. 46, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 maggio 2020.

 

Art. 109

(Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19) (8)

 

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. (6)

1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le Province autonome per gli anni 2020 e 2021 possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. (1) (7)

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo esecutivo, gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all’esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020. (1) (3)

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico. (2) (4)

2-bis. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: (5)

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. (1)

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(1) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 786, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(4) Comma modificato dall’art. 1, comma 786, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2021; successivamente modificato dall’art. 30, comma 2-bis, lett. c), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 22 maggio 2021.

(5) Alinea modificato dall’art. 1, comma 786, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(6) Comma modificato dall’art. 30, comma 2-bis, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 22 maggio 2021.

(7) Comma modificato dall’art. 30, comma 2-bis, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 22 maggio 2021.

(8) Rubrica modificata dall’art. 30, comma 2-bis, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 22 maggio 2021.

Art. 110

(Rinvio questionari Sose)

 

1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e da parte dei comuni del questionario denominato FC50U, è fissato al 31 dicembre 2020. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 17, comma 4-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

Art. 111

(Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario) (3)

 

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall’epidemia di COVID-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto. (1)

3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite. (1)

4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. (2)

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell’articolo 126. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Rubrica modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 112

(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

 

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a euro 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell’articolo 126. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 113

(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

 

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; (1)

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120. (1)

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(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 113-bis (1)

(Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)

 

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente abrogato dall’art. 228-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

 

Art. 114

(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)

 

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni di euro ai comuni e per 5 milioni di euro alle province e città metropolitane. (1)

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati. (1)

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 115

(Straordinario polizia locale)

 

1. Per gli anni 2020 e 2021, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio. (1)

2. Presso il Ministero dell’interno è istituito per l’anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l’anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 1, comma 994, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

Art. 116

(Termini riorganizzazione Ministeri)

 

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative. Il termine previsto dall’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020. (1)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020; successivamente modificato dall’art. 1, comma 4-octies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere dal 4 dicembre 2020.

 

Art. 117 (1)

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

 

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,” sono soppresse;

b) le parole: “fino a non oltre il 31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”.

——

(1) Articolo sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 118 (1)

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)

 

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,” sono soppresse;

b) le parole: “entro il 31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”.

——

(1) Articolo sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 119

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

 

1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)

2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto.

3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l’anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell’anno 2020, nel Programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria – Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 120

(Piattaforme per la didattica a distanza)

 

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (1)

4. Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.

5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalità di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2. (2)

6. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

6-bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell’anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell’istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5. (2)

7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l’anno 2020, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l’anno 2020 con riguardo al comma 4, nonché a 2 milioni di euro nell’anno 2020 con riguardo al comma 6-bis, si provvede ai sensi dell’articolo 126. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 121

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

 

1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

 

Art. 121-bis (1)

(Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall’emergenza)

 

1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell’istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell’assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

——

(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 121-ter (1)

(Conservazione della validità dell’anno scolastico 2019/2020)

 

1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 122

(Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19)

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell’esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza anche ai sensi dell’articolo 5. Per la medesima finalità, può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d’azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego secondo quanto previsto dall’art. 99. Le attività di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario. (1)

1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l’emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l’effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell’eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto. (2)

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell’esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare in via d’urgenza, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

3. Al Commissario competono altresì l’organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure; il Commissario provvede altresì alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all’emergenza. (1)

4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento dell’incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. (4)

5. Il Commissario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica.

L’incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.

6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.

7. Sull’attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.

8. In relazione ai contratti relativi all’acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l’articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma. (1)

9. Il Commissario, per l’acquisizione dei beni di cui al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis e per le attività di cui al presente articolo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario. Il Commissario è altresì autorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l’articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. (1) (3)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 16 maggio 2020, n. 33, conv. con modif. in L. 14 luglio 2020, n. 74, a decorrere dal 16 luglio 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. b), D.L. 16 maggio 2020, n. 33, conv. con modif. in L. 14 luglio 2020, n. 74, a decorrere dal 16 luglio 2020.

(4) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 15 ottobre 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con modif. in L. 25 settembre 2020, n. 124, così come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, il termine previsto dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 2020; ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, il termine previsto dal presente comma è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021; ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, il termine previsto dal presente comma sono prorogati fino al 31 luglio 2021; ai sensi dell’art. 6, D.L. 23 lulgio 2021, n. 105, da convertire entro il 21 settembre 2021, i termini previsti dalle disposizioni del presente comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 123

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

 

1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18), 19), 20) e 21) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. (1)

4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d’intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l’esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L’esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati. (1)

6. Ai fini dell’applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell’istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall’art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l’espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all’articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. (1)

7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l’ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l’equipe educativa dell’istituto penitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall’articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l’approvazione. (1)

8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l’applicazione della misura entro il 30 giugno 2020. (2)

9. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 124 (1)

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

 

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

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(1) Articolo sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 125

(Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

 

1. Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.

2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni. (1)

2-bis. Su richiesta dell’assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l’impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell’assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell’assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l’assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell’assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione. (2)

3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle piccole e medie imprese e facilitarne l’accesso al credito, l’Unioncamere e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l’erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate. (3)

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(1) Comma sostituito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 125-bis (1)

(Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico)

 

1. In relazione allo stato d’emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l’emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate.

2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) è prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

c) è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 125-ter (1)

(Clausola di salvaguardia)

 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

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(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

Art. 126

(Disposizioni finanziarie)

 

1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l’anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo. (1)

2. L’allegato 1 di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto.

3. All’articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “58.000 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “83.000 milioni di euro”.

4. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, è incrementata di 2.000 milioni per l’anno 2020.

5. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell’importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

6. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l’anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l’anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l’anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l’anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l’anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l’anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l’anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l’anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l’anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l’anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l’anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l’anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l’anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l’anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l’anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l’anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l’anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l’anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l’anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l’anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede:

a) quanto a 221,3 milioni di euro per l’anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l’anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l’anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l’anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l’anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l’anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l’anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l’anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l’anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l’anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l’anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l’anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74;

b) quanto a 185,30 milioni di euro per l’anno 2021, a 115 milioni di euro per l’anno 2022, a 188 milioni di euro per l’anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l’anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l’anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l’anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l’anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l’anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l’anno 2029, a 516 milioni di euro per l’anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo; (2)

c) quanto a 116 milioni di euro per l’anno 2021, a 65 milioni di euro per l’anno 2022, a 69 milioni di euro per l’anno 2023, a 74 milioni di euro per l’anno 2024, a 63 milioni di euro per l’anno 2025, a 72 milioni di euro per l’anno 2026, a 70 milioni di euro per l’anno 2027, a 65 milioni di euro per l’anno 2028, a 67 milioni di euro per l’anno 2029 e a 69 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189. (2)

6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, 87, comma 3-bis, e agli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis. (3)

7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. (4)

8. Nel caso in cui, dopo l’attuazione del comma 7, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma 7 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. (1) (4)

9. Le risorse destinate all’attuazione da parte dell’INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all’Istituto medesimo.

10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell’ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all’infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale. (1)

11. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell’esercizio 2020. (1)

——

(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(2) Lettera modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(3) Comma inserito in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

(4) Comma abrogato dall’art. 265, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 19 luglio 2020.

Art. 127

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

 

(importi in milioni di euro)

 

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –
Descrizione risultato differenziale 2020 2021 2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -104.500 -56.500 -37.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 339.340 311.366 301.350
– CASSA –
Descrizione risultato differenziale 2020 2021 2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -154.000 -109.500 -87.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 388.840 364.366 351.350

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

 

Tabella A (1)

 

 

quote d’accesso fabbisogno sanitario anno 2019

articolo 1, c. 1

articolo 1, c. 3

articolo 3, c. 1 e 2

articolo 3, c. 3

TOTALE

PIEMONTE 7,39% 18.462.820 7.385.128 17.724.308 11.816.205 55.388.461
V. D’AOSTA 0,21% 526.051 210.421 505.009 336.673 1.578.154
LOMBARDIA 16,58% 41.451.232 16.580.493 39.793.183 26.528.788 124.353.695
BOLZANO 0,85% 2.128.555 851.422 2.043.413 1.362.275 6.385.664
TRENTO 0,89% 2.215.305 886.122 2.126.693 1.417.795 6.645.916
VENETO 8,12% 20.310.880 8.124.352 19.498.445 12.998.963 60.932.640
FRIULI 2,06% 5.154.555 2.061.822 4.948.373 3.298.915 15.463.664
LIGURIA 2,69% 6.726.896 2.690.759 6.457.821 4.305.214 20.180.689
E. ROMAGNA 7,44% 18.598.263 7.439.305 17.854.332 11.902.888 55.794.788
TOSCANA 6,30% 15.760.280 6.304.112 15.129.868 10.086.579 47.280.839
UMBRIA 1,49% 3.726.843 1.490.737 3.577.770 2.385.180 11.180.530
MARCHE 2,57% 6.422.635 2.569.054 6.165.729 4.110.486 19.267.905
LAZIO 9,68% 24.205.615 9.682.246 23.237.391 15.491.594 72.616.846
ABRUZZO 2,19% 5.480.293 2.192.117 5.261.081 3.507.387 16.440.878
MOLISE 0,52% 1.292.027 516.811 1.240.346 826.897 3.876.080
CAMPANIA 9,32% 23.288.405 9.315.362 22.356.869 14.904.579 69.865.215
PUGLIA 6,63% 16.582.736 6.633.095 15.919.427 10.612.951 49.748.209
BASILICATA 0,94% 2.347.965 939.186 2.254.047 1.502.698 7.043.896
CALABRIA 3,20% 7.993.950 3.197.580 7.674.192 5.116.128 23.981.849
SICILIA 8,18% 20.457.765 8.183.106 19.639.454 13.092.969 61.373.294
SARDEGNA 2,75% 6.866.929 2.746.771 6.592.252 4.394.834 20.600.786
TOTALE 100,00% 250.000.000 100.000.000 240.000.000 160.000.000 750.000.000

——

(1) Tabella modificata in sede di conversione (legge 24 aprile 2020, n. 27), a decorrere dal 30 aprile 2020.

 

 

Tabella B

 

 

quote d’accesso fabbisogno sanitario anno 2019

articolo 4

PIEMONTE 7,39% 3.692.564
V. D’AOSTA 0,21% 105.210
LOMBARDIA 16,58% 8.290.246
BOLZANO 0,85% 425.711
TRENTO 0,89% 443.061
VENETO 8,12% 4.062.176
FRIULI 2,06% 1.030.911
LIGURIA 2,69% 1.345.379
E. ROMAGNA 7,44% 3.719.653
TOSCANA 6,30% 3.152.056
UMBRIA 1,49% 745.369
MARCHE 2,57% 1.284.527
LAZIO 9,68% 4.841.123
ABRUZZO 2,19% 1.096.059
MOLISE 0,52% 258.405
CAMPANIA 9,32% 4.657.681
PUGLIA 6,63% 3.316.547
BASILICATA 0,94% 469.593
CALABRIA 3,20% 1.598.790
SICILIA 8,18% 4.091.553
SARDEGNA 2,75% 1.373.386
TOTALE 100,00% 50.000.000

Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 marzo 2020, n. 70.

 

Legislazione – DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 conv. con modif. in legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Cura Italia)
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