Prassi – INAIL – Nota 17 marzo 2020, n. 3675

Richiesta chiarimenti malattia-infortunio da Covid-19 (nuovo
coronavirus) contratta dagli operatori sanitari

 

In esito alle richieste avanzate da alcune Direzioni
regionali in tema di gestione delle assenze dal lavoro del personale dipendente
di Aziende sanitarie locali (medici, infermieri e operatori sanitari in genere)
esposto al contagio del nuovo coronavirus, si fornisce riscontro a tutte le
Strutture territoriali sulle fattispecie oggetto dei quesiti.

Preliminarmente, si osserva che, in linea con
l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e
parassitarie (NOTA 1), l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole,
per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, in
questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

In tale ambito di affezioni morbose inquadrate come
infortuni sui lavoro, si ritiene di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei
lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di
qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con
l’Istituto, ossia, medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere,
laddove sia accertata l’origine professionale del contagio, avvenuto
nell’ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento
dell’attività lavorativa.

La qualificazione come infortunio delle citate
affezioni morbose consente di adeguare l’ambito della tutela alle situazioni di
rischio professionale, tenuto conto del principio affermato dalla Corte di
Cassazione (NOTA 2) e recepito dall’Istituto con il richiamato indirizzo in
materia di trattazione dei casi di malattie-infortunio, infettive e
parassitarie, alla stregua del quale, “per essere indennizzabile, la
malattia-infortunio deve costituire una conseguenza dell’esposizione del
soggetto infortunato a un determinato rischio professionale”.

In base alle istruzioni per la trattazione dei casi
di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche
alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative
del contagio si presenti problematica.

Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato
il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può
comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle
mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga.

In proposito si ricorda che l’elevato rischio di
contagio che ricade sugli operatori sanitari va commisurato con il dato epidemiologico
territoriale.

Sono, quindi, da ammettersi a tutela Inail i casi in
cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia
contratto la malattia COVID-19.

Ciò premesso, l’Azienda sanitaria locale o la
struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale
infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono
assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la
denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 3) e s.m..

Resta inteso che per i datori di lavoro assicurati
all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e
informativi si considera comunque assolto per mezzo della
denuncia/comunicazione d’infortunio.

Resta fermo, inoltre l’obbligo da parte dei medico
certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.
In proposito si segnala l’opportunità, di valutare in favore dell’infortunato
alla luce della situazione emergenziale, sia le modalità di trasmissione che la
redazione della predetta certificazione, avendo cura principalmente di
accertarne la provenienza. Allo stesso modo è opportuno adottare ogni misura
proattiva per l’acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con
l’eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti
improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.

Ai fini amministrativi, si chiarisce che il dies a
quo ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, è costituito dalla
data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico
di conferma, da parte delle autorità sanitarie.

Richiamato tutto quanto sopra, in ordine alla
modalità di trattazione del periodo di assenza lavorativa dei lavoratori
dipendenti del Servizio sanitario/amministrativo delle Aziende sanitarie locali
e delle altre Strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l’Inail,
si rappresentano alcune fattispecie che riconducono o meno i casi a tutela
Inail.

1- Dipendenti posti in quarantena per motivi di
sanità pubblica. In tali fattispecie non essendoci la prova della contrazione
dell’infezione non sussistono i presupposti dell’infortunio e quindi
dell’intervento dell’Istituto;

2- dipendenti che risultano positivi al test
specifico di conferma -> ammissione alla tutela Inail;

3- dipendenti che risultano positivi al test
specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare ->
ammissione alla tutela Inail. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e
quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che
determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Diversa fattispecie è quella relativa agli eventi
infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa.

Va rappresentato che l’evento infettante così
prodottosi è configurabile come infortunio in itinere, posto che in tale
fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione
stradale. Risultano, infatti, coperti e tutelabili tutti i rischi del percorso
casa lavoro e viceversa. Per questa fattispecie guida il riconoscimento
medico-legale il dato epidemiologico.

Si fa riserva di trasmettere ulteriori indicazioni
anche all’esito di alcune proposte normative avanzate dall’Istituto.

 

Note:

(1) Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive
e parassitarie di cui alla Circolare Inail n. 74
del 23 novembre 1995.

(2) Cassazione sentenze n. 5764/1982; n.
8058/1991; n. 3090/1992; nn. 1373 e
6390/1998.

(3) Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi
di infortunio, la denuncia all’Istituto compilando l’apposito campo presente
nel l’applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line “malattia
infortunio”, che una volta segnalato, i campi “data inizio
prognosi” e “data fine prognosi” sono facoltativi;

Prassi – INAIL – Nota 17 marzo 2020, n. 3675
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