Il dirigente, garante della sicurezza sul lavoro, può essere ritenuto responsabile penalmente dell’infortunio occorso ad un lavoratore solo qualora la delega attribuitagli sia effettiva e gli conferisca poteri autonomi.

 Nota a Cass. Pen., sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 3184

Maria Novella Bettini

Il dirigente che sia posto in grado di esercitare gli ampi poteri apparentemente delegatigli in materia di sicurezza solo nei limiti delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e da un altro dirigente non è responsabile penalmente dell’infortunio occorso al lavoratore.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (Pen., sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 3184, difforme da App. Firenze 9 ottobre 2018) relativamente ad un infortunio sul lavoro determinato dalla mancata assicurazione dei lavoratori dal rischio caduta dalla banchina, per non averla dotata di barriere di protezione.

La Corte precisa che, con riguardo all’organizzazione aziendale, in caso d’infortunio, la responsabilità penale del dirigente e del preposto, quali garanti per la sicurezza e gestori del rischio (ex D.LGS. n. 81/2008), “è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono”. Per entrambe le figure occorre cioè tener conto: a) da una parte, del ruolo di vigilanza e controllo posti in relazione ad una serie di elementi, quali la conformazione giuridica dell’azienda, il settore di attività, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni, essendo “possibile che in un’organizzazione di qualche complessità vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli in questione”; b) e, dall’altra, dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della loro responsabilità.

Nello specifico, i giudici precisano che, “riconosciuta la sfera di rischio come area che designa l’ambito in cui si esplica l’obbligo di governare le situazioni pericolose che conforma l’obbligo del garante, ne discende altresì la necessità di individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel ruolo”.

Tale figura, come noto, è individuata con lo strumento della delega, la cui piena efficacia è condizionata da precise caratteristiche. Essa deve cioè:

1) risultare da “atto scritto recante data certa” (art. 16, co. 1, lett. a), D.LGS. n. 81/08);

2) essere “accettata dal delegato per iscritto” (art. 16, co. 1, lett. e), D.LGS. n. 81/08);

3) ricevere “adeguata e tempestiva pubblicità” (art. 16, co. 2, T.U.). Se non pubblicizzato, l’atto di conferimento rischia di rimanere inefficace, poiché verrebbe meno la conoscenza (o conoscibilità) del soggetto responsabile da parte degli altri lavoratori;

4) essere conferita ad un soggetto competente. Il destinatario dell’atto di delega deve pertanto possedere “tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” (art. 16, co. 1, lett. b), T.U.);

5) attribuire al delegato autonomi poteri di organizzazione, gestione e controllo come richiesto dalla natura delle funzioni conferite. La necessità di una sistematica ingerenza del datore, pur in presenza di una potenziale autonomia gestionale, rivelerebbe infatti la natura fittizia della delega e la conseguente nullità dell’effetto costitutivo di responsabilità (art. 16, co. 1, lett. c), T.U.);

6) conferire al ricevente l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni (art. 16, co. 1, lett. d), T.U.).

Nella fattispecie considerata, era stata accordata una delega con “attribuzioni di responsabilità” (relativa ad adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro) priva di autonomi poteri decisionali circa gli interventi, le scelte e la spesa (quest’ultima da esercitarsi “in accordo con il Piano degli interventi definiti dal datore di lavoro”). Sicché la Corte non ha ritenuto il dirigente effettivo garante per la sicurezza e, dunque, responsabile dell’infortunio in questione.

Responsabilità penale per infortunio e contenuto della delega
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