Gennaro Ilias Vigliotti

Anche i lavoratori autonomi rientrano tra i destinatari del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emanato dal Governo per rafforzare le difese del sistema nazionale rispetto alle conseguenze pregiudizievoli, soprattutto in ambito economico, della diffusione del virus Covid-19.

Le regole speciali sono volte, nelle intenzioni delle Istituzioni, a costituire uno “statuto protettivo” minimo per le evenienze emergenziali che dovessero eventualmente interessare i lavoratori autonomi attualmente attivi in Italia. Si tratta di una serie di interventi non particolarmente organici e chiari, di natura molto più debole rispetto alle omologhe misure riservate al lavoro dipendente, sia pubblico che privato.

Strumenti per i lavoratori-genitori (art. 23).

I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata ed i genitori di figli di età inferiore ai 12 anni hanno diritto ad uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata, pari al 50% di 1/365° del reddito base individuato per l’indennità di maternità nella medesima Gestione.

La stessa misura è estesa ai lavoratori autonomi iscritti ad altra Gestione in regime INPS, ma l’indennità è calcolata, per ciascun giorno di congedo, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge per la specifica tipologia di lavoro autonomo svolto.

Ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS è peraltro riconosciuto il bonus baby-sitting per l’importo massimo onnicomprensivo di 600 euro e per servizi usufruiti nel periodo a decorrere dal 5 marzo 2020, ma subordinatamente alla comunicazione, da parte delle casse previdenziali professionali, del numero dei soggetti beneficiari, nell’ottica di valutare la necessaria copertura finanziaria.

Indennità emergenziale (artt. 27 – 31 e art. 38).

La misura di punta del provvedimento legislativo adottato dal Governo in materia di lavoro autonomo è certamente la previsione di una speciale indennità, pari a 600 euro netti, volta ad aiutare i professionisti ed i collaboratori autonomi entrati in crisi in ragione della situazione emergenziale per il mese di marzo 2020.

Lo strumento è applicato ai professionisti con partita IVA aperta al 23 febbraio 2020 ed ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata, con esclusione, al momento, dei professionisti iscritti a casse previdenziali esterne al sistema INPS (ad es. gli avvocati). Solo in questo senso, infatti, può essere interpretato il co. 1 dell’art. 27, che riferisce la condizione della “iscrizione alla Gestione Separata” sia ai professionisti che ai co.co.co.

La misura è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria che non siano iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie e che non siano titolari di pensione (art. 28).

L’indennità emergenziale è applicata anche ai lavoratori stagionali del settore turismo e del settore termale che abbiano cessato involontariamente ogni rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 e che non siano né titolari di pensione, né titolari di altri rapporti di lavoro dipendente (art. 29).

Sono destinatari dello strumento anche i lavoratori agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione e che, nel 2019, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività agricola (art. 30).

Le indennità sono tutte erogate dall’INPS fino a concorrenza della copertura finanziaria massima prevista, superata (anche prospetticamente) la quale l’INPS è tenuto a rigettare le relative domande. Le somme erogate non partecipano alla formazione del reddito individuale annuale e non sono tra loro cumulabili, né erogabili ai percettori di reddito di cittadinanza (art. 31).

Uno strumento del tutto simile a quello appena analizzato – e di pari importo – è altresì previsto per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione, che abbiano almeno 30 giorni di contribuzione nel 2019 e che abbiano registrato un reddito non superiore a 50.000 euro. È escluso dal beneficio il lavoratore dello spettacolo con contratto subordinato alla data del 17 marzo 2020 (art.38).

Proroga termini DIS-COLL, disoccupazione agricola (artt. 32-33).

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, il Governo ha disposto anche la proroga al 1° giugno 2020 del termine di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola non ancora presentate al 17 marzo 2020 (art. 32).

I termini di decadenza per le domande di disoccupazione DIS-COLL sono aumentati da 68 a 120 giorni, facendo salva la decorrenza del trattamento, per le domande pervenute dopo la scadenza del termine ordinario, dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro autonomo (art. 33).

Sono ampliati di 60 giorni i termini per la presentazione della domanda di incentivo all’auto-imprenditorialità previsto con il D.LGS. n. 22/2015.

Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44).

Come misura integrativa e residuale di sostegno ai redditi dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, il Governo ha previsto un apposito Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, volto al riconoscimento di una indennità aggiuntiva a quelle già disciplinate. Con separato decreto del Ministero saranno resi noti i termini e le condizioni di accesso al beneficio in questione, mentre è già noto il capitolo complessivo di spesa: 300 milioni di euro per il 2020. Non è escluso, dunque, il rifinanziamento del Fondo per gli anni successivi.

D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 – “CURA ITALIA”: LO STATUTO EMERGENZIALE DEI LAVORATORI AUTONOMI
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