Qualora il convenuto in un giudizio per danni da infortunio prospetti la responsabilità esclusiva di un terzo non ricorre un litisconsorzio necessario.

Nota a Cass. 3 febbraio 2020 n. 2395

Daniele Magris

“Nel caso in cui il convenuto in un giudizio risarcitorio prospetti l’esclusiva responsabilità di un terzo per il danno allegato dall’attore, non si determina affatto una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c., con il terzo indicato quale responsabile”.

Il principio è affermato dalla Corte di Cassazione (3 febbraio 2020 n. 2395, conforme ad App. Milano n. 2924/2017) in relazione al ricorso di un lavoratore che, infortunatosi nell’utilizzo in azienda di un determinato macchinario, aveva chiesto il risarcimento dei danni subìti al produttore dello stesso. Questi, in giudizio, aveva prospettato che la responsabilità esclusiva dell’infortunio doveva ricadere sul datore di lavoro, chiedendo l’integrazione del contradditorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.  La Corte, escludendo la ricorrenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario e confermando il rigetto dell’istanza, ha precisato che:

a) il convenuto può eventualmente chiedere la chiamata in causa del terzo (ai sensi dell’art. 106 c.p.c., secondo cui “ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”);

b) oppure tale chiamata può essere eventualmente disposta dal giudice, nell’esercizio di una sua facoltà discrezionale, non sindacabile in sede di impugnazione ex 107 c.p.c., per il quale “il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento” (v. Cass. n. 6208/2013; Cass. n. 22596/2004 e Cass. n. 4129/2002);

c) peraltro, soltanto quando avvenga la chiamata in giudizio del terzo, si determina una ipotesi di inscindibilità di cause, per dipendenza, e quindi di litisconsorzio necessario meramente processuale non una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c., secondo il quale: “1. Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. 2. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito” (v. Cass. ord. n. 4722/2018 e Cass. n. 11946/2003).

Giudizio risarcitorio per infortunio sul lavoro: non è litisconsorzio necessario
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