Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2020, n. 7001

Tributi, IRPEF, Dipendente dello Stato (militare),
Indennità di buonuscita, Base imponibile, Contributi previdenziali volontari
a carico del lavoratore di riscatto dei servizi ante ruolo e speciali,
Deducibilità, Esclusione

 

Ritenuto che

 

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione
della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in
controversia su impugnazione avverso il diniego di rimborso della maggiore
imposta IRPEF – trattenuta all’atto di erogazione del trattamento di fine
servizio da parte dell’INPDAP, anno 2008, lamentando che l’ente previdenziale
aveva operato una ritenuta superiore al dovuto per non avere detratto
dall’imponibile del t.f.s. l’ammontare dei contributi versati, a integrale
carico del lavoratore, militare, imputabili agli anni di anzianità riscattati –
ha rigettato l’appello dell’Ufficio, riconoscendo il diritto al rimborso del
contribuente.

La CTR ha ritenuto che “l’indennità di buonuscita
risulta essere imponibile per l’ammontare complessivo al netto dei contributi
obbligatori per legge” comprensivi, quest’ultimi, anche di quelli
“relativi ai servizi non di ruolo che il contribuente abbia riscattato nel
corso della propria carriera”. In particolare, secondo la CTR “il
sostituto d’imposta e, successivamente, l’Ufficio, non avevano tenuto conto dei
contributi previdenziali, anch’essi non aventi natura reddituale, di riscatto
dei servizi ante ruolo e speciali, sostenuti in toto dall’interessato in virtù
di precipue disposizioni di legge, ancorché soggetti allo stesso regime
tributario del servizio di “ruolo”. Proprio in virtù della legge –
sempre secondo la CTR – la natura dei contributi riscatti è “de
plano” obbligatoria, in quanto la delibera di ammissione al riscatto è un
mero atto ricognitivo.

V.S. è rimasto intimato.

 

Considerato che

 

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art.
17, co. 2-bis, TUIR, vigente ratione temporis (ora art. 19, co. 2-bis), in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la
CTR escluso “dall’imponibile ai fini IRPEF dovuta sull’indennità di
buonuscita, la quota di detta indennità correlata ai contributi non di ruolo,
ante e speciali riscattati dal dipendente”.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che l’art. 17 d.p.r. n. 917/1986, come
integrato dall’art. 4 del d.l.
n. 70/1988, convertito nella legge n. 154/1998, stabilisce che
“l’ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine
rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi
previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti ed assimilati, è
computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali
indennità corrispondente al rapporto, alla data di collocamento a riposo o alla
data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del
contributo posto a carico dei lavoratori dipendenti ed assimilati e l’aliquota
complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo
previdenza”.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass.
n. 8623/2013) che la disposizione invocata crea un meccanismo che presuppone
una indennità di buonuscita corrisposta per periodi in cui vi è stata una
contribuzione ripartita fra datore di lavoro e lavoratore; ed, in applicazione
della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza
n. 178/1986) stabilisce che la non tassabilità venga determinata in base al
rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra
l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e quella complessiva del contributo medesimo. A contrario, la
predetta disposizione non è applicabile nelle ipotesi di contribuzione
volontaria totalmente a carico del lavoratore. Va pertanto ribadito il
principio secondo cui “dall’imponibile ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta sull’indennità di buonuscita, che è erogata al
dipendente dello Stato cessato dal servizio, non deve essere esclusa la quota
di detta indennità correlata ai versamenti volontari effettuati dal
dipendente” non solo in fattispecie relative al riscatto, con versamenti
volontari, del periodo di studi universitari (Cass. n. 10730/92 e Cass. n.
10584/1997), ma anche in fattispecie relative alla contribuzione volontaria
versata con riguardo ad altra anzianità convenzionale (Cass. 12486/1997) ed al
riscatto del cd. servizio pre-ruolo (Cass. n.
8403/2013).

In quest’ultimo caso, questa Corte ha già avuto modo
di affermare – ed il Collegio intende riaffermare – che “In tema di
determinazione della base imponibile dell’IRPEF, giusta l’art. 2 della I. n.
482 del 1985, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita
spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con
contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati
volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto, tale parte
dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che,
in questo caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il
riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della
valutazione di periodi altrimenti non valutabili.” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 26247 del 19/12/2016).

Nel caso di specie, come emerge dalla sentenza
impugnata, i contributi risultano versati “in toto” dal lavoratore e,
pertanto, ha errato la CTR, che si è discostata dai superiori principi, nel
riconoscere la detraibilità ai fini dell’imponibile con conseguente
riconoscimento del diritto al rimborso.

Conclusivamente accoglie il ricorso, cassa la
sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
decide la causa nel merito, col rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

In ragione del consolidarsi della giurisprudenza in
epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, le spese dei
precedenti gradi di giudizio sono compensate e le spese del giudizio di
legittimità vanno dichiarate irripetibili.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel
merito, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei
gradi di merito sono compensate; dichiara irripetibili le spese del presente
giudizio di legittimità.

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