Anche al licenziamento del dirigente si applicano le garanzie procedimentali (di previa contestazione e di tutela del diritto di difesa, nel contraddittorio) dettate dall’art. 7, co. 2 e 3, L. n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare. Ciò, sia se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, sia se a base del recesso ponga condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti (Cass. n. 2365/2020).
Ragionando diversamente, il dirigente verrebbe danneggiato con conseguenze irreversibili per la futura collocazione nel mercato del lavoro, da un licenziamento, che non consentendogli una efficace e tempestiva difesa, “può lasciare ingiuste aree di dubbio sulla trasparenza del comportamento tenuto e sulla capacità di assolvere a quei compiti di responsabilità correlati alla natura collaborativa fiduciaria caratterizzante il rapporto lavorativo” (Corte Cost. n. 309/1992 e Cass. S.U. n. 7780/2007).
V. D. B.