Il socio lavoratore licenziato illegittimamente, con ripristino del rapporto associativo, ha diritto al risarcimento che accompagna la reintegra ex art. 18 Stat. Lav. con riferimento al testo in vigore al momento del recesso.

 Nota a Cass. 15 gennaio 2020, n. 707

Rossella Rossi

L’accertamento della illegittimità del provvedimento di licenziamento del socio lavoratore, al quale consegue il ripristino del rapporto associativo, comporta la tutela del risarcimento prevista per la reintegrazione dall’art. 18 Stat. Lav. (L. n. 300/1970) con riferimento al testo in vigore al momento del recesso (nel caso di specie, 12 mensilità).

È quanto afferma la Corte di Cassazione 15 gennaio 2020, n. 707 (difforme da App. Bologna n. 1124/2017), la quale precisa che la L. n. 142/2001, recante disposizioni in tema di revisione della legislazione in materia cooperativistica, ha definitivamente ammesso la possibilità di rendere compatibili, anche nelle cooperative di lavoro, il lavoro subordinato.

L’art. 1, co. 3, come mod. dall’art. 9, co. 1, L. n. 30/2003 (che ha introdotto in favore dei soci un complesso di tutele minime ed inderogabili), stabilisce infatti che: “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali…”(v. INPS, Messaggio 7 giugno 2007, n. 15031).

La legge (art. 2) prevede anche che: “1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. L’esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative” (comma mod. dall’art. 9, co.1, L. n. 30/2003).

Al riguardo, la Corte precisa che il rinvio operato dalla legge alla normativa dello Statuto dei lavoratori, con particolare riguardo all’art. 18, non può essere considerato un mero rinvio materiale, “poiché, in caso di modifica della normativa dello Statuto dei lavoratori, rispetto a quella vigente all’epoca di entrata in vigore della norma di rinvio (l’art. 2 cit.), ciò introdurrebbe un ingiustificato elemento di disparità di trattamento tra tutti i lavoratori, assoggettati alla disciplina dell’art. 18 di volta in volta ratione temporis applicabile, ed i lavoratori di società cooperative, rispetto a quali si dovrebbe cristallizzare il testo dell’art. 18 vigente nell’anno 2001”.

Reintegrazione del socio di cooperativa e risarcimento
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