Il datore di lavoro che non consenta alla sola componente CGIL della RSU di indire l’assemblea pone in essere un comportamento antisindacale.

Nota a Cass. 6 febbraio 2020, n. 2862

Ivo Oriente

L’assemblea sindacale in azienda può essere convocata anche da una sola componente della RSU (rappresentanza sindacale unitaria).

Questo, il principio affermato dalla Corte di Cassazione (6 febbraio 2020, n. 2862, difforme da App. Torino, n. 810/2017) relativamente al caso in cui era stata denunciata l’antisindacalità della condotta del datore di lavoro, il quale non aveva consentito l’esercizio del diritto di assemblea alla sola componente CGIL della RSU.

Nello specifico, il giudice di merito aveva ritenuto che il potere di convocare un’adunanza dei lavoratori fosse prerogativa della RSU collegialmente intesa, considerato che la portata del principio di maggioranza (quale criterio di espressione delle decisioni di tale organo) non era “limitata alla sola materia contrattuale ma estesa alla totalità delle materie ricadenti nella sfera delle attribuzioni delle RSU”, tra cui la facoltà di indire assemblea.

In merito, la Cassazione specifica che ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5, dell’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 (cd. T.U. sulla Rappresentanza), il diritto di indire assemblee dei lavoratori, ex art. 20, Stat. Lav., “rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa”, a condizione che “questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 19, quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 2013”.

Più specificamente, chiariscono i giudici,  la natura di organismo a funzione collegiale della RSU non è incompatibile con la legittimazione (anche) del singolo componente a chiedere la convocazione dell’assemblea in ragione degli artt. 4 e 5 T. U. cit., che attribuiscono, rispettivamente, alle RSU il diritto di “indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea di lavoratori durante l’orario di lavoro” e prevedono il subentro delle RSU alle RSA e ai loro dirigenti “nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni spettanti per effetto delle disposizioni di legge” (Cass. S.U. n. 13978/2017). E ciò, peraltro, in conformità, alla previsione di cui all’art. 20, Stat. Lav. in base al quale “le riunioni (…) sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva”.

Tale interpretazione, inoltre, non si pone in contrasto neppure con il principio di maggioranza in virtù del quale le RSU adottano le decisioni nelle materie di propria competenza (art. 7, T.U. cit.). Diversamente dalla facoltà di indizione di un referendum, che è prerogativa di “tutte le rappresentanze sindacali aziendali” (art. 21 Stat. Lav.) e che comporta sempre una votazione, un esito numerico (“che non può che emergere dalla maggioranza”), il diritto di convocazione di assemblea attribuisce alla RSU (e al singolo componente) il potere di avviare un momento di mera discussione e confronto, senza adottare decisioni vincolanti per gli altri.

Legenda

Art. 20, L. 20 maggio 1970, n. 300 [Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei Lavoratori)]:

“I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali”.

Diritto di assemblea e condotta antisindacale
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