Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2020, n. 7306

Premi e incentivi al personale, Rimodulazione dei criteri di
calcolo, Efficacia per i periodi di lavoro futuri, Non configurabile un
evento di forza maggiore, Dettato della disposizione di contrattazione
collettiva, Previsione che l’informazione alle organizzazioni sindacali debba
essere precedente l’intervento di rimodulazione

 

Fatti
di causa

 

1. Con sentenza n. 145/2016, pubblicata il 21 aprile
2016, la Corte d’appello di Genova, previa riunione dei procedimenti, ha
confermato le sentenze, con le quali il Tribunale di Massa, in accoglimento dei
ricorsi di A.S. e di D.P., ha condannato la soc. P.I. S.p.A. al pagamento delle
incentivazioni spettanti a ciascuna delle ricorrenti in virtù delle previsioni
di cui all’art. 70 CCNL di P.I.
del 14 aprile 2011.

2. La Corte ha ritenuto ininfluenti, ai fini del
riconoscimento del diritto alle incentivazioni, i disservizi verificatisi al
sistema informatico nel mese di giugno 2011, disservizi che avevano determinato
un’anomala riduzione di operazioni in taluni uffici ed un aumento in altri, tra
cui quelli delle ricorrenti, ove il sistema non era ancora attivo; ha, in
particolare, rilevato come le modifiche di seguito apportate dalla società ai
criteri di calcolo dei premi potessero avere efficacia per i periodi di lavoro
futuri, e non rispetto ad obiettivi che erano già stati raggiunti dai
lavoratori, e altresì osservando come non fosse configurabile nel caso di
specie un evento di forza maggiore, tale da alterare la dinamica previsionale
del piano incentivante, posto che il fatto, che aveva dato causa alle modifiche
dello stesso piano, era imputabile ad un fornitore di servizi, nei confronti
del quale il datore di lavoro avrebbe potuto svolgere eventuale azione di
rivalsa in relazione ad eventuali poste risarcitorie o di danno.

3. Nei confronti della sentenza ha proposto ricorso
per cassazione P.I. S.p.A. con unico motivo, cui hanno resistito le lavoratrici
con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l’unico motivo proposto viene dedotta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 70 C.C.N.L. per i dipendenti di P.I.
S.p.A. del 14 aprile 2011, nonché violazione dell’art.
1175 cod. civ. e degli artt. 41 e 111 Cost., per avere il giudice di appello
trascurato di considerare che, non stabilendo la norma collettiva quando possa
avvenire la “rimodulazione del piano” di incentivazione, essa lascia
la possibilità di rimodularlo in qualsiasi momento, con l’unico impegno per la
datrice di lavoro di informarne i sindacati; per avere inoltre trascurato di
considerare che le scelte imprenditoriali sono insindacabili in sede giudiziale
e che la società aveva tenuto una condotta pienamente legittima, non solo
rispettando le norme contrattuali ma soprattutto adottando, per gli uffici
interessati, una soluzione imparziale per il riconoscimento del premio relativo
al secondo trimestre del 2011 prima della consuntivazione dei dati relativi.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

3. La Corte di appello ha ritenuto che le modifiche
del piano incentivante, al verificarsi dei presupposti previsti dalla norma
collettiva, “siano destinate ad operare rispetto al futuro e non rispetto
ad obiettivi che siano già stati raggiunti dai lavoratori” (cfr. sentenza,
par. 3. 2° capoverso).

4. Tale conclusione risulta pienamente aderente alla
formulazione dell’art. 70
C.C.N.L. di P.I. S.p.A., il quale stabilisce che “verrà fornita
specifica informativa”, alle organizzazioni sindacali, “a fronte
dell’esigenza di rimodulazione del piano inizialmente presentato che si dovesse
effettuare in considerazione di mutamenti organizzativi e/o di scenario di
mercato intervenuti”.

5. La disposizione collettiva è invero del tutto
chiara nel prevedere che l’informazione alle organizzazioni sindacali debba
essere data prima dell’intervento di rimodulazione e che questo intervento, a
sua volta, dipende dal manifestarsi di una esigenza di mutamento organizzativo
o dal profilarsi di mutamenti negli scenari di mercato.

6. D’altra parte, il disservizio al sistema
informatico fornito da un’azienda esterna, in quanto episodio di (ipotetico)
inadempimento contrattuale, non è, con tutta evidenza, riconducibile né ad un
mutamento organizzativo, il quale sta a indicare un cambiamento o una
trasformazione degli assetti organizzativi e la loro, totale o parziale,
sostituzione con altri assetti più confacenti alle finalità e alla realtà
dell’impresa; né, con pari evidenza, è riconducibile ad un intervenuto
mutamento dello scenario di mercato, il cui chiaro significato è quello di
nuove tendenze che si manifestino nell’ambito dei rapporti tra operatori
economici dello stesso settore, idonee a riflettersi sui fattori di
competitività dell’impresa.

7. A fronte dell’adesione della Corte di appello
all’unica lettura consentita dalla norma collettiva risultano impropri o non
conferenti gli ulteriori rilievi svolti in ricorso.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.

9. Di esse va disposta ex art.
93 cod. proc. civ. la distrazione in favore degli avvocati G. e B., come da
loro dichiarazione e richiesta.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per
esborsi e in euro 4,000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore degli
avv.ti G. e B..

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

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