La clausola del contratto collettivo che esclude dal calcolo della tredicesima mensilità alcuni elementi della retribuzione globale di fatto è nulla.
Nota a Trib. Bergamo 18 febbraio 2020, n. 99
Fabrizio Girolami
Il Tribunale di Bergamo, sez. lav., con sentenza 18 febbraio 2020, n. 99 ha fornito importanti precisazioni in merito all’incidenza di alcuni elementi della retribuzione globale di fatto (elemento aggiuntivo della retribuzione – E.A.D.R. e superminimo individuale) ai fini del calcolo della tredicesima mensilità spettante al personale dipendente non medico delle case di cura private.
Nella vicenda di specie, un lavoratore dipendente di una casa di cura privata con mansioni di tecnico di radiologia aveva proposto ricorso al Tribunale di Bergamo al fine di ottenere una pronuncia accertativa e dichiarativa della nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia dell’art. 66 del ccnl Dipendenti Non Medici delle Case di Cura Private (di seguito, anche solo “ccnl”) nella parte in cui esclude dal calcolo della tredicesima mensilità il superminimo individuale riconosciuto al lavoratore in sede di assunzione e costantemente erogato durante tutto il rapporto di lavoro nonché l’elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.D.R.) previsto dall’art. 52 del medesimo ccnl e, per l’effetto, la condanna del pagamento della corrispondente somma di denaro con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Secondo il ricorrente, la disposizione di cui all’art. 66 del ccnl prevede un trattamento favorevole rispetto alla disciplina dell’Accordo Interconfederale per l’industria 27 ottobre 1946, reso efficace “erga omnes” con D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070 (recante “Norme per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali”), il quale, nel suo articolo unico, prevede che “i minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali”.
In particolare, l’art.66 del suddetto ccnl prevede che “a tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da: tabellare annuo di cui all’art. 50 come da posizione economica diviso dodici e retribuzione individuale di anzianità”.
Viceversa, l’art. 17 dell’Accordo Interconfederale prevede, per gli impiegati delle imprese industriali, la corresponsione della tredicesima mensilità, commisurata alla “retribuzione globale mensile di fatto”.
Il giudice adito ha ravvisato la necessità di accertare, ai fini della definizione della controversia, se la base di calcolo della tredicesima mensilità prevista dall’art. 66 del ccnl applicato sia meno favorevole al dipendente rispetto a quella prevista dall’art. 17 dell’Accordo Interconfederale nonché considerare gli istituti da confrontare per stabilire se il trattamento riservato al lavoratore dal ccnl sia complessivamente peggiorativo rispetto a quello previsto dall’Accordo Interconfederale ed ha ritenuto che il superminimo e l’E.A.D.R. rientrano nella nozione di “retribuzione globale di fatto”, in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconduce alla stessa ogni emolumento di natura continuativa. In particolare, la Cassazione ha evidenziato che “le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, costituiscono parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali concorrono alla composizione della base di computo (…) anche di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione (…) la contrattazione collettiva (come, con riguardo alla gratifica natalizia, l’art. 17 dell’Accordo interconfederale 27 ottobre 1946) faccia riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto” (così, Cass. 25 settembre 2004, n. 19303).
Alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza, il Tribunale:
– ha rilevato che la modalità di calcolo della tredicesima mensilità prevista dal ccnl dipendenti non medici delle case di cura private “risulta di minor favore per il lavoratore di quanto (…) previsto dall’Accordo Interconfederale”;
– ha richiamato la specifica previsione di cui all’art. 7 della L. 14 luglio 1959, n. 741 (recante “Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e. normativo ai lavoratori”) che, come noto, prevede il criterio di risoluzione in caso di contrasto fra la disciplina di un contratto collettivo postcorporativo reso efficace “erga omnes” ai sensi della medesima L. n. 741/1959 e la disciplina di un contratto collettivo di diritto comune: i trattamenti economici e normativi minimi previsti dai contratti con efficacia obbligatoria generalizzata non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia, né da contratti individuali “salvo che la regolamentazione sopravvenuta contenga disposizioni che, valutate complessivamente nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori”;
– ha affermato che la comparazione deve “essere compiuta istituto per istituto” e “valutare, nell’ambito complessivo delle mensilità aggiuntive, se la base di computo più sfavorevole del ccnl in parola è compensata da altri elementi relativi alle mensilità aggiuntive più favorevoli rispetto a quelli (…) previsti nell’Accordo Interconfederale”. A tal fine, viene ribadito che la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere considerate come “appartenenti al medesimo istituto”, in quanto emolumenti analoghi nella struttura e nella funzione, trattandosi di voci retributive rientranti nell’ambito delle mensilità aggiuntive, e pertanto le stesse devono essere considerate “unitariamente”, trattandosi di mensilità attribuite in unica soluzione nel corso dell’anno, di regola in corrispondenza di ricorrenze festive e dirette ad incrementare la retribuzione complessiva annuale.
– ha evidenziato, in merito alla disciplina dell’istituto mensilità aggiuntive, che il ccnl dipendenti non medici delle case di cura private, da un lato, non prevede il riconoscimento della quattordicesima mensilità e, dall’altro, le altre clausole del medesimo ccnl che prevedono una disciplina più favorevole rispetto a quella prevista dall’Accordo Interconfederale “sono da ricondursi ad istituti completamente diversi per struttura e funzione, pertanto non sono rilevanti ai fini della comparazione di disciplina richiesta a questo Tribunale” e anche il confronto tra la disciplina dell’istituto mensilità aggiuntive prevista dal ccnl esaminato e l’Accordo Interconfederale ha evidenziato che il ccnl dipendenti non medici delle case di cura private – a fronte del computo nella base di calcolo della tredicesima mensilità solo del minimo tabellare e della retribuzione annuale di anzianità – non compensa tale trattamento sfavorevole al dipendente “con alcun altro riconoscimento all’interno dello specifico istituto delle mensilità aggiuntive” e, pertanto, “l’art. 66 del ccnl applicato prevede un’illegittima disciplina peggiorativa rispetto a quella prevista dall’Accordo Interconfederale”.
– in applicazione dei sopra esposti principi, ha ritenuto pertanto che, in applicazione dell’art. 7 della L. n. 741/1959, la base di calcolo della tredicesima mensilità prevista dall’art. 17 dell’Accordo Interconfederale “si sostituisce di diritto a quella prevista dall’art. 66 ccnl applicato”.