Ai fini dell’anzianità di servizio è computabile il periodo di apprendistato professionalizzante. Dopo la riforma Fornero, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro.
Nota a App. Genova 18 dicembre 2019, n. 579
Jennifer Di Francesco
Il periodo di apprendistato professionalizzante si calcola ai fini dell’anzianità di servizio.
Il principio è affermato dalla Corte di Appello di Genova (18 dicembre 2019, n. 579) in relazione al ricorso di un lavoratore assunto con tale tipo di contratto, poi trasformato in ordinario contratto a tempo indeterminato, che chiedeva la corresponsione delle differenze retributive conseguenti al ricalcolo degli scatti di anzianità non versati per il periodo di apprendistato e la dichiarazione della illegittimità delle previsioni del ccnl che prevedevano la non computabilità dei suddetti scatti.
Sulla questione, sorta in vigenza della L. n. 25/1955, ma ancora attuale alla luce del D.LGS. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni (art. 41 ss.), la Corte rileva che, nel silenzio della legge, va applicata la “regola della generale piena equiparazione” all’ordinario contratto a tempo indeterminato come chiarito dalle S.U. della Cassazione (n. 20074/2010), in linea con il principio comunitario (Direttiva 2000/78) del divieto di discriminazione dei lavoratori.
Ed anche se nelle more dell’approvazione delle leggi regionali, ai ccnl è demandato il compito di disciplinare l’apprendistato professionalizzante, tuttavia, essi non possono intervenire in ambiti di competenza più ampi rispetto a quelli attribuiti alla legge regionale. Nella fattispecie esaminata, sono quindi nulle le previsioni della contrattazione collettiva che escludevano i primi 18 mesi di apprendistato dal computo dell’anzianità di servizio.
I giudici precisano inoltre che, in seguito all’entrata in vigore della L. n. 92/2012, in forza della quale la reintegrazione nel posto di lavoro è stata fortemente ridimensionata, sono venuti meno i presupposti per escludere il decorso del termine di prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, alla stregua del principio posto dalla Corte Cost. con le sentenze n. 63/1966 e n. 174/1972 e dalla giurisprudenza successiva.