Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio subìto dal dipendente che abbia agito, seppur incautamente, in esecuzione di una sua direttiva.

Nota a Cass. 21 febbraio 2020, n. 4619

Sonia Gioia

In materia di infortunio sul lavoro, la condotta imprudente del dipendente, quando sia attuativa di uno specifico ordine di servizio dell’imprenditore, “si configura nell’eziologia dell’evento dannoso come una mera modalità dell’iter produttivo del danno, proprio perché ‘imposta’ in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, di talché tale condotta va comunque addebitata al datore di lavoro” (Cass. n. 8365/2004; Cass. n. 5024/2002).

È quanto rilevato dalla Corte di Cassazione (21 febbraio 2020, n. 4619, parzialmente conforme ad App.  Trento n. 14/2015), che ha escluso il concorso colposo del lavoratore nell’infortunio patito mentre spostava, insieme ad un suo diretto superiore, un macchinario (una “pressetta”) montato su un carrello munito di due ruote e a rischio ribaltamento.

Come noto, l’imprenditore, quale garante della sicurezza, ha il dovere di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità del prestatore, intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche quando tali rischi siano conseguenza di negligenze, imprudenze e disattenzioni dei dipendenti.

La responsabilità datoriale per violazione delle disposizioni antinfortunistiche è esclusa solo in presenza di una condotta personalissima del dipendente, “avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali” e tale da determinare da sola il fatto lesivo della propria salute (Cass. n. 798/2017; Cass. n. 18786/2014).

In assenza di siffatto comportamento, l’eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l’evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento dovuto, considerato che il datore di lavoro, in caso di inosservanza delle cautele ex art. 2087 c.c., è interamente responsabile dell’infortunio.

In attuazione di tali principi, la Cassazione ha confermato la pronuncia del giudice di merito nella parte in cui aveva condannato, in solido, al risarcimento del danno sia il datore di lavoro, per violazione degli obblighi di protezione, che la società costruttrice del macchinario, per aver messo in commercio un’attrezzatura priva delle adeguate cautele antinfortunistiche, escludendo, così, il concorso di colpa del prestatore.

Ciò, in quanto il dipendente non solo non aveva tenuto una condotta abnorme, anomala o del tutto esorbitante dall’esecuzione della prestazione lavorativa e “tale da configurare una causa esclusiva dell’evento”, ma aveva operato, sebbene incautamente, alla presenza di un superiore gerarchico, il che costituisce “indice di avere agito su ordine del datore di lavoro”.

Responsabilità datoriale per infortunio subìto in attuazione di un ordine di servizio
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