Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 marzo 2020, n. 7475

Sgravi contributivi indebitamente fruiti in relazione alla
stipula di contratti di formazione e lavoro, Pronuncia della Commissione UE
sulla natura di aiuti di Stato degli sgravi, Aziende di trasporto pubblico
locale

 

che, con sentenza depositata il 6.5.2014, la Corte
d’appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 11913 del 2013,
ha rigettato l’opposizione (erroneamente qualificata “appello” nel
dispositivo della pronuncia) proposta da (…) – A.T.L. s.p.a. avverso la
cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per
sgravi indebitamente fruiti nel periodo 1996-2001 in relazione alla stipula di
contratti di formazione e lavoro;

che avverso tale pronuncia (…) – A.T.L. s.p.a. ha
proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha
resistito con controricorso;

 

Considerato in diritto

 

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 87-88 Trattato CE, 2697 c.c. e omesso esame circa fatti decisivi per
il giudizio per non avere la Corte di merito preso posizione alcuna sulla
questione della non applicazione della decisione della Commissione UE
dell’11.5.1999 nei confronti delle aziende di trasporto pubblico locale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione degli artt. 414,
416 e 115 c.p.c.,
2697 e 2727 c.c.,
87-88 Trattato CE, per non
avere la Corte territoriale ritenuto provati, anche per presunzioni, i
presupposti per l’applicabilità della regola de minimis; che, con riguardo al
primo motivo, deve preliminarmente rilevarsi che la sentenza impugnata ha
ritenuto che, «alla luce dei principi fissati dalla S.C.» nella pronuncia di
cassazione con rinvio, fosse «ormai incontestabile» la «applicabilità ad ATL
della disciplina limitativa degli aiuti di Stato quali fissati dalla
Commissione europea salvo quanto stabilito nella regola de minimis» (così pag.
3 della sentenza impugnata);

che, così individuata la ratio decidendi della
pronuncia, il motivo di censura risulta inammissibile per estraneità al
decisum, dal momento che, senza punto dedurre una qualche violazione dell’art. 304 c.p.c., si propone di veicolare in questa
sede di legittimità la questione dell’applicabilità alle aziende di trasporto
pubblico locale della pronuncia della Commissione UE sulla natura di aiuti di
Stato degli sgravi contributivi concessi per la stipula di contratti di
formazione e lavoro, sulla quale viceversa la Corte di merito ha ritenuto di
non potersi pronunciare perché preclusa a seguito della pronuncia rescindente
di questa Corte di legittimità;

che il secondo motivo è inammissibile per difetto di
specificità, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui il ricorso
per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non
contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base
il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il
ricorrente pretende di negare (così, tra le più recenti, Cass. n. 20637 del
2016) e, nel caso di specie, non è dato evincere dal contenuto del ricorso per
cassazione né il contenuto della memoria di costituzione dell’INPS in primo
grado, né quello dei documenti nn. 15-16 ad essa allegati né, ancora, il
contegno processuale successivamente tenuto dall’odierna ricorrente all’udienza
ex art. 420 c.p.c., che sono elementi imprescindibili
per poter stabilire se la Corte territoriale abbia o meno errato a ritenere che
le circostanze oggetto di allegazione processuale da parte dell’Istituto
fossero state effettivamente contestate; che il ricorso, pertanto, va
rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di
legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in €
8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari
al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 marzo 2020, n. 7475
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