Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 marzo 2020, n. 10874

Modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari,
Autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso l’azienda, Permanenza del
pericolo, concreto e attuale, di reiterazione della condotta delittuosa,
Effettiva sussistenza dello stato di assoluta indigenza ex art. 284, co. 3, c.p.p., Incompatibilità con le
esigenze di controllo

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con ordinanza resa in data 16.9.2019, il Tribunale
di Milano, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha confermato il
provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Monza aveva rigettato l’istanza avanzata da I. S. volta ad ottenere la modifica
della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’autorizzazione a
svolgere attività lavorativa presso l’azienda A.C.

A ragione della decisione, il Tribunale, dopo avere
premesso che misura era stata applicata in relazione al reato di associazione a
delinquere finalizzata alla consumazione di reati di falso, ideologico e
materiale, commessi per attestare, in vario modo, l’esistenza delle condizioni
e dei presupposti necessari per ottenere la regolarizzazione di cittadini
stranieri in violazione della normativa sulla immigrazione nonché in relazione
a più reati fine e che l’appellante era stato condannato in primo grado alla
pena di anni 5 mesi 10 giorni 20 di reclusione, osservava che permaneva il
pericolo, concreto e attuale, di reiterazione della condotta delittuosa alla
luce sia delle modalità e circostanze dei fatti reato accertati a carico
dell’imputato sia della sua spiccata capacità a delinquere, desunta dai
precedenti penali anche per violazioni della disciplina sull’immigrazione, e
che detto pericolo poteva essere fronteggiato utilmente solo con la misura
degli arresti domiciliari, valutata proporzionata alla pena inflitta, e non,
invece, con altre misure meno afflittive. Quanto infine, all’autorizzazione ad
allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa, il Tribunale
precisava che, anche a prescindere dall’effettiva sussistenza dello stato di
assoluta indigenza di cui all’art. 284, comma 3,
cod. proc. pen., essa risultava in concreto del tutto incompatibile con le esigenze
di controllo correlate al regime degli arresti domiciliari.

2. Avverso l’ordinanza I. S., per mezzo del
difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo denuncia promiscuamente violazione
di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.
272, 274 e 299
cod. proc. pen. I giudici della cautela avrebbero formulato il giudizio
prognostico sul pericolo attuale e concreto di ricaduta nel reato senza
osservare i parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità nella
interpretazione dell’art. 274, comma 1 lett.
c), come modificato dall’art. 2
della legge n. 47 del 2015; in particolare, avrebbero assunto,quale indice
esclusivo del pericolo di reiterazione, la pericolosità sociale del reo, senza
fare riferimento ad elementi fattuali indicativi dell’alta probabilità che allo
stesso si presentino effettivamente occasioni per compiere ulteriori delitti
della stessa specie di quelli per cui è stato applicato il titolo custodiale.
Inspiegabilmente, non sarebbero state presi in considerazione dati
pacificamente idonei ad escludere detta ultima eventualità, come l’arresto di
tutti i pubblici ufficiali ed i professionisti coinvolti nelle operazioni
illecite cui era dedita l’associazione criminale e la oggettiva impossibilità
per il S. di reperire altre persone dotate delle necessarie qualifiche e della
necessaria specializzazione per ripetere le condotte illecite, anche sfruttando
le amicizie con altri immigrati bisognosi di essere regolarizzati. Non sarebbe
stata neanche adeguatamente valorizzata la circostanza che il S. non era stato
mai organicamente inserito in ambienti criminali, ma, come accertato con la
sentenza di condanna, aveva solo occasionalmente aderito all’associazione
delinquenziale contestata frequentando gli altri associati per ragioni amicali.
Neanche i precedenti penali del S. sarebbero significativi, dimostrando che lo
stesso in passato, tranne in una occasione in cui era stato fermato in auto con
un immigrato irregolare, aveva commesso i reati di violazione della disciplina
sull’immigrazione nella qualità di datore di lavoro e nell’esercizio della sua
attività di impresa.

2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione e
vizio di motivazione con riferimento agli artt. 299,
284, comma 3, e 275
cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata .a proposito dell’autorizzazione a
svolgere attività lavorativa, non avrebbe considerato né la documentazione
prodotta dal S., sicuramente idonea ad attestare non solo la situazione di assoluta
indigenza del suo  nucleo familiare, ma
anche il requisito delle indispensabili esigenze di vita (legate all’assenza di
redditi della moglie e all’esigenza di provvedere al mantenimento di cinque
figli in età scolare), né la disponibilità dello stesso ad adeguarsi agli orari
e ai limiti imposti dal giudice con la chiesta autorizzazione onde consentire
il più agevole controllo da parte delle forze dell’ordine.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per
motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati.

2. Va in premessa osservato che, in tema di misure
cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di
sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze
cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.) deve
riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di
legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal
testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare,
non può intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l’apprezzamento
del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati
probatori a meno che lo stesso sia manifestamente illogico o irrazionale. Di
conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente
investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a
compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di
merito.

3. 13 motivi di ricorso, che possono essere
esaminati congiuntamente, propongono censure non in linea con il contenuto del
provvedimento impugnato, in parte meramente confutative o versate in fatto nei
termini chiariti in premessa.

L’odierno ricorrente non ha chiesto al Giudice per
le indagini preliminari la revoca della misura degli arresti domiciliari,
deducendo l’insussistenza delle esigenze cautelari, ma una modifica delle
condizioni della misura in atto applicatagli, con la concessione
dell’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio coatto per svolgere, dalle
ore 14 alle ore 22, l’attività di commercio di autovetture meglio specificata
nella istanza deposita in data 9.8.2019 (acquisto in conto vendita di
autovetture, trasporto presso la carrozzeria e rivendita delle stesse tramite
internet nonché disbrigo delle relative pratiche amministrative, soccorso
stradale). Egli, conseguentemente, prima con l’appello e, poi, con il presente
ricorso, può dolersi unicamente della ritenuta incompatibilità o inadeguatezza
della chiesta autorizzazione a svolgere attività lavorativa rispetto alla
natura e all’intensità del pericolo di recidivanza, comunque ritenuto
persistente. D’altra parte, i giudici dell’appello cautelare, stante la natura
devolutiva del giudizio previsto dall’art. 310 cod.
proc. pen. e la conseguente limitazione della loro cognizione, non
superabile ex officio, entro il solco segnato non solo dai motivi dedotti
dall’impugnante, ma anche dal «decisum» del provvedimento gravato, per quanto
di interesse in questa sede potevano legittimamente occuparsi non della
questione relativa alla sussistenza o meno di esigenze cautelari, attuali e
concrete, ma esclusivamente della loro natura ed intensità al solo fine di
valutare la correttezza o meno del rigetto della richiesta di modifica del
regime degli arresti domiciliari nei limiti segnati dal provvedimento appellato
(Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786).

Tanto posto, non vi è dubbio che il Tribunale,
seguendo un iter argomentativo logico, abbia non solo delineato un pericolo di
recidivanza particolarmente intenso, ma lo abbia, anche esplicitamente,
ritenuto idoneo a giustificare il rigetto delle chieste modifiche del regime
degli arresti domiciliari con l’allontanamento prolungato dell’imputato dal
domicilio, sia pure finalizzato a consentire all’arrestato lo svolgimento di
attività lavorativa; ha, infatti, ritenuto esistente, a prescindere dalla
situazione di indigenza del suo nucleo familiare e di altre indispensabili
esigenze di vita, il rischio concreto che il S., il quale ha dimostrato nel
recente passato una considerevole abilità nel settore delle falsificazioni ed
ha goduto per un lungo periodo di una rete di conoscenze specie nella pubblica
amministrazione, nel corso e in occasione dell’attività lavorativa
eventualmente autorizzata, possa porre in essere nuove ed ulteriori condotte di
falso, approfittando dell’allentamento del regime dei controlli. Correttamente
detto specifico rischio è stato desunto, oltre che dai precedenti penali,
specifici e no, del S., dalla gravità dei reati cautelati per cui è intervenuta
condanna, ossia la partecipazione ad un’associazione a delinquere finalizzata
alla consumazione di reati di falso, ideologico e materiale, commessi per
attestare, in vario modo, l’esistenza delle condizioni e dei presupposti
necessari per ottenere la regolarizzazione di cittadini stranieri in violazione
della normativa sulla immigrazione nonché la consumazione di più reati fine.
Dalla ricostruzione dei fatti oggetto della decisione di merito, era, infatti,
emerso che l’imputato non solo era al vertice dell’organizzazione criminale,
rimasta operativa nel territorio per un periodo prolungato di tempo, ma che, in
tale qualità, al fine di eseguire il programma delinquenziale, aveva mantenuto
stabili rapporti con pubblici ufficiali ed altri soggetti coinvolti nelle
attività illecite, così acquisendo una rete di conoscenze ed una comprovata
abilità nella falsificazione da rendere irrilevante la disarticolazione del
sodalizio criminale,. anche con l’arresto dei principali protagonisti della
vita associativa.

La difesa ricorrente rispetto a dette ineccepibili
valutazioni, invero, oppone considerazioni di segno contrario, non solo
implicanti apprezzamenti di merito ed inidonee, sul piano logico, a metterle in
crisi, ma che non considerano nemmeno l’applicazione nel caso in esame – in cui
il S. è chiamato a rispondere del reato di associazione a delinquere finalizzata
al compimento di più delitti di cui all’art. 12 TU immigrazione (reato
compreso nell’elenco di cui art. 51 comma 3 bis
cod. proc. pen) – della presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., sicché il
giudice della cautela non deve motivare in positivo sulla sussistenza delle
esigenze cautelari, ma deve prendere in esame gli elementi, anche addotti dalla
difesa, da cui risulti la loro insussistenza così da rendere inoperante la
presunzione normativa.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa
correlati all’irritualità dell’impugnazione (C.
cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende
nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare
in Euro tremila.

5. La cancelleria curerà la trasmissione del
presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario in cui è
ristretto il ricorrente, nel rispetto dell’art. 94
disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti
di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
proc. pen.

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