Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 marzo 2020, n. 7472

CCNL
Autoferrotranvieri del 27.11.2000, Sistema di classificazione del
personale, Preesistenti normative in materia di inquadramento, Anzianità di
servizio svolta in qualità di macchinista o in qualifiche similari, Violazione
dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex artt.
1362 e ss. c.c., Criterio interpretativo diretto e non canone esterno di
commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione

 

Rilevato che

 

1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del
24.12.2014, respingeva il gravame proposto da L.F. avverso la decisione del
Tribunale partenopeo, che aveva rigettato il ricorso del predetto, inteso ad
ottenere l’inquadramento nella terza area professionale, con il profilo di
tecnico di bordo, parametro 190;

2. la Corte, premesso che il ricorrente assumeva il
non corretto inquadramento nell’ultimo parametro retributivo collegato alla
qualifica di Macchinista, osservava che il nuovo sistema di classificazione del
personale, introdotto con accordo sindacale del 27.11.2000 – che aveva previsto
quattro aree professionali e quattro aree operative, con abrogazione delle
preesistenti normative in materia di inquadramento – consentiva un
inquadramento diverso da quello contenuto nelle tabelle di derivazione soltanto
in relazione ad un intera categoria di lavoratori e solo previo successivo
confronto a livello aziendale, ciò che non era avvenuto in relazione alle
mansioni svolte dai macchinisti che in precedenza operavano con altro
inquadramento;

3. evidenziava come la lettera C 1/6 dell’art. 2 del CCNL Autoferrotranvieri del
27.11.2000 stabiliva, con riferimento al profilo di macchinista, che il
parametro di accesso fosse il 152, che, dopo nove anni di condotta effettiva,
fosse attribuito il parametro 165, successivamente, dopo sedici anni, quello
183 e, dopo ventuno anni di condotta effettiva competesse il parametro 190;
aggiungeva che, con riferimento al periodo di condotta effettiva, era previsto
l’onere aziendale di provvedere ad accertare l’anzianità maturata dal singolo
dipendente nelle rispettive figure professionali e che, con successivo accordo
sindacale del 15.9.2005, la Società Circumvesuviana s.r.l. e le R.S.U. avevano
introdotto una ulteriore disciplina di miglior favore, prevedendo che gli
agenti/macchinisti al momento della nomina acquisissero il parametro
retributivo 135, dopo cinque anni il parametro 165, dopo ulteriori cinque il
parametro 183 e, dopo tre anni, il parametro 190;

4. il giudice del gravame riteneva che l’appellante
non avesse diritto al profilo rivendicato in quanto aveva acquisito la
qualifica di macchinista solo a decorrere dal luglio 2004 e che in precedenza
aveva maturato l’anzianità in altre qualifiche, diverse da quella di
macchinista, tanto da non potere vantare una “condotta effettiva” in
tali ultime qualifiche, essendogli, d’altra parte, stato corrisposto un assegno
ad personam proprio per l’attribuzione di un parametro più basso rispetto a
quello di provenienza, circostanza questa che non era stata oggetto di
specifica contestazione;

5. la Corte territoriale osservava come la
contrattazione collettiva aveva inteso dare valore alla anzianità di servizio
svolta in qualità di macchinista o in qualifiche similari, operando una
diversificazione rispetto ai dipendenti che solo a decorrere da una certa data,
tramite concorso, erano passati da diversa qualifica a quella in esame e che la
deduzione secondo cui il parametro 190 competeva al lavoratore, in
considerazione della circostanza che lo stesso aveva svolto funzioni di
“agente solo”, era priva di rilevanza, posto che le ulteriori
mansioni erano state svolte su rete ferroviaria isolata, ossia non
interconnessa con altre reti ferroviarie di altre aziende;

6. di tale decisione domanda la cassazione il F.,
affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata ai
sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c., cui
resiste, con controricorso, la società.

 

Considerato che

 

1. con il primo motivo, il F. denunzia violazione o
falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi
nazionali, ex art. 360, n. 3, c.p.c., in
relazione all’art. 1362 c.c. ed in particolare
dell’art. 2/A dell’ipotesi di accordo
sottoscritto in data 28.7.1989, dell’art. 2 dell’ipotesi di accordo di
rinnovo del c.c.n.I. autoferrotranvieri sottoscritto in data 27.11.00 e
dell’accordo quadro del 27.3.2003, sostenendo
che, con la sottoscrizione del nuovo accordo del 27.11.2000, erano state
notevolmente modificate la classificazione del personale e la nuova scala
parametrale, con l’introduzione, per i macchinisti, di quattro parametri, di
cui quello relativo al 183 (acquisibile dopo 16 anni di condotta) corrispondente
economicamente al vecchio livello 5° bis, e che, con tale contratto, era stata
ridotto notevolmente il compenso ai nuovi macchinisti, prevedendone il vecchio
parametro dopo lunghissimo periodo di condotta effettiva;

1.1. rileva che ai macchinisti della ex
Circumvesuviana che hanno partecipato agli ultimi concorsi interni sia stato
attribuito un parametro che non tiene conto di quanto previsto dal c.c.n.I., né
tanto meno della professionalità acquisita, valutabile in relazione alla
posizione di chi effettui anche servizio di Agente solo; assume che la
conseguenza di ciò è il declassamento del personale vincitore del concorso per
macchinista che abbia maturato parametri più elevati in altre qualifiche e che
non abbia già maturato un’anzianità nella qualifica di Macchinista, come
previsto dal c.c.n.I.;

1.2. il F. ritiene che sarebbe stata normale
l’attribuzione ai macchinisti della Circumvesuviana del profilo professionale
di Tecnico di Bordo, con parametro 190, essendo previsto nella relativa
declaratoria, oltre alle richieste abilitazioni, lo svolgimento di mansioni di
Macchinista e di Capotreno, attività che i suddetti macchinisti svolgono in
quanto opportunamente abilitati; osserva che le norme di prima applicazione e
quelle transitorie prevedevano che, in ipotesi di evidente differenziazione con
le mansioni effettivamente svolte, in sede di applicazione delle tabelle di
derivazione, ove l’attribuzione delle nuove figure professionali avesse
determinato un’evidente differenziazione con le mansioni effettivamente svolte,
sarebbe stato attivato un confronto a livello aziendale per ricollocare i
lavoratori interessati nelle nuove figure; aggiunge che nella specie non si era
tenuto conto dell’anzianità nella qualifica di provenienza e vi era stato un declassamento,
laddove esso ricorrente avrebbe avuto diritto all’acquisizione del profilo di
Tecnico di Bordo;

1.3. evidenzia al riguardo come il macchinista
“agente solo” sia sottoposto a rischi, pericoli e responsabilità in
misura superiore a quelli cui è sottoposto il macchinista che si trova ad un
parametro notevolmente superiore pur in assenza di tale situazione e che, con
disposizione di servizio successiva, era stato violato anche il divieto di
reformatio in pejus del trattamento economico acquisito, senza che venisse
attribuito alcun assegno ad personam;

1.4. afferma che nelle controversie concernenti
l’applicazione di contratti collettivi postcorporativi sia denunziabile ai
sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. non già la violazione
di tali contratti, bensì quella dei canoni legali di ermeneutica contrattuale
di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., essendo
necessario che tale violazione venga dedotta con la precisazione del modo in
cui il ragionamento del giudice l’abbia determinata;

2. con il secondo motivo, il ricorrente si duole del
difetto di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.
360, n. 5, c.p.c., rilevando che la Corte territoriale non abbia tenuto
conto dell’Accordo Quadro sottoscritto da tutte le OO. SS. aziendali, che
prevede, tra l’altro, l’istituzione dell’Agente Solo, con ulteriore previsione
che i macchinisti che svolgano le corrispondenti mansioni ed abbiano maturato
tredici anni di condotta effettiva, acquisiscano il parametro 190, precisando
che l’attribuzione di tale parametro ai vecchi macchinisti avvenga a seguito
dell’abilitazione alle attività di Movimento;

3. in primo luogo, non risulta depositato il c.c.n.I. 27.11.2000 richiamato, né si indica la
sede di rinvenimento di tale accordo nei fascicoli dei precedenti gradi di
merito, non essendo pertanto su tale piano il ricorso connotato da specificità,
ai sensi dell’art. 366 c.p.c.;

4. una revisione complessiva, in ipotesi di evidente
discostamento delle qualifiche di derivazione con le mansioni effettivamente
svolte è stata ritenuta possibile solo a livello di confronto aziendale tra le
parti collettive: ciò nel caso di specie non si è verificato e non può pertanto
essere oggetto di censura la definizione qualificatoria seguita a livello
aziendale, in quanto la relativa scelta è attribuibile alla volontà delle parti
nell’ambito delle loro prerogative;

5. la sentenza impugnata non evidenzia le
incongruenze lamentate, essendosi attenuta, per quanto riguarda i dipendenti
che, come il F., abbiano acquisito la qualifica di macchinista dal luglio 2004
e che in precedenza abbiano maturato l’anzianità in altre qualifiche diverse da
quella di macchinista o similari, a principi che valorizzavano la possibilità
di vantare una “condotta “effettiva”, non ravvisabile in
relazione a qualifiche diverse e per lavoratori che avessero operato, come il
F., in rete ferroviaria “isolata”, non interconnessa con altre reti
ferroviarie di altre aziende;

6. tale ratio decidendi, idonea anch’essa a
sorreggere autonomamente la decisione, non è stata idoneamente censurata ed
inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la denuncia di
violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di
lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3
cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2
del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, è parificata sul piano processuale a
quella delle norme di diritto, sicché, anch’essa comporta, in sede di
legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche
di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.)
come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di
commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più
necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica
indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti,
né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti
come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche
od insufficienti (cfr. Cass. 6335 del 19.3.2014,
Cass. 18946/2014, Cass.
21888/2016, Cass. 17244/2015, Cass. 2528/2016);

7. quanto al secondo motivo, va ribadita
l’inconfigurabilità della denunciata omissione di esame di alcun fatto storico,
tanto meno decisivo, per la pluralità di fatti censurati (di palese negazione
ex se del requisito di decisività: Cass. 5 luglio
2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), al di fuori del paradigma
devolutivo e deduttivo del novellato art. 360,
primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile
2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n.
13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), avendo la doglianza piuttosto il
carattere di una (inammissibile) contestazione della valutazione anche in
diritto compiuta dalla Corte di merito ed essendo le argomentazioni di
quest’ultima rispettose dei principi di diritto richiamati, con riferimento
alla cui applicazione nessun valore di decisività assumono le circostanze
richiamate dal ricorrente;

8. il ricorso va, pertanto, complessivamente
respinto;

9. le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in
dispositivo;

10. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115
del 2002;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro
200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori
come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1 bis, del citato D.P.R.,
ove dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 marzo 2020, n. 7472
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