La clausola contrattuale che subordina l’inquadramento superiore di un lavoratore al superamento di corsi di formazione è nulla.
Nota a Trib. Milano 27 febbraio 2020
Fabio Iacobone
Subordinare al superamento di un corso di formazione organizzato dall’impresa l’inquadramento superiore di un dipendente costituisce una “condizione meramente potestativa in quanto la sua realizzazione è rimessa alla mera volontà della parte debitrice (che non ha tuttavia alcun interesse a darvi esecuzione); come tale ne va affermata la nullità” ai sensi dell’art. 1355 c.c.
È quanto rileva il Tribunale di Milano 27 febbraio 2020, con riferimento al ricorso di una lavoratrice adibita a mansioni di custode la quale lamentava che, dopo otto anni dalla sua assunzione, era rimasta inquadrata nel livello iniziale e che, benché per l’inquadramento superiore fosse previsto nel ccnl il superamento di “eventuali corsi di formazione indetti dall’azienda”, dalla data della sua assunzione non era mia stato organizzato alcun corso.
Peraltro, l’azienda e le organizzazioni sindacali aziendali avevano sottoscritto un accordo aziendale con il quale avevano concordato che il custode con anzianità superiore a due anni, che non avesse ancora superato il corso di formazione, venisse ugualmente inquadrato nel livello superiore e che, a titolo di riconoscimento di eventuali arretrati, gli fosse riconosciuta la somma una tantum di 1000,00 euro, previa sottoscrizione di un accordo conciliativo.
I giudici precisano che nel ccnl, la condizione del previo superamento del corso di formazione per l’accesso al livello superiore è meramente eventuale poiché l’espressione usata concerne “gli eventuali corsi di formazione indetti dall’azienda”. Non si dispone, quindi, a carico dell’azienda medesima, un vero e proprio obbligo di tenere corsi formativi, sicché non si può pretendere che essi assurgano a requisito indispensabile per l’inquadramento superiore.
Dal momento poi che la lavoratrice ha acquisito il diritto all’inquadramento in parola a far tempo dal decorso dei due anni dall’assunzione, la stessa ha maturato il diritto alle conseguenti differenze retributive ed il sindacato non può disporre di tale diritto con effetto retroattivo, essendo lo stesso già entrato a far parte del patrimonio della dipendente e non è pertanto disponibile da parte dei soggetti sindacali.