Sono imponibili ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale di una società controllante presso la società controllata, laddove si accerti, da un lato, il pagamento da parte della controllata degli importi fatturati dalla controllante quale condizione affinché quest’ultima distacchi il dirigente e, dall’altro, l’impegno della controllata a pagare tali importi come corrispettivo del prestito o distacco.
Nota a CGUE 11 marzo 2020, C-94/19
Marialuisa De Vita
L’art. 2, punto 1, della Sesta Direttiva 77/388/CEE “deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente”.
Questa è la soluzione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ad una questione pregiudiziale sottoposta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2385 del 29 gennaio 2019. Tecnicamente, si chiedeva di interpretare la nozione di prestazione di servizi “a titolo oneroso” di cui all’art. 2, punto 1 della Sesta Direttiva per capire se vi ricadessero anche le operazioni di distacco di personale.
Nel caso di specie, una società controllante distaccava presso una controllata uno dei suoi dirigenti per occupare il posto di direttore di uno degli stabilimenti di quest’ultima. Sui corrispettivi dovuti (corrispondenti ai costi sostenuti per il dirigente distaccato) la controllante richiedeva l’IVA e la controllata, conseguentemente, pretendeva successivamente di detrarla. L’Agenzia delle Entrate, non ravvisando, tra le due società, alcuna prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, disconosceva la detrazione operata dalla controllata in applicazione dell’art. 8, co. 35 della L. n. 67 del 1988, secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini [IVA] i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Giunta la controversia innanzi alla Corte di Cassazione, quest’ultima richiedeva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea quale fosse la corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 della Sesta Direttiva IVA e, in particolare, le chiedeva di chiarire la nozione di prestazione di servizi “a titolo oneroso” rilevante a fini IVA. Nel dettaglio, la Suprema Corte domandava alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea se i summenzionati articoli ostassero a una legislazione nazionale (nel caso di specie, l’art. 8, co. 35, L. n. 67/1988) in base alla quale non sono da intendere rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale della controllante, laddove sia versato dalla controllata solo il rimborso del relativo costo.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza in esame, ha ricordato preliminarmente che:
- ai sensi dell’art. 2 della Sesta Direttiva, sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del Paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
- si considera “prestazione di servizi”ai sensi dell’art. 6, par. 1, co. 1 della medesima Direttiva, ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ex 5.
Ciò premesso, la Corte ha chiarito che, affinché possa riconoscersi l’esistenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso rilevante ai fini IVA, è necessario che “tra il prestatore del servizio e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario”. In altri termini, è necessario che vi sia un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto tale per cui le due prestazioni si condizionano reciprocamente.
Questa situazione è ritenuta sussistente anche nelle operazioni, come nel caso di specie, di distacco di personale; pertanto, la Corte di Giustizia ha affermato che non può ritenersi conforme al diritto dell’Unione Europea una legislazione nazionale che esclude la rilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte del mero rimborso del relativo costo, se “gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente”.
In definitiva, è imponibile ai fini IVA un’operazione di distacco di personale di una controllante presso la sua controllata, laddove si accerti:
- il pagamento da parte della controllata degli importi fatturati dalla controllante quale condizione affinché quest’ultima distacchi il dirigente;
- l’impegno della controllata a pagare tali importi come corrispettivo del distacco.