Con una transazione ad efficacia novativa le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti sono oggettivamente diverse da quelle preesistenti e, pertanto, si configura una oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo.

Nota a Cass. 2 marzo 2020, n. 5674

Sonia Gioia

La giurisprudenza opera una distinzione tra una transazione semplice ed una transazione novativa: a) la prima (transazione semplice) riguarda l’ipotesi in cui le parti si limitano a modificare taluni aspetti del rapporto preesistente, “il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato”; b) la seconda (transazione novativa) concerne l’ipotesi in cui le parti “conseguono l’estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall’accordo transattivo” (v. Cass. n. 16905/2018 e Cass. n. 4314/2018; v. anche Cass. n. 6358/2019, in questo sito, con nota di F. DURVAL, Transazione generale novativa).

Tale distinzione è ripresa dalla Corte di Cassazione (2 marzo 2020, n. 5674, conforme ad App. Roma n. 3206/2014), secondo cui l’efficacia novativa della transazione sul rapporto preesistente presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra tale rapporto e quello originato dall’accordo transattivo, in ragione della quale “le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che — al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso — il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero  se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell’accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso” (v. Cass. n. 23064/2016; e Cass. n.15444/2011).

La decisione concerne il caso di un lavoratore, già titolare di incarico dirigenziale di livello generale presso il Ministero dei beni culturali, cessato anticipatamente dal servizio a seguito della decadenza dall’incarico stesso, prevista dall’art. 3, co.7, L. n. 145/2002 (c.d. spoil system).

Le parti, allo scopo di porre fine alla controversia instaurata dal lavoratore per il risarcimento del danno per la illegittima decadenza dall’incarico dirigenziale, avevano sottoscritto una transazione ad integrale tacitazione dei diritti e delle questioni sollevati e vantati dal ricorrente.

Con tale transazione si pattuiva l’erogazione di una somma a titolo a titolo di differenze retributive, gli interessi e la rivalutazione monetaria su detta somma nonché un’ulteriore somma a titolo di indennizzo compensativo.

Secondo il ragionamento della Corte territoriale, condiviso dalla Cassazione, il diritto rivendicato dal dirigente non derivava dal rapporto di lavoro “ma dal contratto di transazione, avuto riguardo al carattere novativo della stessa. In particolare, il diritto alla rivalutazione monetaria non accedeva alle retribuzioni ma alla somma stabilita nella transazione ‘a titolo’, ossia in luogo delle retribuzioni non corrisposte” al ricorrente a seguito della decadenza dall’incarico dirigenziale. Il lavoratore, invece, aveva sostenuto che dalle premesse dell’accordo transattivo si evinceva la finalità di riconoscergli le differenze retributive dovute per l’erronea cessazione anticipata dell’incarico dirigenziale, evidenziandosi un intento di “ripristino” del precedente rapporto di lavoro dirigenziale interrotto per effetto di previsione di legge poi dichiarata illegittima. La somma dedotta nella conciliazione doveva dunque ritenersi di natura retributiva, senza che nessuna novazione del rapporto contrattuale tra le parti potesse ritenersi operante.

Il giudice di merito ha invece accertato come l’originale lite tra le parti, poi composta con l’accordo oggetto di interpretazione, aveva ad oggetto “il risarcimento del danno da illegittima decadenza dall’incarico dirigenziale” e non il diritto alle relative retribuzioni; la transazione intercorsa a tacitazione delle originarie pretese del lavoratore aveva dunque estinto le obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, mutandone in radice il titolo. Pertanto, l’emolumento riconosciuto nell’accordo aveva natura di debito di valore, sul quale riconoscere interessi e rivalutazione monetaria.

Efficacia novativa della transazione
Tag:                             
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: