Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 aprile 2020, n. 11529
Violazione delle norme antinfortunistiche, Reato di lesioni
colpose, Società di capitali di medie dimensioni dotata di una struttura
complessa, Mancata adozione delle misure di prevenzione per la tutela della
salute dei lavoratori, Obbligo di vigilanza sul generale andamento della
gestione a carico del consiglio di amministrazione, Poteri dell’amministratore
delegato, a prescindere dall’eventuale delega, Infortunio da attribuire non
all’attuazione di una specifica misura, ma ad una situazione di assoluta
inadeguatezza degli impianti
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza
emessa in data 18/4/2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale con cui B.A.
ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione
delle norme antinfortunistiche, era condannata alla pena di mesi uno di
reclusione.
2. Era contestato all’imputata di avere, nella
qualità di legale rapp.te della “T.A. S.r.l.”, cagionato lesioni
personali gravissime al dipendente B. C. presso il cantiere denominato “Ex
Impianto di Rigenerazione Rotaie di Pontassieve”, in forza di appalto con
“Rete ferroviaria italiana S.p.a.”, per imprudenza e negligenza,
nonché per violazione degli artt.
96 lett. g) e 71 comma 3,
d.lgs. 8/2008, per avere omesso di prevedere compiutamente nella redazione
del Piano operativo di sicurezza la possibilità della movimentazione
accidentale dei binari accatastatati e non ancora tagliati e per non aver
adottato adeguate misure tecniche onde impedire che i lavoratori a piedi si
trovassero nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi.
Secondo la ricostruzione offerta dai Giudici, il
dipendente riportava una frattura esposta con sub amputazione della gamba
destra, poiché, mentre era impegnato a tagliare con la fiamma ossidrica un
binario, il collega di lavoro A.Q., altro dipendente della T., movimentando i
pezzi di binario tagliati a breve distanza, a mezzo di un caricatore gommato
munito di pinza, lo colpiva alla gamba destra con un profilato d’acciaio solo
parzialmente tagliato.
3. Avverso la sentenza di condanna ha proposto
ricorso per Cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti
motivi di ricorso.
I) Violazione e falsa applicazione della legge
penale in relazione agli artt. 42 cod. pen.; 590, comma 3, cod. pen.; 16 e 17 d.lgs. 81/2008. Mancanza
di motivazione della sentenza impugnata.
La difesa ritiene che non possa essere ravvisata
alcuna responsabilità colposa a carico della imputata per l’infortunio occorso
a B.C., in quanto la “T.A. S.r.l.”, di cui la imputata rivestiva al
momento del fatto la qualità di amministratore unico, è una società di capitali
di medie dimensioni dotata di una struttura complessa che opera in numerosi
cantieri con un’analitica suddivisione di compiti aziendali ed uno specifico
organigramma delle figure che compongono il sistema di prevenzione degli
infortuni e protezione dei lavoratori.
Dalla lettura di tale organigramma, prodotto nel
giudizio di primo grado, si evince la esistenza di precise figure professionali
a cui competevano compiti di kit direzione e prevenzione in ordine alla
sicurezza dei lavoratori.
Quando si discute di mancata adozione di una singola
misura di prevenzione per la tutela della salute di uno o più lavoratori o dei
mancato Intervento in un singolo settore produttivo, non viene in questione
l’obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, che è a carico
del consiglio di amministrazione, ma vengono in rilievo i poteri di cui dispone
l’amministratore delegato. Ciò in coerenza anche con la giurisprudenza di
merito che riconosce la responsabilità dell’amministratore a prescindere
dall’eventuale delega, quando l’infortunio già da attribuire non tanto
all’attuazione di questa o quella misura, ma ad una situazione di assoluta
inadeguatezza degli impianti in relazione alle esigenze di tutela
dell’integrità fisica dei lavoratori.
Con riferimento al caso in esame, l’imputazione
colposa mossa alla ricorrente non attiene ad una omissione di carattere
generale coinvolgente i profili organizzativi dell’impresa, ma fa riferimento
ad un preciso addebito relativo ad una omissione che sarebbe consistita nel non
avere previsto compiutamente nel Piano Operativo di Sicurezza la possibilità
della movimentazione accidentale di binari accatastati e non ancora tagliati –
in violazione dell’art. XV punto 3.2.1 lett. g) dlgs
81/2008 – e per non avere adottato adeguate misure tecniche tese ad
impedire che í lavoratori a piedi si trovassero nella zona di attività di
attrezzature dì lavoro semoventi.
Nella società in questione non è stata individuata
alcuna situazione di inadeguatezza delle strutture aziendali concernenti gli
obblighi di prevenzione in materia di infortunistica sui luoghi di lavoro e della
sicurezza dei lavoratori, tanto che l’Accusa non ha formulato alcun addebito ai
sensi del d.lgs 231/2002. Inoltre l’imputata,
nella sua qualità, ha adempiuto ai doveri di vigilanza in materia di controlli
concernenti il tema della prevenzione degli infortuni e della sicurezza dei
lavoratori ed ha provveduto a curare in modo specifico la formazione dei
lavoratori dipendenti in ordine ai rischi connessi all’attività lavorativa da compiersi, fornendo tutti i
dispositivi di sicurezza.
La Società ha ottenuto riconoscimenti significativi
in ordine all’adempimento dì tutte le incombenze in materia di formazione e
informazione dei lavoratori ed il documento di valutazione dei rischi è stato
elaborato con l’ausilio di uno studio tecnico specializzato.
Richiamandosi al principio dell’effettività delle
funzioni svolte, fa notare che alla imputata erano stati attribuiti soltanto
compiti di rappresentanza della società e nessun compito di gestione
dell’attività dell’impresa.
Considerato in diritto
1. I motivi di doglianza sono infondati.
2. La difesa dubita della posizione di garanzia
della imputata / affermando che l’amministratore della società ha il compito
precipuo di interessarsi della complessiva gestione aziendale della sicurezza,
sostiene poi che nella società la B. aveva solo compiti di rappresentanza.
L’assunto è privo di pregio: in qualità di amministratore, la B. era datore di
lavoro dei dipendenti infortunati e la individuazione dei rischi dell’attività
dei dipendenti era un suo compito precipuo, non trasferibile.
Occorre rammentare che “in tema di prevenzione
degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare
con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la
migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo
concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica
concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente
di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad
aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008,
all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi
di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori” (così, di recente, Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica,
Rv. 267253, conformemente all’insegnamento delle Sez. U, n. 38343 del
24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109).
In linea con l’insegnamento richiamato, la Corte
territoriale ha ritenuto che l’imputata non potesse essere mandata esente da
responsabilità.
Ha invero correttamente sostenuto che I rischio
connesso alla fase di lavoro del taglio dei binari ed alla interferenza di
questa attività con quella di movimentazione delle rotaie, dovesse essere
necessariamente previsto dalla Imputata rientrando nei compiti che erano stati
affidati ai lavoratori e che discendevano dall’oggetto del contratto stipulato
con la committenza.
L’amministratore, pertanto, avrebbe dovuto prevedere
i rischi connessi a tale attività ed adottare tutte le misure necessarie ad
evitarli, essendo suo precipuo compito. Né la circostanza che l’amministratore
si sia avvalso della collaborazione di tecnici nella redazione del documento di
valutazione dei rischi, è suscettibile di esonero di responsabilità.
Invero,”in tema di infortuni sul lavoro, il
conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di
valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di
verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi
connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni» (così Sez. 4, n. 22147 del
11/02/2016, Morini, Rv. 266859).
Il principio di effettività non è richiamato a
proposito. Il fatto che la imputata avesse solo compiti di rappresentanza
dell’azienda è un’affermazione di carattere assertivo che non esclude la
qualifica datoriale in capo alla B..
3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali.