Prassi – AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 16 aprile 2020, n. 10/E
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, Articolo 83 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 e articolo 36 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, Primi chiarimenti
INDICE
PREMESSA
1. RINVIO DELLE UDIENZE
2. SOSPENSIONE DEI TERMINI
2.1 Sospensione del termine per la proposizione del
ricorso di primo grado e del termine per la conclusione del procedimento di
mediazione
2.2 Termini che iniziano durante il periodo di
sospensione
2.3 Termini computati a ritroso
PREMESSA
Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza
determinata dall’epidemia da COVID-19, sono stati emanati provvedimenti
legislativi, che hanno previsto, tra l’altro, una specifica disciplina in
materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e militare.
In particolare, l’articolo 83 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, rubricato «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (di seguito: articolo 83), contiene alcune
disposizioni volte al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini
processuali.
Come rilevato nella Relazione illustrativa all’articolo 83, già con il
precedente decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11,
recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria» è stato previsto «un differimento urgente delle
udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali,
tributari e militari» dal 9 al 22 marzo 2020.
Tuttavia, in considerazione del «rapidissimo
mutamento del quadro epidemiologico in atto», con l’articolo 83 si è ritenuto «di
dover prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020», inserendo
«in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 [del decreto-legge n. 11 del 2020] con taluni
adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l’effettiva portata
applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina
emergenziale».
In coerenza con le disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020 e con le finalità
espresse nella Relazione illustrativa, al comma 22 dell’articolo 83 è stabilita
l’abrogazione dei citati articoli
1 e 2 del decreto-legge n. 11 del 2020.
Successivamente, con l’articolo 36 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23 (di seguito: articolo 36), recante «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali», il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all’11 maggio
2020. (NOTA 1)
Tanto premesso, con la presente circolare si
forniscono chiarimenti in ordine al contenuto dell’articolo 83 e dell’articolo 36.
1. RINVIO DELLE UDIENZE
L’articolo
83, comma 1, dispone che «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono
rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020».
Ai sensi del comma 21 dell’articolo 83, «Le disposizioni
del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai
procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare»
(grassetto aggiunto, n.d.r.).
Inoltre, l’articolo 36, comma 1, statuisce
che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020.
Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del
predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi
20 (NOTA 2) e 21 dell’articolo 83
del decreto-legge n. 18 del 2020».
Pertanto, in riferimento al processo tributario, le
udienze che avrebbero dovuto tenersi nel periodo dal 9 marzo 2020 all’11 maggio
2020, parzialmente ricadente anche nell’intervallo temporale fissato dal citato
decreto-legge n. 11 del 2020 (NOTA 3), non
sono celebrate.
Il generalizzato rinvio delle udienze disposto dal
comma 1 dell’articolo 83
presenta alcune eccezioni, elencate al comma 3, tra le quali, per quanto di
interesse del contenzioso tributario, sono compresi i «procedimenti di cui agli
articoli 283, 351
e 373 del codice di procedura civile e, in
genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave
pregiudizio alle parti».
I citati articoli 283,
351 e 373 del
codice di procedura civile disciplinano i procedimenti di sospensione
cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione,
che possono interessare anche il processo tributario.
Invero, come evidenziato al paragrafo 1.12 della circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015, per
effetto della riforma di cui al decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, l’articolo 49 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (NOTA 4), «Fatta salva la disciplina
specifica del processo tributario […] ora contiene un generale rinvio alle
norme del codice di procedura civile in tema di sospensione delle sentenze»
(NOTA 5) (grassetto aggiunto, n.d.r.).
Infatti, disposizioni specifiche relative al
procedimento di sospensione dell’esecutività delle sentenze sono contenute
negli articoli 52 e 62-bis del decreto legislativo n. 546
del 1992, relativi rispettivamente ai procedimenti cautelari di sospensione
della sentenza di primo grado e della sentenza d’appello.
Costituiscono ulteriore eccezione alla disciplina
sul rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l’11
maggio 2020 i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti
dell’atto impugnato, di cui agli articoli
47, 52, comma 2, ultimo
periodo e 62-bis, comma 1, ultimo
periodo del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto rientranti tra
«i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio
alle parti». Per le medesime ragioni, si ritengono esclusi dal predetto rinvio
d’ufficio anche i procedimenti cautelari di cui all’articolo 19 (NOTA 6) del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, inerente alla sospensione
dell’esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale
aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o
di irrogazione della sanzione emessi a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo n. 472 del 1997.
Altra fattispecie interessata dall’eccezione di cui
all’articolo 83, comma 3,
lettera a) è rappresentata, infine, dal procedimento finalizzato all’adozione
delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del
sequestro conservativo di cui all’articolo
22 (NOTA 7) del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Tanto precisato, rimangono comunque ferme le misure
organizzative che i capi degli uffici giudiziari adottano in conformità all’articolo 83 e, in particolare,
ai commi 3, lettera a), ultimo periodo (NOTA 8), nonché 5 e 7 di tale norma.
2. SOSPENSIONE DEI TERMINI
In via preliminare si rappresenta che l’articolo 29, comma 3, del
decreto-legge n. 23 del 2020 è intervenuto in relazione all’articolo 67, comma 1, primo periodo
del decreto-legge n. 18 del 2020, secondo cui «Sono sospesi dall’8 marzo al
31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo,
di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli
enti impositori».
Più esattamente, il predetto articolo 29, comma 3, ha stabilito
che «In deroga al termine fissato dall’articolo 67, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui
all’articolo 73, comma 1 [rectius: articolo
83, comma 2, n.d.r.], si applica anche alle attività del contenzioso degli
enti impositori».
In definitiva, le disposizioni sulla sospensione dei
termini di cui all’articolo 83,
comma 2, riguardano tutte le parti del processo tributario, senza distinzione
alcuna (NOTA 9).
Dal combinato-disposto dell’articolo 83, comma 2, e dell’articolo 36, comma 1, deriva
che, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, «è sospeso il decorso dei termini per
il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono
pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle
indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il
deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi
del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere,
tutti i termini procedurali».
Al riguardo nella Relazione illustrativa all’articolo 83 si sottolinea
particolarmente «l’amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve
avere», in quanto riferita a tutti i procedimenti e «non certo ai soli
procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza» ai sensi del
precedente comma 1 dello stesso articolo
83. Inoltre, si evidenzia la necessità che vada «considerata la straordinaria
emergenza che l’aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo
anche sulla funzionalità degli uffici», per cui la sospensione non può che
operare «oltre i confini della “pendenza” del procedimento» (NOTA 10).
Tanto chiarito in merito all’ambito di applicazione
della sospensione dei termini processuali e con riferimento al processo
tributario, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, può considerarsi sospesa, tra
l’altro, la decorrenza dei termini concernenti:
– la proposizione dell’atto di appello, di cui all’articolo 51, comma 1, e all’articolo 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 546 del 1992;
– la proposizione del ricorso per cassazione e del
controricorso, di cui agli articoli 325, 327 e 370 del codice
di procedura civile;
– la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi
alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 546 del 1992;
– la costituzione in giudizio del ricorrente e
dell’appellante, di cui all’articolo
22, comma 1, e all’articolo
53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
– la costituzione in giudizio del resistente e
dell’appellato, nonché la proposizione dell’appello incidentale, di cui all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 54 del decreto
legislativo n. 546 del 1992;
– l’integrazione dei motivi di ricorso, di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo n. 546 del 1992;
– la proposizione del reclamo contro i provvedimenti
presidenziali, di cui all’articolo
28 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
– la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle
osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente, di cui
all’articolo 70, comma 5, del
decreto legislativo n. 546 del 1992.
Si possono considerare altresì sospesi, per il
medesimo periodo che va dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, i termini
contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di
segreteria, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza,
di cui all’articolo 37 del
decreto legislativo n. 546 del 1992.
La sospensione non opera, invece, per i termini
relativi ai procedimenti cautelari, dei quali si è già detto al paragrafo 1 con
riferimento al rinvio delle udienze.
Inoltre, la sospensione prevista dall’articolo 83 non incide sui
termini ai quali si applica la sospensione recata dall’articolo 6, comma 11, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, in tema di
definizione agevolata delle controversie pendenti (NOTA 11).
Infatti, anche in tal caso occorre tener conto del
consolidato indirizzo della Corte di cassazione (NOTA 12), secondo cui la
sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da
definizioni agevolate, come nel caso della sospensione di nove mesi di cui al
citato articolo 6, comma 11,
non si cumuli con altre sospensioni di termini.
Ne deriva che nell’ipotesi in cui, per effetto della
sospensione prevista dall’articolo
6, comma 11, del decreto-legge n. 119 del 2018, il termine di impugnazione
della pronuncia giurisdizionale tributaria o di riassunzione o di proposizione
del controricorso in Cassazione sia originariamente destinato a scadere in data
successiva all’11 maggio 2020, è opportuno non tener conto della sospensione
dei termini stabilita dall’articolo
83.
Viceversa, qualora il predetto termine sia destinato
a scadere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, esso
scadrà, in ogni caso, il 12 maggio 2020 (NOTA 13).
Si rappresenta, infine, che non è applicabile la
sospensione dell’articolo 83
in ordine al termine per la notifica del diniego della definizione agevolata
delle controversie pendenti, trattandosi di adempimento non rientrante tra
quelli contemplati da tale norma.
È opportuno, quindi, che gli Uffici osservino in
ogni caso il termine del 31 luglio 2020, fissato dal comma 12 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119
del 2018 per la notifica del predetto diniego (NOTA 14).
Ovviamente la sospensione opererà per i termini di impugnazione
del diniego già notificato al contribuente, nei casi in cui detti termini non
siano già scaduti alla data dell’8 marzo 2020.
È inoltre escluso dall’ambito di applicazione della
sospensione dell’articolo 83
anche il termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della quinta rata relativa
alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 119
del 2018 (NOTA 15). L’adempimento in questione non rientra, infatti, tra
quelli compresi nel medesimo articolo
83 e, inoltre, le altre disposizioni del decreto-legge
n. 18 del 2020 non prevedono differimenti relativamente alla scadenza di
detto versamento (NOTA 16).
2.1 Sospensione del termine per la proposizione del
ricorso di primo grado e del termine per la conclusione del procedimento di
mediazione
L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 83 dispone che «Si
intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni
tributarie e il termine di cui all’articolo
17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».
Pertanto, sebbene nel secondo periodo del comma 2
dell’articolo 83 la
sospensione sia prevista anche «per la proposizione degli atti introduttivi del
giudizio» (NOTA 17), l’ultimo periodo della stessa norma ribadisce
l’applicazione della sospensione con testuale e specifico riferimento alla
proposizione del ricorso di primo grado innanzi alla giurisdizione tributaria.
Ciò comporta che, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio
2020, è sospeso il termine per la proposizione del ricorso, da parte del
contribuente, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente
competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano.
Ad esempio, per un atto notificato il 14 febbraio
2020, il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso resta sospeso
dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con
conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020).
Sempre per espressa previsione normativa, è sospeso
il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, di
cui all’articolo 17-bis, comma 2,
del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante le controversie di
valore non superiore a 50.000 euro (NOTA 18).
Ad esempio, il termine per la conclusione di un
procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020, poiché rimane sospeso
dal 9 marzo all’11 maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020 (anziché il 20
aprile 2020).
Dalla scadenza di tale termine, peraltro, decorre il
termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, nel caso in cui non venga
raggiunto l’accordo di mediazione o l’accordo di mediazione raggiunto non venga
perfezionato.
Si evidenzia, infatti, che l’articolo 17-bis, comma 6, del decreto
legislativo n. 546 del 1992 stabilisce che «la mediazione si perfeziona con
il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione
dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.».
Al riguardo si rileva che la sospensione dell’articolo 83 opera sia con
riferimento al termine di 30 giorni – da quello della conclusione del
procedimento di mediazione – entro il quale a pena di inammissibilità il
ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale,
sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero
della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione
raggiunto tra le parti. Tale ultimo adempimento infatti non solo è necessario
ai fini del perfezionamento della mediazione stessa ma si inserisce nello
specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale della
controversia che si considera pendente, in quanto già instaurata con la
notifica del ricorso all’Ufficio (NOTA 19).
L’applicabilità della sospensione nel caso di specie
comporta, quindi, che, per un accordo di mediazione concluso, ad esempio, il 24
febbraio 2020, il termine di 20 giorni per il pagamento della prima rata o
dell’intera somma dovuta scade il 18 maggio 2020 (anziché il 15 marzo 2020).
Analogamente a quanto precisato circa le rate dovute
per la definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 119
del 2018, si ritiene che la sospensione non operi, invece, per le rate
della mediazione successive alla prima. Nello specifico, tenuto conto che in
tal caso il perfezionamento si è verificato in data antecedente al periodo di
sospensione, non si è in presenza di un adempimento rientrante tra quelli
previsti dall’articolo 83 né
altre disposizioni del decreto-legge n. 18 del
2020 contemplano eventuali differimenti in proposito di termini di
versamento.
Sono infine esclusi dalla sospensione i termini per
il pagamento anche rateale delle somme dovute a seguito di conciliazione
giudiziale, istituto che si perfeziona, peraltro, non con il pagamento, bensì
con la redazione del processo verbale ovvero con la sottoscrizione
dell’accordo, a seconda che si tratti di conciliazione in udienza o fuori
udienza (cfr. articoli 48 e
48-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992).
2.2 Termini che iniziano durante il periodo di
sospensione
Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 83 afferma che «Ove il decorso del
termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo».
Pertanto, nelle ipotesi in cui il termine cominci a
decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio
2020, l’inizio di tale stesso termine è automaticamente posticipato al 12
maggio 2020.
Così, ad esempio, qualora il termine di 60 giorni
per l’impugnazione di un atto o di una sentenza decorra dal 19 marzo 2020, la
data di inizio della relativa decorrenza è differita al 12 maggio 2020. Ne
deriva che, in tal caso, la scadenza del termine di impugnazione si verifica
alla data del 10 luglio 2020 (anziché alla data del 18 maggio 2020).
Ancora, per un accordo di mediazione eventualmente
concluso durante il periodo di sospensione, ad esempio, in data 9 marzo 2020,
il termine per il versamento dell’intera somma dovuta o della prima rata
decorre dal 12 maggio 2020, con scadenza alla data del 31 maggio 2020 (NOTA
20).
2.3 Termini computati a ritroso
Ai sensi del penultimo periodo del comma 2 dell’articolo 83, «Quando il termine
è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione,
è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da
consentirne il rispetto».
La sospensione riguarda, dunque, anche i termini
c.d. a ritroso, quali il termine per il deposito di documenti e memorie, che l’articolo 32 del decreto
legislativo n. 546 del 1992 fissa rispettivamente in 20 e 10 giorni liberi
prima della data di trattazione o per l’istanza di trattazione in pubblica udienza,
di cui al successivo articolo
33, da presentare entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le
istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano
puntualmente osservati dagli Uffici dipendenti.
—
Note:
1) Nella Relazione illustrativa all’articolo 36 si legge, infatti,
che «Il perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all’emergenza
epidemiologica in atto impone lo spostamento del termine fissato al 15 aprile
dall’articolo 83 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».
2) Il comma 20 dell’articolo
83 attiene ai procedimenti di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali, di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ai procedimenti di negoziazione assistita,
di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n 162, e a «tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale
delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti».
3) Il decreto-legge n. 11 del 2020,
come rilevato, aveva disposto il rinvio dal 9 al 22 marzo 2020.
4) L’art. 49 del
decreto legislativo. n. 546 del 1992, prevede che «Alle impugnazioni delle
sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo
III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto
disposto nel presente decreto».
5) Nella circolare n. 38/E del 2015
si è precisato che «La disposizione che più direttamente interessa la tutela
cautelare è quella contenuta nel primo comma dell’articolo
337, secondo cui “l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto
dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373,
401 e 407”.
Tale richiamo consente, quindi, di applicare le norme che disciplinano la
sospensione cautelare delle sentenze di primo grado e d’appello in caso di
impugnazione ordinaria e straordinaria».
6) Secondo l’articolo
19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, «1. … 2. La commissione
tributaria regionale può sospendere l’esecuzione applicando, in quanto
compatibili, le previsioni dell’articolo
52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. La sospensione deve
essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all’articolo 69 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
7) L’articolo 22
del decreto legislativo n. 472 del 1997, al comma 1 dispone che «In base
all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al
processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente,
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può
chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria
provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti
obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale
giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.».
8) In base all’ultimo periodo della lettera a) del comma 3 dell’articolo 83, nei procedimenti la
cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, «la
dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo
delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e,
per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del
presidente del collegio, egualmente non impugnabile».
9) Cfr., sul punto, paragrafo 2.8 della circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, in cui si
precisa che l’articolo 67 del
decreto-legge n. 18 del 2020 «contiene una disciplina generale di
riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori,
fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme “speciali”
contenute nel decreto stesso, quale ad esempio, appunto, l’articolo 83 del Decreto.
Di conseguenza con riferimento a tutti i termini processuali e in
particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la
conclusione del procedimento di mediazione risulta applicabile la specifica
sospensione di cui al citato articolo
83, comma 2 del Decreto.».
10) Nella Relazione illustrativa si richiama in proposito la
necessità di escludere in ogni caso i dubbi interpretativi e «le prassi
applicative» sorti in relazione all’abrogato articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 11 del 2020, «non adeguatamente sensibili rispetto
all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di
sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle
forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un
lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento
delle attività processuali disposto dal comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla
tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali».
11) Ai sensi dell’articolo
6, comma 11, del decreto-legge n. 119 del 2018, relativamente alle liti
definibili in via agevolata, sono automaticamente sospesi, per un periodo di
nove mesi, «i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso
in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto
(24 ottobre 2018, n.d.r.) e il 31 luglio 2019» (cfr. circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, al cui
paragrafo 9 si precisa che «Dalla sospensione automatica sono invece esclusi
tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del
ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del
contribuente e dell’Ufficio in Commissione tributaria provinciale e
regionale.»).
12) Cfr., tra le altre, Cass. 19 luglio 2019, n. 19587, ove – in ordine
alla non cumulabilità, con la sospensione feriale dei termini, della
sospensione di sei mesi recata dall’articolo 11 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – si pone in risalto
che «Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, nella analoga
fattispecie della sospensione dei termini … stabilita dall’articolo 16 della legge 289/02
…, che il periodo di sospensione feriale dell’anno 2003 … cadente nella ben
più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa
assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa previsione,
perché detto periodo debba invece essere calcolato in aggiunta alla stessa
(Cass. 14898/07; Cass. 5924/10 cfr. in senso
conforme Cass. 10741/2014; Cass. 16877/2014; Cass.
16876/2014; Cass. 23576/2012…)».
13) Ciò in applicazione della giurisprudenza di legittimità in
tema di sospensione feriale, secondo cui il primo giorno dopo la sospensione
non si considera dies a quo e pertanto va da subito computato nel conteggio del
termine (Cass., SS.UU., 28 marzo 1995, n. 3668; Cons. St., Ad. Plenaria, 27
luglio 2016, n. 18).
14) Cfr. paragrafo 10 della circolare
n. 6/E del 2019, ove si chiarisce che «Nel caso in cui, in esito alle
verifiche, l’Ufficio si determini a denegare la definizione, è necessario che
tale determinazione sia formalizzata in un provvedimento, compiutamente
motivato, il quale deve essere notificato al contribuente entro il termine
perentorio del 31 luglio 2020, scaduto il quale la definizione deve ritenersi
validamente perfezionata.».
15) Si ricorda che, a norma del comma 6 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119
del 2018, il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata
delle controversie pendenti, se superiori a mille euro, può essere effettuato
in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, di cui la prima è
scaduta il 31 maggio 2019 e quelle successive alla prima vanno a scadere «il 31
agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno».
16) Peraltro, l’articolo
68, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede, in relazione alla
c.d. rottamazione-ter dei carichi affidati all’agente della riscossione,
l’espresso differimento al 31 maggio 2020 del «termine per il versamento del 28
febbraio 2020 di cui all’articolo
3, commi 2, lettera b), e 23,
e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera
b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge
30 dicembre 2018, n. 145». Tale circostanza contribuisce a rafforzare la
conclusione che il termine del 31 maggio 2020 per la corresponsione della
quinta rata di pagamento delle somme dovute a seguito della definizione
agevolata delle controversie pendenti non può beneficiare di alcuna
sospensione.
17) Peraltro, nella Relazione illustrativa al decreto-legge n. 18 del 2020 si precisa che, «Con
riguardo al riferimento alla “pendenza” dei giudizi (di cui all’abrogato articolo 1 del decreto-legge n. 11
del 2020, n.d.r.) – che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad
esempio, l’estensione della sospensione al termine per la proposizione
dell’impugnazione delle sentenze – si è ritenuto di riformulare la previsione,
sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, estendere gli effetti
della sospensione anche agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro
compimento sia previsto un termine.».
18) Ai sensi del comma 1 dell’articolo 17-bis del decreto
legislativo n. 546 del 1992, «1. Per le controversie di valore non
superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione
dell’ammontare della pretesa.».
Inoltre, in base al comma 2 del medesimo articolo 17-bis, «2. Il ricorso
non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data
di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al
presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale.».
19) Le medesime considerazioni non si ritengono applicabili in
relazione al termine di 20 giorni per il versamento delle somme dovute per il
perfezionamento di altri istituti deflativi del contenzioso, come ad esempio
l’accertamento con adesione di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto esperibili esclusivamente in
fase amministrativa, a differenza della mediazione che, come detto, si
inserisce nel procedimento contenzioso dopo l’avvenuta proposizione del ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado, vale a dire in una fase in cui l’atto
è stato ormai impugnato e la controversia è già pendente.
20) Poiché il 31 maggio 2020 ricade di domenica, il termine è
automaticamente spostato al lunedì successivo, 1° giugno 2020.