In caso di riduzione del personale, il criterio dimensionale va verificato in relazione all’occupazione dell’ultimo semestre.
Nota a Cass. (ord.) 26 febbraio 2020, n. 5240
Valerio Di Bello
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora l’azienda sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della L. n. 223/1991, art. 4, co. 1, la verifica del requisito dimensionale ai fini dell’operatività della legge in questione non deve essere effettuata al momento dell’attuazione del programma, ossia quando non si ritenga di potere assicurare il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non potere ricorrere a misure alternative. Il requisito dimensionale va determinato con riguardo alla occupazione dell’ultimo semestre anziché in riferimento al momento della cessazione dell’attività e all’applicazione dei licenziamenti collettivi.
Ciò, nell’ambito di una interpretazione coordinata e sistematica dell’art. 4, co. 1, della L. n. 223/1991, applicabile anche al successivo all’art. 24 ed al fine di evitare applicazioni artificiose ed elusive della norma predetta (Cass. n. 1465/2011 e Cass. n. 12592/1999).
Il principio è stabilito dalla Corte di Cassazione (ord. 26 febbraio 2020, n. 5240, conforme ad App. Milano n. 67/2018) con riguardo ad un’impresa che aveva individuato il momento di possesso del requisito dimensionale alla data della decisione di riduzione del personale, dopo il periodo di ammissione alla CIGS e, non superando in quel momento i 15 dipendenti, aveva proceduto non a un licenziamento collettivo, ma a plurimi licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, annullati dai giudici sulla base del diverso criterio di individuazione del requisito dimensionale che imponeva di procedere a un licenziamento collettivo.
Si rammenta che, in base all’art. 46, D.L. n. 18/2020 (“Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”): “1. …l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”.