Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 aprile 2020, n. 12400

Omesso versamento delle ritenute previdenziali, Notificata
della diffida ad adempiere da parte dell’Inps, Omissione, Possibilità del
datore tratto a giudizio per rispondere del reato di chiedere al Tribunale un
termine al fine di poter adempiere

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma
della pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Sassari resa all’esito del giudizio
abbreviato e appellata dall’imputato, la Corte di appello di Cagliari
dichiarava non doversi procedere nei confronti di G.P. in relazione al reato di
cui all’art. 2, comma 1 -bis, I. n. 638 del 1983
limitatamente alle condotte ascritte fino al 16 agosto 2011 perché estinte per
intervenuta prescrizione e, per l’effetto, rideterminava la pena inflitta, in
riferimento alle successive condotte contestate, nella misura di sei mesi e
quattro giorni di reclusione e 347 euro di multa, nel resto confermando la
pronuncia di primo grado.

2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il
tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due
motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
con riferimento all’art. 2, commi 1 -bis e
1-ter, I. n. 638 del 1983. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale
avrebbe ritenuto validamente notificata la diffida ad adempiere da parte dell’INPS,
sebbene sia stata consegnata a persona non addetta alla società e, quindi, non
abilitata a ricevere la comunicazione; di conseguenza, deve ritenersi che il
destinatario non abbia avuto cognizione della comunicazione, il che, ad avviso
del ricorrente, inciderebbe sia sul dolo, sia sull’elemento oggettivo del
reato.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 92, 63, 234,

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 aprile 2020, n. 12400
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