L’importo del premio erogabile al lavoratore dipendente ex art. 63 del D.L. n. 18 del 2020 deve essere determinato sulla base del rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese di marzo e le ore lavorabili contrattualmente previsteIn alternativa, è possibile utilizzare un criterio di calcolo semplificato indipendente dal numero di ore prestate.

Nota a AdE, Circ. 3 aprile 2020, n.  8/E e Ris. 9 aprile 2020, n. 18/E

Marialuisa De Vita

Con due interventi, la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 e la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del “premio ai lavoratori dipendenti” previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”).

Si ricorda come, nell’ambito delle misure fiscali introdotte dal decreto “Cura Italia” a sostegno dei lavoratori, si inserisca quanto previsto dall’art. 63: si tratta di un premio, pari a € 100, esente da tassazione, ai lavoratori che, durante l’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, hanno continuato a recarsi sul posto di lavoro.

È una misura la cui ratio – come ha precisato l’Agenzia delle Entrate con i provvedimenti in commento – è quella di “dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto” (c.d. smart working).

Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti (sia pubblici, sia privati) che, nel periodo di imposta 2019, hanno percepito redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a € 40.000. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2020 ha chiarito che rilevano esclusivamente i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione progressiva ai fini IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o a imposizione sostitutiva.

Dal punto di vista oggettivo, il premio spetta per le sole prestazioni rese dai suddetti soggetti nel mese di marzo 2020 ed è determinato in rapporto “al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro”.

Dal punto di vista operativo, l’incentivo è erogato dai sostituti di imposta, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (art. 63, co. 2, D.L. n. 18/2020). Ne deriva che il bonus non dovrà essere necessariamente erogato con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020, ma potrà essere goduto anche successivamente.

Al fine di consentire il recupero del premio anticipato al dipendente è prevista la possibilità per il sostituto di imposta di avvalersi – mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia – dell’istituto della compensazione di cui all’art. 17, DLGS n. 241/1997, utilizzando i codici tributo (“1699” per il modello F24 e “169E” per il modello F24Ep) istituiti a tal fine dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020.

Ciò premesso, con i provvedimenti in commento, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata soprattutto sulle modalità di calcolo e di utilizzo del premio.

Quanto alle modalità di calcolo, l’Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 8/E del 2020 ha precisato che, indipendentemente dalla tipologia del contratto (full time o part time), l’importo del premio erogabile deve essere determinato:

  • in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente ha prestato effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede o, se in trasferta, presso clienti e/o sedi secondarie dell’impresa;
  • tenendo conto del rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese di marzo e le ore lavorabili previste contrattualmente nello stesso mese senza conteggiare le giornate di ferie, di malattia, di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni e senza conteggiare le ore di lavoro svolte in smart working;
  • in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro (calcolati come indicato nel punto precedente), nel caso di dipendenti licenziati nel mese di marzo 2020.

In alternativa al predetto criterio di calcolo (basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), l’Amministrazione finanziaria, con la Risoluzione n. 18/E del 2020, ha ammesso la possibilità di utilizzare un criterio semplificato incentrato sul rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo (indipendentemente dal numero di ore prestate) e quelli lavorabili sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo o individuale se stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il premio erogabile al lavoratore è dato “dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto”.

Laddove il lavoratore abbia più contratti part time, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, fermo restando il limite massimo di € 100, il premio sarà erogato dal sostituto di imposta individuato dal lavoratore il quale, ai fini del calcolo della quota spettante, deve dichiarare i giorni di lavoro effettivamente svolti e i giorni lavorabili presso la sede dell’altro datore di lavoro (cfr. Ris. n. 18/E/2020).

Quanto, invece, alle modalità di utilizzo del premio, l’Agenzia delle Entrate, prendendo in esame la specifica ipotesi del lavoratore assunto nel 2020 ha precisato che, laddove il datore di lavoro non coincida con colui che ha rilasciato la Certificazione Unica dei redditi per l’anno 2019, il dipendente, al fine di ottenere il premio, è tenuto a rilasciare al nuovo sostituto di imposta un’autodichiarazione attestante l’importo del reddito di lavoro dipendente percepito nel 2019.

COVID- 19 – Premio ai lavoratori dipendenti: i primi chiarimenti
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