Il concetto di giustificatezza alla base del licenziamento di un dirigente si valuta anche in relazione alla coerenza con la motivazione addotta dal datore di lavoro.

Nota a Trib. Firenze 18 febbraio 2020, n. 101

Francesco Belmonte

Qualora la soppressione della posizione di lavoro non solo non corrisponda al vero, ma neppure sia conseguenza della riorganizzazione aziendale invocata dall’azienda, il licenziamento intimato per ragioni organizzative è ingiustificato.

Questa, l’affermazione del Tribunale di Firenze (18 febbraio 2020, n. 101), il quale precisa che l’abolizione di una posizione lavorativa (gestione amministrativa, finanziaria e di controllo gestione) facente capo ad un dirigente, che non sia dipesa dalla riorganizzazione aziendale, ma sia basata sul rifiuto della proposta di ricollocazione del lavoratore nelle mansioni di quadro (di addetto al controllo) è inidonea supportare la legittimità del licenziamento.

Secondo il Tribunale, il concetto di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente deve infatti essere valutato in relazione all’effettiva sussistenza e veridicità delle circostanze di fatto poste a fondamento del recesso, compreso il nesso causale tra tali circostanze e il licenziamento medesimo.

Nella fattispecie, il ricorrente, assunto con la qualifica di quadro, era stato poi inquadrato come dirigente e successivamente licenziato con la motivazione che la posizione ricoperta era stata soppressa in seguito alla scelta del direttore amministrativo di avocare a sé le funzioni e le attribuzioni inerenti alla gestione amministrativa, finanziaria, e di controllo gestione. Ciò, al fine di razionalizzare ed ottimizzare l’organizzazione del lavoro “anche a livello apicale, mediante concentrazione dei ruoli e delle funzioni direttive posti/e a capo delle nuove strutture”, realizzando al contempo una riduzione dei costi di gestione.

I giudici rilevavano tuttavia che, all’esito della riorganizzazione, l’ufficio controllo e gestione, cui faceva capo il ricorrente, sussisteva ancora e che non vi era un nesso causale fra le circostanze alla base del recesso ed il recesso stesso (v. anche Cass. n. 25503/2017 e Cass. n. 10699/2017).

Licenziamento del dirigente e motivazioni coerenti
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