Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2020, n. 12523

Prescrizione obbligatoria ex art. 15 D.Lgs. n. 124/2004,
Procedura ex art. 20, D.Lgs.
n. 758/1994, Accertamento di violazioni contravvenzionali punite con la
pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, o con la sola pena pecuniaria,
Condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione penale, Non sussiste

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza pronunciata il 02/04/2019,
depositata in data 28/06/2019, il Tribunale di Catanzaro dichiarava G.G.
colpevole del reato di cui all’art.
28, D.Igs. n. 758/1994, con conseguente condanna alla pena di 500,00 euro
di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Veniva concesso il
beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 c.p.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il G. a mezzo
del difensore fiduciario  cassazionista,
deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari
per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, il
vizio di cui all’art. 606, lett. b) c.p.p. in
relazione all’art. 28 D.Igs.
n. 758/1994 e all’art. 15
D.Igs. n. 124/2004. In sintesi, si sostiene che il Tribunale di Catanzaro
avrebbe omesso di precisare che con il “verbale di primo accesso” –
n. 017/U.O.V.T. del 26/02/2016 – redatto presso il cantiere ove la ditta del G.
stava eseguendo dei lavori, gli Ispettori del lavoro avrebbero invitato
l’imputato a esibire la documentazione richiesta presso gli Uffici della
Direzione Territoriale del Lavoro, datata 15/03/2016. Tale omissione
configurerebbe un vizio di interpretazione della norma contestata, anche in
riferimento al periodo della condotta contravvenzionale addebitata, difettando
la prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 15 D.Igs. n. 124/2004,
costituente condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione penale. Nel
verbale di primo accesso summenzionato, infatti, sarebbe stato dato atto di
un’attività di controllo ordinario, finalizzata e limitata all’accertamento di
violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non anche
invece di Polizia Amministrativa, la quale trova le proprie ragioni nell’art. 8 D.P.R. n. 520/55, non estensibile alle
generali attività di vigilanza di carattere ordinario. Ad avviso del
ricorrente, pertanto, gli Ispettori del Lavoro avrebbero potuto esclusivamente
chiedere l’esibizione di documentazione ritenuta utile ai fini
dell’espletamento della suddetta vigilanza e la mancata ottemperanza a tale
richiesta non integrerebbe i presupposti della contravvenzione addebitata, non
essendo stati esercitati poteri di Polizia Amministrativa di controllo, per i
quali la legge prescriverebbe garanzie di difesa formali e sostanziali (quali
quella di informare l’interessato del diritto di essere  assistito da un difensore). La norma in questione
sanzionerebbe inoltre solo l’omissione circa le notizie da fornire, e non anche
la mancata esibizione di documentazione.

La sentenza sarebbe censurabile in quanto il giudice
non avrebbe tenuto conto di quanto disposto dall’art. 15, co.1, D.Igs. n 124/2004:
la prescrizione obbligatoria rappresenterebbe la condizione di procedibilità
per promuovere l’esercizio dell’azione penale nel caso in cui venga rilevata
una condotta contravvenzionale nell’attività di controllo di polizia
giudiziaria da parte dell’Ispettorato del Lavoro, la quale si caratterizzerebbe
per un contenuto formale e sostanziale in garanzia del destinatario. Essa si
sostanzierebbe in un provvedimento scritto, emesso in conseguenza di un accertamento
di violazioni contravvenzionali (punite con la pena alternativa dell’arresto o
dell’ammenda, o con la sola pena pecuniaria), con il quale, nell’esercizio di
funzioni di P.G. (art. 55 c.p.p.), si
impartirebbero le direttive volte alla rimozione o alla modifica delle
situazioni irregolari riscontrare. Il ricorrente sostiene pertanto l’erroneità
dell’applicazione della norma contestata, mancando i presupposti per
l’esercizio dell’azione penale, rectius la prescrizione obbligatoria, a
garanzia dell’interessato, della quale non sarebbe mai venuto a conoscenza,
come meglio precisato nel successivo motivo di impugnazione.

2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, il
vizio di cui all’art. 606, lett. b) c.p.p. in
relazione agli artt. 138 ss. c.p.c.

In sintesi, si sostiene che la sentenza impugnata
avrebbe erroneamente applicato la normativa in materia di notificazioni.
L’invito all’imputato di esibire la documentazione contenuta nel verbale di
primo accesso non rappresenterebbe un sollecito, contrariamente a quanto
affermato dal Tribunale di Catanzaro, ma la richiesta con relativa prescrizione
obbligatoria, costituente presupposto per l’esercizio dell’azione penale, di
cui al precedente motivo di ricorso. La missiva inviata dalla Direzione
Territoriale del Lavoro al G. (prot. uscita 8400 del 19/05/2016) sarebbe l’atto
contenente la prescrizione di cui all’art. 15 D.Igs. n. 124/2004,
assente per ragioni procedurali nel verbale di primo accesso. Tale missiva,
tuttavia, non sarebbe mai stata notificata al ricorrente in quanto
momentaneamente assente nel luogo di residenza, sua dimora abituale e sede
legale della ditta di cui il medesimo è titolare. Nel procedimento di
notificazione si sarebbe confusa la momentanea assenza con la
“irreperibilità”, insussistente nel caso di specie. Il G. avrebbe
indicato nel verbale di primo accesso il proprio indirizzo in Soverato, via A..
In violazione della normativa di riferimento, l’Ispettorato del Lavoro avrebbe
chiesto al Comune di Soverato il rilascio di un certificato di residenza
dell’imputato, venendone indicato dall’ente pubblico uno errato (via V.) e
diverso da quello comunicato dal G.. L’ispettorato, sulla base del certificato
rilasciato dal Comune, avrebbe notificato a tale diverso indirizzo la missiva,
invitando il destinatario ad esibire la documentazione richiesta in data
13/09/2016 con il relativo avvertimento della sanzione penale in caso di
omissione. Di quest’ultima, così come della precedente, l’imputato non avrebbe
avuto conoscenza, essendo tra l’altro stata presa in consegna da un familiare
non convivente da anni con il G.. Non potrebbe pertanto ritenersi perfezionato
il procedimento di notificazione dell’invito ad esibire la documentazione
richiesta, con relativa prescrizione obbligatoria di cui all’art. 15 D.Igs. n. 124/2004, con
conseguente non rimproverabilità penale della condotta tenuta dal ricorrente. A
conferma della tesi difensiva, si riporta che l’Ispettorato del Lavoro avrebbe
dichiarato di aver eseguito la notifica mediante tali modalità al fine di
“accorciare i tempi” (Verbale fonoregistrazione del 02/20/2018, pag.
7). Tali affermazioni avrebbero dovuto essere tenute in conto dall’organo
giudicante per rilevare l’errore nel procedimento di notificazione degli atti.
Il ricorrente precisa che il familiare, il quale ha accettato la notifica, non
sarebbe suo convivente da anni e tale dato non sarebbe stato aggiornato nei
registri del Comune di Soverato. Il G. non avrebbe dunque mai avuto conoscenza
del contenuto delle missive sopra citate, costituenti unici atti nei quali
sarebbe riportata la prescrizione obbligatoria di cui all’art. 15 D.Igs. n. 124/2004.

2.3. Deduce il ricorrente, con il terzo motivo, il
vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
in relazione agli artt. 131-bis e 62-bis c.p.

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