L’onere della prova del risarcimento del danno da perdita di “chance” incombe sul lavoratore.

Nota a Cass. 18 febbraio 2020, n. 4100

Flavia Durval

La richiesta giudiziale di risarcimento del danno per perdita di “chance” presuppone la ragionevole probabilità che esista detta “chance”, intesa come attitudine attuale, la cui perdita produce un danno risarcibile per una asserita illegittima esclusione da una graduatoria che avrebbe permesso al lavoratore ricorrente di ottenere una promozione all’interno dell’azienda.

È peraltro onere del dipendente che lamenti la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di osservare la “par condicio” tra gli aspiranti alla promozione e chieda il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance”, fornire gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo, e sulla base di una ragionevole probabilità, “ la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, che non può derivare dal calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai candidati” (in tal senso, v. Cass. 14 gennaio 2016, n. 495; Cass. 3 marzo 2014, n. 4916).

Il danno risarcibile deve essere, comunque, conseguenza immediata e diretta della condotta illecita del datore di lavoro che ha impedito il raggiungimento del risultato sperato dal lavoratore (v. Cass. 12 aprile 2017, n. 9392; Cass. 17 marzo 2017, n. 6988; Cass. n. 4014/2016; Cass. 18 gennaio 2006, n. 852; Cass. 8 ottobre 2003, n. 21014).

Nella fattispecie in commento, la Corte di Cassazione con sentenza 10 febbraio 2020, n. 4100, non ritenendo provato alcun pregiudizio economicamente valutabile, non ha riconosciuto alcuna responsabilità risarcitoria in capo al datore di lavoro ed ha rigettato il ricorso del lavoratore (in senso conforme, v. Cass. 17 marzo 2017, n. 6988).

(Sulla perdita di “chance”, v., in questo sito, F. DURVAL, Perdita di chance e risarcimento, nota a Cass. (ord.) 7 febbraio 2019, n. 3632; G. I. VIGLIOTTI, Dimissioni per giusta causa: al dirigente spettano i premi a titolo di perdita di chance, nota a Cass. ord. 30 gennaio 2018, n. 2293).

Perdita di “chance” e risarcimento del danno per mancata promozione
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