Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 marzo 2020, n. 6449
Contratto di appalto, Appalto di servizi di trasporto,
Fattispecie, Presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal
trasportatore per l’esecuzione del contratto, Importanza e alla durata dei
trasporti da effettuare
Rilevato che
1. con sentenza del 14 dicembre 2013, la Corte di
Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità solidale della
s.r.l. U.P.S.I. (di seguito UPS) per i contributi omessi dal datore di lavoro
Autotrasporti I., poi I. s.r.l., in riferimento ai lavoratori in nero di
quest’ultimo, escludendola per le relative sanzioni civili;
2. la Corte di merito riqualificava come appalto di
servizi di trasporto il rapporto negoziale (dalle parti denominato contratto di
sub-trasporto) intercorso tra U.I. s.r.l. e Autotrasporti I., alla quale ultima
era subentrata, in virtù di successiva cessione di contratto, la s.r.l. I. poi
dichiarata fallita, in considerazione di elementi significativamente
trascendenti sia dalla tipicità del contratto di trasporto o di singoli
subtrasporti – fra i quali l’osservanza di rigorosi orari per il ritiro e di
minuziose istruzioni per consegne e incassi – sia dall’espletamento di
prestazioni non qualificabili come meramente accessorie – quali la raccolta e
il trattamento dati secondo moduli specificamente elaborati dalla committente,
e mediante apparecchi forniti da essa, involgente l’osservazione dello sviluppo
del mercato del territorio, limitatamente al verificarsi di eventi rilevanti o
inusuali – o perché estranee al tipo contrattuale prescelto, come l’uso, per il
personale I., di badge di riconoscimento forniti da UPS, di divise UPS e
inoltre l’esposizione del marchio UPS sui furgoni e il diritto di UPS di
ispezionare, in qualsiasi momento, pacchi e colli affidati alla I.; infine, per
la predeterminazione di un corrispettivo comprensivo, fra l’altro, di un fisso
giornaliero;
3. nei descritti elementi di fatto la Corte di
merito ravvisava un appalto di servizi di trasporto, pattuiti non singolarmente
ma nell’ambito di una sistematica strategia di outsourcing, e riteneva,
pertanto, integrati i presupposti per l’applicazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003;
4. infine, i giudici del gravame escludevano
l’obbligazione per sanzioni civili, alla stregua del testo originario dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del
2012, applicabile ratione temporis, che nulla disponeva al riguardo;
avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso,
affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese la s.r.l. U.P.S.I. con
controricorso e ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi,
ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, con
controricorso;
Considerato che
Con i due motivi del ricorso incidentale, deducendo
violazione e falsa applicazione di norme di diritto in punto di qualificazione
del contratto di sub-trasporto e di applicazione dell’art. 29 del citato d.lgs. n.276 del
2003, violazione della normativa in materia di contratto di trasporto merci
(artt. 1678-1702
cod.civ. e artt. 2, 6 d.lgs. n.286 del 2005), in
materia di contratto di appalto (art. 1655 cod.civ.)
e, infine, dei criteri interpretativi dei contratti (artt.1362,
1363, 1364, 1371 cod.civ.), la società censura la
riqualificazione del contratto di sub-trasporto, sottoscritto dalle parti, in
termini di appalto di servizi di trasporto, con falsa applicazione della
garanzia della solidarietà destinata ad operare tassativamente solo per
l’appalto, di opera o di servizi; assume di non richiedere una diversa
ricostruzione del fatto ma solo la corretta identificazione della fattispecie
negoziale mediante inquadramento della fattispecie concreta nel corretto tipo
contrattuale, di fonte legale, tenuto conto che le obbligazioni tipiche del
vettore sono contemplate dal contratto di sub-trasporto;
il ricorso incidentale, il cui esame è logicamente
prioritario, è da rigettare;
la sentenza impugnata ha tratteggiato i caratteri
essenziali del contratto di appalto, nella specie di servizi di trasporto, e
del contratto di trasporto, desunti dalle norme codicistiche;
in particolare, ha affermato che l’appalto del
servizio di trasporto si caratterizza per la esternalizzazione di fasi
complesse del ciclo produttivo della committente, estranee al trasporto o
sub-trasporto e a singoli sub-trasporti, con la necessaria presenza, in capo
all’appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dei
servizi ulteriori, atti a realizzare una strategia di outsourcing nel settore
trasporti;
10. la decisione della Corte territoriale è
corretta;
11. questa Corte di legittimità (v. Cass. n. 14670
del 2015 e, da ultimo, Cass. n. 20413 del 2019)
ha, infatti, avuto modo di affermare che costituisce principio consolidato
quello secondo il quale è configurabile un contratto di appalto di servizio di
trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in
presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per
l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei
trasporti da effettuare;
12. connotati rivelatori di detta organizzazione
sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei
trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse
prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del
trasportatore (Cass. n. 18751 del 2018 e i
precedenti ivi richiamati);
13. la presunzione di esistenza di un unitario
contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di
contratti di trasporto o subtrasporto, può essere utilmente invocata qualora le
modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento
delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dai contenuto formale dei
negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed
onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle
rispettive prestazioni (v. Cass. n.18751 del 2018
cit.);
14. si ricava che al fine della configurabilità di
un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire
rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle
prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento
di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e
sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di
trasferimento di carattere continuativo;
15. nel caso di specie, secondo la linea tracciata
dal menzionato orientamento giurisprudenziale, lo svolgimento in concreto dei
rapporti tra le parti è stato valutato dai giudici del gravame alla stregua
delle risultanze istruttorie e degli elementi di fatto indicati nei paragrafi
che precedono, come pienamente rispecchiante le peculiarità del contratto di
appalto di servizi di trasporto;
16. le doglianze non appaiono idonee a scalfire sul
punto l’impianto argomentativo, risultando per quanto evidenziato corretta la
valutazione di ritenuta coerenza del rapporto negoziale con lo schema
contrattuale dell’appalto di servizi di trasporto, in presenza della
riscontrata avvenuta pianificazione, tra le parti, dell’esecuzione di una serie
di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una
disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo
rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato
all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con
frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i
costi connessi alla realizzazione del servizio;
17. nondimeno la Corte costituzionale (sentenza n. 254 del 2017), ha evidenziato che la
stessa ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente –
evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra
titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a
danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non
giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il
precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei
dipendenti (del subfornitore, nella specie all’esame del Giudice delle leggi),
atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta
non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento;
18. non ultimo il rilievo, messo a fuoco dalla
Consulta in riferimento alle esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa
subfornitrice, ma nondimeno valido per la vicenda all’esame, di tenere in
maggior conto nelle esternalizzazioni della produzione, con spezzettamento di
segmenti produttivi, che il beneficiario finale della prestazione non si
sottragga all’obbligo contributivo nei confronti di coloro che hanno
partecipato all’esecuzione del servizio, rispetto al caso di un «normale»
appalto;
19. passando all’esame del ricorso principale,
l’Inps deduce la violazione e o falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
276 del 2003, come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251
del 2004 e dall’art. 1, comma
911, L. n. 296 del 2006, dell’art.
21 del d.l. n. 5 del 2012, conv. in L. n. 35
del 2012 e dell’art. 11, comma 1, delle preleggi;
20. in particolare, l’ente previdenziale deduce che
la società avrebbe dovuto essere condannata al pagamento anche delle sanzioni
civili – ivi inclusa la maxi sanzione ex art. 36-bis, co.7, lett. a) d.l. n.
223 del 2006, conv., con modif., in L. n. 248
del 2006 – in ragione del fatto che l’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012,
conv., con modif., nella L. n. 35 del 2012,
laddove esclude che l’obbligo dell’appaltatore di versare i contributi in via
di solidarietà si estenda anche alle sanzioni civili, non è norma di
interpretazione autentica con efficacia retroattiva, conclusione alla quale
l’ente previdenziale giunge confrontando le formulazioni dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003
succedutesi nell’arco temporale rilevante nel caso di specie;
21. il ricorso principale è da accogliere;
22. questa Corte di cassazione ha già riconosciuto
che il disposto dell’art. 21
sopra citato non ha natura interpretativa né effetti retroattivi (v.Cass. n. 18259 del 2018 e, da ultimo, Cass. n.20849 del 2019) ed a tale orientamento va
assicurata continuità;
23. si è detto che, al fine di contrastare
l’evasione dei contributi previdenziali, l’art. 35, comma 28, del d.l. n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, in L. n.
248 del 2006, ha introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con
il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i
contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il
subappaltatore;
24. la tesi secondo la quale la responsabilità per
le sanzioni della predetta condotta omissiva non sarebbe inclusa nella
responsabilità solidale trascura di considerare la natura accessoria della
sanzione, affermata da costante giurisprudenza di questa Corte, conseguenza
automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata,
introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e
risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con presunzione juris et
dejure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. n.
30363 del 2017; Cass. n. 14475 del 2009; Cass.
n. 24358 del 2008; Cass. n. 8323 del 2000;
sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte
Cost. n. 254 del 2014; sull’identità di natura giuridica per inferirne il
medesimo regime prescrizionale cfr. Cass. n. 8814 del 2008; Cass. n. 25906 del
2010; Cass. n. 2620 del 2012; Cass. n. 4050 del 2014 e, in precedenza, Cass. n. 9054 del 2004; Cass. n. 194 del 1986);
25. anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del 2015, intervenendo in tema
di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti
interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno
precisato che: «sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono
alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso
di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e
consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de
iure alla scadenza del termine legale per il pagamento dei debito contributivo,
in relazione al periodo di contribuzione;
26. vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui
trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un
vincolo di dipendenza funzionale che, in quanto contrassegnato dall’automatismo
della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento, incide non
solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra ma conserva questo
suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione,
sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi
non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità
funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente
alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo
rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica» (così
Cass., Sez.U., n. 5076 del 2015 cit.);
27. l’automaticità funzionale, legalmente
predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva,
porta ad includere, nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni
civili;
28. inoltre, l’obbligazione solidale sulla quale è
incentrato il ricorso all’esame ricade, ratione temporis, nell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del
2003, nella formulazione sostituita dalla L.
n. 296 del 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007 (ulteriormente modificato,
con d.l. n. 5 del 2012, non rilevante, in
questa sede);
29. non risulta applicabile, nella specie, ratione
temporis, l’esclusiva responsabilità, in capo all’inadempiente, sancita dall’art. 21, comma 1, del citato d.l. n.
5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla richiamata L. n. 35 del 2012 che, disciplinando nuovamente
la responsabilità solidale negli appalti ha sanzionato, per l’omissione
contributiva, solo il responsabile dell’inadempimento, escludendo le sanzioni
dal vincolo solidale, con disposizione che, e per non avere in nuce carattere
interpretativo e per la predeterminazione, per legge, del soggetto passivo
della sanzione civile, non contiene elementi per indurre l’interprete a
predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo secondo i
criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale (sull’efficacia innovativa
e non interpretativa, si veda, per tutte, Corte
Cost. nn. 271 e 257 del 2011, 209 del
2010, 24 del 2009 e 170 del 2008);
30. non induce, per altro, a diversa opinione
l’osservazione che assume che l’interpretazione nel senso della natura
innovativa della predetta disposizione condurrebbe all’irragionevole risultato
della responsabilità solidale, per le sanzioni civili, secondo la collocazione
temporale dell’inadempimento dell’appaltatore, dovendo pertanto dubitarsi della
legittimità costituzionale della precedente versione del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29,
comma 2;
31. vale richiamare, al riguardo, i principi più
volte ribaditi dal Giudice delle leggi, e riaffermati anche con la sentenza n. 254 del 2014 che, nel ritenere
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276
del 2003 come modificato dall’art.
1, comma 911 della L. n. 296 del 2006, e nel solco della costante
giurisprudenza costituzionale, ha escluso la non conformità al principio di
eguaglianza di un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie,
ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un
valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (v. Corte Cost. n. 254 del 2014 cit. e i precedenti
ivi richiamati);
32. dunque, già è stata ritenuta non lesiva del
canone di ragionevolezza la circostanza che la nuova disciplina in tema di
responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, dettata dall’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012,
convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della L. n. 35 del 2012, si applichi agli inadempimenti
contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, in applicazione dei
principi generali in tema di successione di leggi nel tempo;
33. in conclusione, va accolto il ricorso
principale, la sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto e, per
essere necessario un ulteriore esame del gravame, la causa va rinviata alla
Corte di appello di Trento, anche per la regolazione delle spese del giudizio
di legittimità;
34. ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della
parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, rigettato
l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e
rinvia alla Corte d’appello di Trento, anche per le spese del giudizio di
legittimità. Ai sensi dell’art. 13,
comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti
processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale,
dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il
ricorso ex art. 13, comma
1-bis, se dovuto.