Giurisprudenza – CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 23 aprile 2020, n. C-710/18
Libera circolazione dei lavoratori, Articolo 45, paragrafo 1, TFUE,
Retribuzione, Inquadramento nei livelli di un sistema retributivo, Sistema
retributivo che collega il beneficio di una retribuzione più elevata
all’anzianità maturata presso il medesimo datore di lavoro, Limitata presa in
considerazione dei precedenti periodi di attività pertinente maturati presso un
datore di lavoro situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di
origine
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’articolo
45 TFUE e dell’articolo 7,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di
una controversia tra WN e il Land Niedersachsen (Land della Bassa Sassonia,
Germania) in merito alla parziale presa in considerazione, ai fini della
determinazione dell’importo della retribuzione della ricorrente nella causa principale,
dei periodi di attività rilevanti da essa maturati presso un datore di lavoro
stabilito in Francia.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3. L’articolo
7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 così recita:
«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può
ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria
cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per
quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia
di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento
se disoccupato».
4. L’articolo 1 della direttiva 1999/70/CE, del 28
giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato (GU 1999, L 175, pag. 43; in prosieguo: l’«accordo quadro»),
prevede l’attuazione di detto accordo che figura nell’allegato della direttiva.
5. La clausola 3 dell’accordo quadro, intitolata
«Definizioni», è così formulata:
«1. Ai fini del presente accordo, il termine
“lavoratore a tempo determinato” indica una persona con un contratto o un
rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il
lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento
di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di
un evento specifico.
2. Ai fini del presente accordo, il termine
“lavoratore a tempo indeterminato comparabile” indica un lavoratore con un
contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo
stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto
conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a tempo
indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare
in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di
quest’ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi
nazionali».
6.La clausola 4 di tale accordo quadro, intitolata
«Principio di non discriminazione», prevede quanto segue:
«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i
lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno
favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto
di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non
sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro
rata temporis.
3. Le disposizioni per l’applicazione di questa
clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti
sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali,
i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio
relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per
i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto
quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da
motivazioni oggettive».
Diritto tedesco
7. Il Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der
Länder (contratto collettivo del pubblico impiego dei Länder), nella versione
risultante dal contratto modificativo n. 7 del 9 marzo 2013, applicabile nel
procedimento principale (in prosieguo: il «TV-L»), al suo articolo 12, intitolato
«Inquadramento», prevede quanto segue:
«1. Il lavoratore subordinato percepisce una
retribuzione in funzione del grado nel quale è inquadrato.
(…)».
8. L’articolo 16 del TV-L fissa come segue i livelli
all’interno di un grado della tabella retributiva:
«1. I gradi da 9 a 15 comprendono cinque livelli
(…)
2. Al momento dell’assunzione, i lavoratori
subordinati sono inquadrati nel livello 1 se non hanno un’esperienza
professionale pertinente. Se i lavoratori subordinati hanno acquisito
un’esperienza professionale pertinente di almeno un anno nell’ambito di un
precedente rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con il
medesimo datore di lavoro, l’inquadramento nel livello tiene conto dei periodi
di esperienza professionale pertinente acquisita nell’ambito di tale precedente
rapporto di lavoro. Qualora l’esperienza professionale pertinente di almeno un
anno sia stata acquisita nell’ambito di un rapporto di lavoro con un altro
datore di lavoro, l’inquadramento avviene nel livello 2, o – in caso di
assunzione successiva al 31 gennaio 2010, e a condizione di avere un’esperienza
professionale pertinente di almeno tre anni – nel livello 3. Indipendentemente
da ciò, il datore di lavoro può, in caso di nuove assunzioni destinate a
rispondere a esigenze di personale, tener conto di tutti o di parte dei periodi
maturati nell’ambito di una precedente attività professionale ai fini
dell’inquadramento nel livello, se tale attività è favorevole all’attività
prevista.
Spiegazioni relative all’articolo 16, paragrafo 2:
1. Un’esperienza professionale pertinente è
un’esperienza professionale nell’attività assegnata o in un’attività
corrispondente all’incarico affidato.
(…)
3. Sussiste un precedente rapporto di lavoro ai
sensi della seconda frase qualora il periodo intercorso tra la fine del
precedente rapporto di lavoro e l’inizio del nuovo non superi i sei mesi; (…)
(…)
3. I lavoratori dipendenti accedono al livello
successivo – a partire dal livello 3, in funzione delle loro prestazioni,
conformemente all’articolo 17, paragrafo 2 – dopo aver maturato, presso il loro
datore di lavoro, i seguenti periodi di attività ininterrotta nell’ambito dello
stesso grado (avanzamento di livello):
– Livello 2, dopo un anno al livello 1,
– Livello 3, dopo due anni al livello 2,
– Livello 4, dopo tre anni al livello 3,
– Livello 5, dopo quattro anni al livello 4 (…)».
9. La direttiva 1999/70, che attua l’accordo quadro,
è stata trasposta nell’ordinamento giuridico tedesco dal Gesetz über
Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz)
(legge sul lavoro a tempo parziale e sui contratti a tempo determinato), del 21
dicembre 2000, come modificato dalla legge del 20 dicembre 2011 (in prosieguo:
il «TzBfG»).
10. Sotto la rubrica «Principio di non
discriminazione», l’articolo 4 del TzBfG, al paragrafo 2 prevede quanto segue:
«I lavoratori a tempo determinato non possono essere
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo
determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. I lavoratori a tempo
determinato devono percepire una retribuzione o un’altra prestazione a titolo
oneroso divisibile, concessa per un periodo di riferimento determinato e la cui
entità deve corrispondere alla durata del loro impiego nel periodo di
riferimento. Se talune condizioni di impiego dipendono dall’anzianità del
rapporto di lavoro nello stesso stabilimento o nella stessa impresa, occorre
tener conto, per i lavoratori a tempo determinato, degli stessi periodi dei
lavoratori a tempo indeterminato, a meno che un trattamento diverso sia
giustificato da ragioni oggettive».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11. Nel periodo compreso tra il 1997 e il 2014, WN, cittadina
tedesca, ha esercitato ininterrottamente attività di insegnamento in Francia in
diverse scuole secondarie. L’8 settembre 2014, ossia meno di sei mesi dopo aver
cessato tale attività, è stata assunta come docente dal Land della Bassa
Sassonia. Il suo contratto di lavoro è disciplinato dal TV-L, che determina il
suo inquadramento nella tabella retributiva.
12. Dalla decisione di rinvio risulta che
l’esperienza professionale maturata da WN in Francia è stata riconosciuta dal
Land della Bassa Sassonia come rilevante, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo
2, del TV-L, ai fini del suo inquadramento in tale tabella.
13. I periodi di attività maturati in Francia sono
stati tuttavia presi in considerazione solo parzialmente dal Land della Bassa
Sassonia ai fini della determinazione del livello in cui WN doveva essere
inquadrata. Di conseguenza, quest’ultima è stata inquadrata nel terzo livello
dell’undicesimo grado della tabella retributiva. Il giudice del rinvio indica
che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del TV-L, che prevede un limite
massimo per la presa in considerazione dell’esperienza professionale pertinente
maturata presso un altro datore di lavoro, i 17 anni di attività professionale
svolti in Francia da WN sono stati presi in considerazione solo fino a tre
anni.
14. WN ritiene che se avesse maturato, ai sensi di
tale articolo 16, paragrafo 2, un’esperienza professionale pertinente di 17
anni nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di
lavoro, nella fattispecie il Land della Bassa Sassonia, essa sarebbe stata
inquadrata, sin dall’inizio del suo nuovo rapporto di lavoro con tale datore di
lavoro, al livello 5 dello stesso grado della tabella retributiva, in
applicazione della citata disposizione.
15. Di conseguenza, il 20 ottobre 2014, WN ha
chiesto al Land della Bassa Sassonia di essere reinquadrata al quinto livello
dell’undicesimo grado della tabella retributiva e di percepire,
retroattivamente, la retribuzione corrispondente. Il Land della Bassa Sassonia
ha respinto tale domanda con la motivazione che l’esperienza professionale
pertinente di oltre tre anni che WN può invocare era stata maturata presso un
datore di lavoro diverso dal Land della Bassa Sassonia e non poteva, pertanto,
essere integralmente presa in considerazione.
16. WN ha proposto ricorso avverso tale decisione
dinanzi al tribunale del lavoro competente in primo grado, ricorso che è stato
accolto e ha dato luogo ad un riesame dell’inquadramento dell’interessata. Il
giudice del rinvio indica che WN aveva fatto valere l’erroneità del suo
inquadramento nel terzo livello di tale grado, sulla base del rilievo che la
mancata presa in considerazione integrale dell’esperienza professionale
pertinente maturata in Francia costituisce una disparità di trattamento
contraria al principio di uguaglianza e alla libera circolazione dei
lavoratori. Il Landesarbeitsgericht (Tribunale superiore del lavoro del Land,
Germania) ha accolto l’appello interposto dal Land della Bassa Sassonia e ha
annullato la sentenza di primo grado. WN ha quindi proposto ricorso per
cassazione (Revision) dinanzi al Bundesarbeitsgericht (Corte federale del
lavoro, Germania), chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
17. Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi sulla
compatibilità della disposizione nazionale di cui trattasi con il diritto
dell’Unione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo
45, paragrafo 2, TFUE e l’articolo
7, paragrafo 1, del [ regolamento n. 492/2011
] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma come quella
prevista dall’articolo 16, paragrafo 2, [del TV-L], ai sensi della quale, in
caso di riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro, l’esperienza
professionale pertinente acquisita con tale datore di lavoro è privilegiata per
quanto riguarda l’inquadramento di livello in un sistema retributivo istituito
da un contratto collettivo, in quanto tale esperienza professionale sia
pienamente riconosciuta ai sensi dall’articolo 16, paragrafo 2, seconda frase,
del TV-L, mentre l’esperienza professionale pertinente acquisita presso altri
datori di lavoro è presa in considerazione solo fino a un massimo di tre anni
ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, terza frase, del TV-L, laddove tale
trattamento privilegiato sia previsto dal diritto dell’Unione, in base alla
clausola 4, punto 4, [dell’accordo quadro]».
Sulla questione pregiudiziale
18. In via preliminare, occorre ricordare che,
secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di
cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a
quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta
di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta
alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Il
fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una
questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto
dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi
di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui
è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o meno
riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. Spetta, al riguardo, alla
Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in
particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di
diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto
dell’oggetto della controversia (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco
Communications, C-637/17, EU:C:2019:263, punto 35).
19. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio
risulta che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale è
indistintamente applicabile a tutti i lavoratori assunti da un Land,
indipendentemente dalla loro cittadinanza. Essa istituisce invece una disparità
di trattamento tra i lavoratori in funzione del datore di lavoro presso il
quale è stata maturata l’esperienza professionale.
20. A differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 dicembre 2013, Zentralbetriebsrat
der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken (C-514/12, EU:C:2013:799), nella
quale la misura nazionale in questione riguardava medici e professionisti del
settore sanitario provenienti da uno Stato membro diverso dalla Repubblica
d’Austria e in servizio presso il Land Salzburg (Land di Salisburgo, Austria),
nella presente causa risulta dalla decisione di rinvio che WN è una cittadina
tedesca la quale, prima di essere assunta da una scuola del Land della Bassa
Sassonia in qualità di docente, ha soggiornato nel territorio di un altro Stato
membro, dove ha insegnato in diverse scuole e licei. Il fascicolo di cui
dispone la Corte, pertanto, non consente di ritenere che WN sia un lavoratore
cittadino di uno Stato membro che, a motivo della propria cittadinanza, ha
ricevuto, sul territorio di un altro Stato membro, un trattamento diverso per
quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro.
21. In tale contesto, il procedimento principale non
può essere considerato caratterizzato dall’esistenza di una discriminazione
fondata sulla nazionalità, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e
dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n.
492/2011.
22. In tali circostanze, e tenuto conto degli
elementi forniti dal giudice del rinvio, occorre riformulare la questione
sollevata al fine di fornire a quest’ultimo elementi di interpretazione utili.
23. Dalla decisione di rinvio risulta infatti che il
Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) si domanda, in realtà, se
l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a
una normativa nazionale la quale, ai fini della determinazione dell’importo
della retribuzione di un lavoratore in qualità di docente scolastico presso un
ente territoriale, prende in considerazione solo fino a un periodo complessivo
massimo di tre anni i precedenti periodi di attività pertinente svolti da detto
lavoratore presso un datore di lavoro diverso da tale ente, situato in un altro
Stato membro.
24. A tale riguardo occorre ricordare che l’insieme
delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle
persone, così come quelle del regolamento n.
492/2011, mirano ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri,
l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell’Unione
ed ostano alle misure che potrebbero sfavorire detti cittadini quando intendano
svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro
(sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C-703/17, EU:C:2019:850, punto 40).
25. I cittadini degli Stati membri dispongono, in
particolare, del diritto, conferito loro direttamente dal Trattato, di lasciare
il rispettivo Stato membro d’origine per entrare nel territorio di un altro
Stato membro ed ivi soggiornare al fine di esercitarvi un’attività. Di
conseguenza, l’articolo 45 TFUE
osta a qualsiasi misura nazionale che possa ostacolare o rendere meno attraente
l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà fondamentale
garantita da detto articolo (sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C-703/17, EU:C:2019:850,
punto 41).
26. Infatti, una normativa nazionale che non prende
in considerazione tutti i precedenti periodi di attività equivalente maturati
in uno Stato membro diverso da quello di origine del lavoratore migrante può
rendere meno attraente la libera circolazione dei lavoratori, in violazione
dell’articolo 45, paragrafo 1,
TFUE (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C-224/01,
EU:C:2003:513, punto 74, e del 10 ottobre 2019, Krah, C-703/17, EU:C:2019:850,
punto 54).
27. Per quanto riguarda il procedimento principale,
occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del TV-L, è
soltanto parziale la presa in considerazione dell’esperienza professionale
pertinente di una persona assunta dal Land della Bassa Sassonia maturata presso
datori di lavoro diversi da tale ente territoriale.
28. Ebbene, come risulta dalla giurisprudenza della
Corte, per quanto riguarda, più in particolare, la parziale presa in
considerazione dell’esperienza professionale pertinente, occorre distinguere
l’esperienza professionale equivalente, da un lato, da qualsiasi altro tipo di
esperienza professionale che risulti semplicemente utile all’esercizio della
funzione di docente scolastico, dall’altro (sentenza del 10 ottobre 2019, Krah,
C-703/17, EU:C:2019:850, punto 51).
29. Per quanto riguarda l’esperienza professionale
equivalente, occorre rilevare che i lavoratori migranti tedeschi, compresi
quelli originari del Land della Bassa Sassonia, che intendano esercitare per
più di tre anni la funzione di docente scolastico o una funzione equivalente
presso una o più scuole o istituti analoghi situati al di fuori di tale Land o
in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, saranno dissuasi
dal farlo. Tali lavoratori saranno quindi dissuasi, in particolare, dal
lasciare il loro Stato membro d’origine per recarsi nel territorio di un altro
Stato membro al fine di esercitarvi la funzione di docente scolastico o una
funzione equivalente se, in seguito al loro ritorno nel territorio del Land
della Bassa Sassonia, nonostante il fatto di aver esercitato, in sostanza, la
medesima attività professionale in tale altro Stato membro, non sia presa in
considerazione tutta la loro esperienza professionale equivalente al momento
della determinazione del loro inquadramento retributivo da parte del Land della
Bassa Sassonia (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler,
C-224/01, EU:C:2003:513, punto 74, e del 10 ottobre 2019, Krah, C-703/17,
EU:C:2019:850, punto 47).
30. Nel caso di specie, la presa in considerazione
dell’intera esperienza professionale equivalente acquisita da lavoratori
migranti tedeschi, compresi quelli originari del Land della Bassa Sassonia,
presso una scuola o un istituto comparabile situato in uno Stato membro diverso
dalla Repubblica federale di Germania, comporterebbe che tali lavoratori, i
quali hanno svolto per più di tre anni una funzione d’insegnamento o una
funzione equivalente, sarebbero soggetti, ai fini del loro inquadramento
retributivo, alle medesime condizioni dei lavoratori del Land della Bassa
Sassonia che ricoprono il ruolo di docente per periodi di attività di pari
durata complessiva presso scuole di detto Land. Pertanto, si può
ragionevolmente ritenere che si tratti di un elemento rilevante ai fini della
decisione di tali lavoratori di presentare una candidatura per un posto di
docente scolastico presso scuole situate in uno Stato membro diverso dalla
Repubblica federale di Germania e di lasciare il loro Stato membro di origine
(v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C-703/17, EU:C:2019:850,
punto 49).
31. Per quanto riguarda, invece, l’integrale presa
in considerazione dell’esperienza professionale che, senza essere equivalente,
risulti semplicemente utile ai fini dell’esercizio della funzione di docente,
il principio della libera circolazione dei lavoratori stabilito all’articolo 45
TFUE non impone una siffatta presa in considerazione, poiché essa non è
necessaria al fine di garantire che i lavoratori in servizio presso il Land
della Bassa Sassonia che non hanno mai esercitato il loro diritto alla libera
circolazione e quelli che l’hanno esercitato siano, ai fini della loro
inquadramento retributivo, assoggettati alle medesime condizioni. Infatti, il
fatto di ritenere che un lavoratore, del quale sarà presa in considerazione, ai
fini del suo inquadramento retributivo iniziale quale docente presso una scuola
del Land della Bassa Sassonia, l’intera esperienza professionale equivalente
che può maturare in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine,
sarebbe dissuaso dal lasciare il suo Stato membro d’origine qualora non fossero
presi in considerazione tutti gli altri tipi di esperienze professionali che
può maturare in tale altro Stato membro, sembra basarsi su un insieme di
circostanze troppo aleatorie e indirette per poter essere considerato un
ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori (v., in tal senso, sentenza
del 10 ottobre 2019, Krah, C-703/17, EU:C:2019:850, punto 50).
32. Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che,
in applicazione di norme nazionali che devono essere interpretate
restrittivamente, l’esperienza professionale maturata da WN in Francia è stata
riconosciuta dal Land della Bassa Sassonia come un’esperienza professionale
maturata nell’ambito di un’attività sostanzialmente equivalente a quella per la
quale è stata assunta da detto Land.
33. Ne consegue che, qualora una normativa come
quella di cui trattasi nel procedimento principale non prenda in considerazione
tutti i precedenti periodi di attività equivalente maturati in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro di origine di un lavoratore migrante, essa può
rendere meno attraente la libertà di circolazione dei lavoratori, in violazione
dell’articolo 45, paragrafo 1,
TFUE, e costituisce, pertanto, un ostacolo a tale libertà.
34. Una simile misura può essere ammessa solo se
persegue uno degli obiettivi legittimi sanciti nel Trattato FUE o se è
giustificata da motivi imperativi di interesse generale. In tal caso, occorre
altresì che la sua applicazione sia idonea a garantire il conseguimento
dell’obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto necessario per realizzarlo
(sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C-703/17, EU:C:2019:850, punto 55).
35. Per quanto riguarda, in primo luogo, la
questione se detta misura possa essere giustificata dall’obiettivo consistente
nel garantire il rispetto del principio della parità di trattamento tra i
lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, il giudice
del rinvio osserva che l’articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, del TV-L è
adeguato alle situazioni di riassunzione dei lavoratori a tempo determinato da
parte dello stesso datore di lavoro. Tale giudice precisa che detta
disposizione nazionale mira a dare ai lavoratori oggetto di assunzioni ripetute
la possibilità di accedere ai livelli superiori. Il medesimo giudice aggiunge
che l’articolo 4, paragrafo 2, prima frase, del TzBfG, che attua la clausola 4,
punto 4, dell’accordo quadro, è stato concepito al fine di trattare in maniera
uguale i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato
sotto il profilo del riconoscimento della loro anzianità.
36. A tale riguardo, occorre rilevare che dal
fascicolo risulta che la presa in considerazione, in forza dell’articolo 16,
paragrafo 2, del TV-L, dell’intera esperienza professionale equivalente
maturata non è in alcun modo riservata alle persone che hanno acquisito la loro
esperienza professionale nell’ambito di contratti a tempo determinato. Non è
affatto escluso che una persona che abbia risolto il contratto di lavoro a
tempo indeterminato da essa concluso con il Land della Bassa Sassonia decida,
prima della scadenza di un periodo di sei mesi tra la fine del rapporto
precedente e l’inizio del nuovo rapporto, di concludere nuovamente un contratto
di lavoro con tale Land e possa beneficiare della norma di cui all’articolo 16,
paragrafo 2, del TV-L.
37. Nel caso di specie, la natura indeterminata o
meno del rapporto di lavoro di WN in Francia non emerge dal fascicolo di cui
dispone la Corte. Tale elemento di fatto è tuttavia di scarsa rilevanza.
Infatti, WN è in ogni caso soggetta all’applicazione del massimale di cui
all’articolo 16, paragrafo 2, del TV-L al momento della conclusione di un
contratto di lavoro con il Land della Bassa Sassonia, mentre un lavoratore che
abbia esercitato un’attività equivalente a quella di WN nell’ambito di un
precedente rapporto di lavoro con tale Land della Bassa Sassonia beneficerebbe
di una presa in considerazione integrale della sua esperienza professionale
equivalente al momento della conclusione di un nuovo contratto con
quest’ultimo, indipendentemente dal fatto che il precedente contratto di lavoro
fosse a tempo determinato o indeterminato.
38. Peraltro, al fine di garantire la parità di
trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
indeterminato, non è necessario escludere parzialmente l’esperienza
professionale equivalente dei lavoratori che hanno lavorato per un altro datore
di lavoro. Inoltre, il principio della parità di trattamento non richiede
affatto che i lavoratori a tempo determinato siano favoriti rispetto a tale
altro gruppo di lavoratori.
39. In secondo luogo, il Land della Bassa Sassonia e
il governo tedesco sostengono, a titolo di giustificazione, che l’esperienza
maturata presso il medesimo datore di lavoro consentirebbe al lavoratore
interessato di meglio espletare le proprie mansioni. Pertanto, al fine di
garantire l’equità salariale, tale vantaggio potrebbe essere ricompensato
mediante la concessione, ai lavoratori in possesso di siffatta esperienza
professionale, di una retribuzione più elevata.
40. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che dal
fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’esperienza professionale
maturata da WN in Francia è stata riconosciuta dal Land della Bassa Sassonia
come un’esperienza professionale maturata nell’ambito di un’attività
sostanzialmente equivalente a quella che essa è tenuta a svolgere nell’ambito
del suo rapporto di lavoro con tale Land. Ebbene, poiché nel caso di specie
tale esperienza è stata considerata sostanzialmente equivalente all’esperienza
maturata presso le scuole del Land della Bassa Sassonia, il fatto che essa sia
stata maturata in un altro Stato membro non può giustificare il limite massimo
per la presa in considerazione. Una misura nazionale, come quella in
discussione nel procedimento principale, che prende in considerazione in modo
limitato l’esperienza equivalente non può essere considerata diretta a
valorizzare integralmente detta esperienza e, conseguentemente, non è idonea a
garantire la realizzazione di tale giustificazione (v., in tal senso, sentenza
dell’8 maggio 2019, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-24/17, EU:C:2019:373,
punto 88).
41. In terzo luogo, il Land della Bassa Sassonia e
il governo tedesco fanno valere che la misura di cui trattasi nella causa
principale sarebbe giustificata dall’obiettivo di fidelizzazione dei lavoratori
nei confronti del loro datore di lavoro. Nell’ambito di tale argomento, il
governo tedesco aggiunge che, a differenza della causa che ha dato luogo alla
sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513), nella quale
le diverse università austriache si trovavano in concorrenza tra loro, nel
procedimento principale talune condizioni di lavoro, quali il contenuto
dell’insegnamento e la retribuzione, sono simili in tutte le scuole pubbliche
del Land della Bassa Sassonia. Ne conseguirebbe che la normativa di cui trattasi
nel procedimento principale sarebbe idonea a garantire la realizzazione
dell’obiettivo di fidelizzazione dei lavoratori.
42. A tale riguardo, occorre ricordare che, nella
causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C-224/01,
EU:C:2003:513), la terza questione sollevata dal giudice del rinvio riguardava,
in particolare, il problema se un’indennità speciale di anzianità di servizio
prevista dalla legge austriaca potesse essere considerata un premio inteso a
ricompensare la fedeltà dei professori universitari austriaci nei confronti del
loro unico datore di lavoro, ossia lo Stato austriaco. Proprio come in tale
causa, nel procedimento principale, benché tutti i docenti di scuola pubblica
siano dipendenti di un unico datore di lavoro, ossia il Land della Bassa
Sassonia, essi sono assegnati a diverse scuole pubbliche all’interno di detto
Land.
43. In tale contesto, occorre rilevare, da un lato,
che, anche supponendo che talune condizioni di lavoro, quali il contenuto
dell’insegnamento e la retribuzione, siano simili in tutte le scuole pubbliche
all’interno del Land della Bassa Sassonia, non si può escludere che esistano
altre condizioni che possono creare una concorrenza tra tali scuole come, ad
esempio, la reputazione di queste ultime. In ogni caso, dette scuole si trovano
in concorrenza, nel mercato del lavoro dei docenti di scuola pubblica, con
quelle degli altri enti territoriali, con quelle degli altri Stati membri,
nonché con quelle di paesi terzi.
44. Pertanto, contrariamente all’argomento del Land
della Bassa Sassonia e del governo tedesco richiamato al punto 41 della
presente sentenza, la misura di cui al procedimento principale non è idonea a
favorire la fidelizzazione di un docente scolastico in quanto la retribuzione
di quest’ultimo, che è determinata in funzione della sua esperienza
professionale, è ad esso dovuta anche nel caso in cui cambi scuola all’interno
di tale Land (v., per analogia, sentenza del 30 settembre 2003, Köbler,
C-224/01, EU:C:2003:513, punto 84, e ordinanza del 10 marzo 2005, Marhold,
C-178/04, non pubblicata, EU:C:2005:164, punto 36).
45. Dall’altro lato, si deve considerare che una
normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale può
avere conseguenze sulla scelta operata dai docenti scolastici tra un impiego in
una scuola del Land della Bassa Sassonia ed un impiego in una scuola stabilita
al di fuori del territorio di tale Land o di quello della Repubblica federale
di Germania (v., per analogia, sentenza del 30 settembre 2003, Köbler,
C-224/01, EU:C:2003:513, punto 85, et ordinanza del 10 marzo 2005, Marhold,
C-178/04, non pubblicata, EU:C:2005:164, punto 37).
46. Pertanto, la normativa di cui trattasi nel
procedimento principale comporta una ripartizione del mercato del lavoro dei docenti
scolastici nel territorio del Land della Bassa Sassonia ed è incompatibile con
il principio stesso della libera circolazione dei lavoratori (v., per analogia,
sentenza del 30 settembre 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, punto 86 e
ordinanza del 10 marzo 2005, Marhold, C-178/04, non pubblicata, EU:C:2005:164,
punto 38).
47. Alla luce delle particolari caratteristiche
della misura di cui trattasi nella causa principale, si deve considerare che
l’ostacolo che essa comporta non può, nel caso di specie, essere giustificato
dall’obiettivo di fidelizzazione dei lavoratori nei confronti dei loro datori
di lavoro.
48. In quarto luogo, il Land della Bassa Sassonia fa
valere che il riconoscimento dell’intera esperienza professionale maturata
presso un medesimo datore di lavoro è un incentivo al reinserimento presso
quest’ultimo, nei sei mesi che decorrono dal termine del precedente rapporto di
lavoro, dei lavoratori che hanno maturato tale esperienza.
49. A tale riguardo, occorre precisare che, come
risulta dal punto 11 della presente sentenza, WN è stata assunta come docente
dal Land della Bassa Sassonia meno di sei mesi dopo la fine del suo precedente
rapporto lavorativo con un altro datore di lavoro.
50. Occorre ricordare che la normativa nazionale di
cui al procedimento principale comprende due elementi, vale a dire, in primo
luogo, la presa in considerazione, nella loro integralità, dei periodi di
attività maturati presso l’ente territoriale e, in secondo luogo, l’esclusione
di una parte dell’esperienza professionale equivalente acquisita presso un
datore di lavoro diverso da tale ente. Il Land della Bassa Sassonia sostiene
che la presa in considerazione dell’integralità dei periodi di attività svolti
al servizio dell’ente territoriale incoraggi il reinserimento dei lavoratori
dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro, ma non spiega in alcun modo le
ragioni per le quali ritiene che il limite massimo per la presa in
considerazione dell’esperienza professionale equivalente acquisita presso un
datore di lavoro diverso da tale ente contribuisca al reinserimento nell’ambito
dei servizi di detto Land.
51. In ogni caso, una misura nazionale come quella
di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude una parte
dell’esperienza professionale equivalente maturata presso un datore di lavoro
diverso dall’ente territoriale di cui al procedimento principale o presso un
datore di lavoro situato in un altro Stato membro non incoraggia, per sua
natura, il reinserimento dei lavoratori che hanno maturato un’esperienza presso
tale ente territoriale. Al contrario, essa impedisce loro di ottenere
un’esperienza professionale equivalente presso un datore di lavoro diverso da
detto ente territoriale, situato in un altro Stato membro. Ne consegue che tale
misura non può essere considerata idonea a garantire la realizzazione
dell’obiettivo perseguito.
52. Alla luce di tutte le considerazioni che
precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE
deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale,
ai fini della determinazione dell’importo della retribuzione di un lavoratore
in qualità di docente scolastico presso un ente territoriale, prende in considerazione
solo fino a un periodo complessivo massimo di tre anni i precedenti periodi di
attività svolti da detto lavoratore presso un datore di lavoro diverso da tale
ente, situato in un altro Stato membro, qualora l’attività in questione sia
equivalente a quella che tale lavoratore è tenuto a svolgere nell’ambito della
suddetta funzione di docente scolastico.
Sulle spese
53. Nei confronti delle parti nel procedimento
principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al
giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
P.Q.M.
dichiara:
L’articolo
45, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una
normativa nazionale la quale, ai fini della determinazione dell’importo della
retribuzione di un lavoratore in qualità di docente scolastico presso un ente
territoriale, prende in considerazione solo fino a un periodo complessivo
massimo di tre anni i precedenti periodi di attività svolti da detto lavoratore
presso un datore di lavoro diverso da tale ente, situato in un altro Stato
membro, qualora l’attività in questione sia equivalente a quella che tale
lavoratore è tenuto a svolgere nell’ambito della suddetta funzione di docente
scolastico.