Il pensionato che svolge lavoro autonomo senza essere tenuto a versare il contributo soggettivo all’ente previdenziale di categoria ha l’obbligo d’iscriversi alla gestione separata INPS.
Nota a Cass. 23 marzo 2020, n. 7485
Fabio Iacobone
“La relazione tra le casse professionali e la Gestione separata non può essere costruita come una relazione di alternatività, cioè postulando che la L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, abbiano fissato in abstracto un rigido riparto di competenze, ma piuttosto come una relazione di complementarità, tale per cui se una cassa professionale di categoria, nell’esercizio della sua potestà di autoregolamentazione, decide di escludere taluni professionisti dal versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, tale esclusione sarà sufficiente a riespandere la vocazione universalistica della Gestione separata (sempre che ci si trovi in presenza di attività libero-professionali svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo, oppure di attività che, se svolte in forma occasionale, diano luogo ad un reddito pari o superiore a 5.000 Euro, per come indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003)”.
Questa, l’affermazione della Corte di Cassazione 23 marzo 2020, n. 7485 (difforme da App. Bologna 17 aprile 2014, n. 309), la quale ha precisato che il legislatore, nel dettare, con il DL. n. 98/2001, art. 18 (conv. in L. n. 111/2011) l’interpretazione autentica della L. n. 335/1995, art. 2, co. 26, ha escluso dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata i pensionati che svolgano attività lavorativa libero-professionale per la quale sia prevista l’iscrizione ad un albo e che versino all’ente previdenziale di categoria il contributo soggettivo.
Con la conseguenza, a contrario, che tale categoria di pensionati, qualora non sia tenuta a versare il contributo soggettivo all’ente esponenziale di categoria, è tenuta ad iscriversi alla Gestione separata INPS.
Ciò, in quanto il presupposto per l’iscrizione alla Gestione separata da parte di soggetti che svolgano attività libero-professionale per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione ad appositi albi è costituito dal fatto che essi non siano tenuti a versare all’ente previdenziale di categoria un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale (così, già Cass. n. 30344/2017).
La Corte ha, pertanto, ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui l’iscrizione alla Gestione separata INPS è “obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49 (ora 53), comma 1, TUIR, l’esercizio della quale, se subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale”.