Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2020, n. 12357

Infortunio sul lavoro, Adeguamento delle attrezzature di
lavoro a disposizione dei lavoratori ai prescritti requisiti di sicurezza,
Comportamento abnorme del lavoratore, Esclusa ogni possibilità di controllo da
parte dei preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli
infortuni sul lavoro

 

Ritenuto in fatto e considerato
in diritto

 

1. Con sentenza del 6 luglio 2016 il Tribunale di
Trieste dichiarava S.C. responsabile del reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. e, concesse le
attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante,
lo condannava alla pena di euro 280 di multa.

1.1. Al predetto imputato, nella qualità di legale
rappresentante della Cooperativa T. Lavori di Facchinaggio s.c.a.r.l., società
appaltatrice dei servizi di facchinaggio presso il Magazzino n. (…) sito
all’interno del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste in concessione alla R.
s.p.a., veniva contestato, in concorso con S.A., giudicato separatamente, di
avere cagionato al dipendente B.E. lesioni personali per colpa consistente
nella violazione dell’art. 71,
comma primo, d.lgs. n. 81/2008 per non avere provveduto ad adeguare le
attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori ai prescritti
requisiti di sicurezza.

1.2.11 giudice di primo grado riteneva comprovato
che l’infortunio si era verificato in occasione delle operazioni di pulizia
eseguite da B.E. sull’impianto di lavorazione del caffè verde dallo stesso
intraprese in ragione del momentaneo blocco del macchinario “elevatore del
caffè” adibito al trasferimento meccanico dei chicchi dalla tramoggia di
carico al silos di stoccaggio; eseguito un primo intervento nella parte
inferiore del macchinario rivelatosi insufficiente a ripristinarne il
funzionamento, dopo avere provveduto a spegnere i quadri elettrici, apriva la
protezione superiore intervenendo dapprima con una sessola (ovvero con una
sorte di paletta in plastica) e poi inseriva la mano e il braccio negli
ingranaggi; in quel momento sopraggiungeva S.A. il quale, non accortosi dei
lavori di pulitura in corso, riattivava il macchinario i cui organi in
movimento cagionavano le lesioni contestate.

2. Con sentenza del 25 febbraio 2019 la Corte di
Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di primo grado
appellata sia dal Procuratore Generale che da S.C. (da quest’ultimo, in via
principale ed incidentale), ha aumentato la pena a mesi uno di reclusione con
concessione, ex officio, dei benefici della sospensione condizionale della pena
e della non menzione.

L’appello principale del S. è stato dichiarato
inammissibile perché proposto oltre i termini previsti dall’art. 585, comma primo, lett.c) cod. proc. pen.
mentre quello incidentale sulla statuizione inerente al trattamento
sanzionatorio è stato rigettato.

2.1. In particolare i giudici di secondo grado, dopo
avere precisato che la disamina dei motivi formulati dal S. nell’atto di
appello principale, ove veniva contestata l’affermazione di responsabilità, era
preclusa, anche nella riformulazione impropriamente inserita nell’appello
incidentale, hanno affermato l’insussistenza dei presupposti per una pronuncia
di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma
primo, cod. proc. pen. non ravvisando profili di abnormità nella condotta
del lavoratore B.E..

L’appello principale del Procuratore Generale
inerente alla statuizione concernente al trattamento sanzionatorio è stato
accolto, con rigetto, al contempo, dell’impugnazione incidentale proposta
dall’imputato su quel medesimo punto della pronuncia.

3. S.C., a mezzo del difensore di fiducia, ricorre
per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando, con un unico motivo,
l’inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 590, comma 3 cod. pen. e all’art. 71, comma 1, dlgs. n. 81/2008
e il vizio motivazionale.

Sostiene che il macchinario era conforme alle regole
di sicurezza mentre il gesto del dipendente B.E. di inserire il braccio negli
ingranaggi del macchinario veniva compiuto su sua unilaterale iniziativa, senza
alcuna richiesta da parte del datore di lavoro, ed assumeva così connotati di
abnormità ponendosi al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle
persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli
infortuni sul lavoro.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Osserva il Collegio che la Corte distrettuale ha
dichiarato inammissibile per tardività l’appello principale con il quale S.
contestava l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. ed ha correttamente
precisato che i relativi motivi non possono trovare spazio nell’ambito
dell’appello incidentale proposto in contrapposizione a quello del Procuratore
Generale incentrato sul trattamento sanzionatorio. Ed invero la ratio di tale
istituto che svolge una funzione antagonista rispetto a quello proposto
dall’altra parte processuale va ravvisata nell’esigenza di realizzare un
sostanziale contraddittorio sul thema decidendum devoluto al giudice della
impugnazione, ovvero solo in relazione ai punti della decisione oggetto
dell’appello principale nonché a quelli che hanno una connessione essenziale
con essi (Sez. U. n. 10251 del 17/10/2006 – dep. 2007- , Rv. 235699).

Ciò premesso, osserva il Collegio che
l’inammissibilità originaria dell’appello principale proposto da S.C. preclude
la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione per cui non
sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni diverse da
quelle dirette a contestare specificamente la preliminare e pregiudiziale
declaratoria che ha valore ricognitivo e produce effetti ex tunc (Sez. 4, n.
1270 del 24/10/2017 – dep. 2018 -; Rv. 271703; Sez. 2, n. 38860 del 21/09/2007
Rv. 238219; Sez. 5, n.7557 del 23/03/1999, Rv.213782).

6. Alla stregua di quanto sopra esposto va
pronunciata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
in favore della cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2020, n. 12357
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