Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 aprile 2020, n. 7974

Illegittimità del licenziamento per riduzione di personale,
Pagamento delle retribuzioni maturate, detratto l’aliunde perceptum,
Conciliazione tra le parti della la controversia tra loro pendente, Domande
per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle differenze
sul TFR, coperte da giudicato

 

Rilevato che

 

1. P.R. convenne in giudizio la M. s.r.l. e la W.C.
s.r.l. e chiese che venisse accertata e dichiarata l’esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della M. s.r.l. a
decorrere dal 1.2.2007, poi proseguito con la W. s.r.l. per effetto
dell’intervenuto trasferimento d’azienda, e la condanna delle convenute al
pagamento delle differenze retributive maturate anche per T.F.R.. Inoltre
chiese che venisse accertata e dichiarata l’illegittimità e l’inefficacia del
licenziamento intimatogli il 16 settembre 2009 con condanna, ex art. 18 della legge n. 300 del 20
maggio 1970, della W. a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a
corrispondergli le retribuzioni maturate e non erogate fino alla
reintegrazione.

2. Il Tribunale di Cremona accolse in parte le
domande e, dichiarata l’esistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la
M. s.r.l. dal 1 febbraio al 31 agosto 2007 ed il diritto del lavoratore
all’integrazione del contributi previdenziali ed assistenziali, annullò il
licenziamento intimato al R. dalla W.C. s.r.l. per riduzione di personale ai
sensi della legge n. 223 del 1991 ed ordinò la
reintegrazione nel posto di lavoro condannando la società al pagamento, a
titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate, detratto l’aliunde perceptum,
oltre interessi rivalutazione monetaria e contributi previdenziali e
assistenziali, rigettando le altre domande ivi compresa quella di pagamento del
premio di produzione pari ad € 5.000,00 nel periodo 1 febbraio 31 agosto 2007.

3. La Corte di appello di Brescia, investita del
gravame da parte della W.C. s.r.l. e del R., nella contumacia della M. s.r.l.
in concordato preventivo, ha respinto il gravame proposto dal lavoratore nei
confronti della M. s.r.l. ed ha dichiarato estinto il giudizio con la W.C.
s.r.l. sul rilievo che le parti avevano conciliato la controversia tra loro
pendente.

3.1. Il giudice di appello – dato atto che il
giudizio era proseguito solo con riguardo alla domanda di condanna al pagamento
del premio di produzione avanzata nei confronti della cedente società M. s.r.l.
mentre le domande aventi ad oggetto il pagamento dell’indennità sostitutiva del
preavviso e delle differenze sul t.f.r. erano invece coperte da giudicato – ha
evidenziato che il lavoratore, che ne era gravato, non aveva provato il suo
diritto a percepire il premio di produzione azionato. La Corte ha osservato che
del premio di produzione era fatta menzione in una scrittura privata del 12
febbraio 2007 che però era priva della specificazione dell’oggetto della
prestazione lavorativa.

Ha evidenziato poi che la voce retributiva non era
stata poi trascritta nel contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti
ed ha perciò ritenuto che quella scrittura privata dovesse essere interpretata
come impegno ad una futura assunzione, che non integrava un contratto
preliminare e poteva avere un valore meramente indiziario per interpretare la
volontà delle partì che avevano stipulato il successivo contratto ovvero per
completare il quadro probatorio derivante da altri elementi di prova, nella
specie insussistenti atteso che le dichiarazioni rese dal teste escusso non
erano precise nel definire il contenuto del compenso convenuto.

4. Per la cassazione della sente orso ed articola
tre motivi

ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.. La M. s.r.l. in
liquidazione e concordato preventivo non ha opposto difese.

 

Considerato che

 

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la
violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
115 e 116 cod.
proc. civ. in relazione all’art. 360 primo
comma n. 4 cod. proc. civ.. Sostiene il ricorrente che contraddittoriamente
la Corte ha ritenuto che, verosimilmente, il premio dovuto sarebbe stato pagato
in nero e poi ha escluso che il diritto sia stato provato e non ritiene necessaria
la produzione documentale. Così facendo, in mancanza di impugnazione da parte
della società M. s.r.l. la Corte territoriale sarebbe incorsa nel denunciato
vizio di ultra petizione laddove, esaminando l’appello del R., ha accertato,
diversamente da quanto affermato dal primo giudice il quale aveva ritenuto
spettante i premio poi pagato in nero, che non vi fosse la prova che la somma
non fosse dovuta.

6. Il motivo è generico e perciò va dichiarato
inammissibile.

6.1. In tema di ricorso per cassazione l’esercizio
del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto
alla Cassazione ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone
l’ammissibilità del motivo. La parte deve riportare in ricorso, nel rispetto
del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono
di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto,
così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto
svolgimento dell’ iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti
(cfr. Cass. 25/09/2019 n. 23834). Laddove, come nel caso in esime, sia stata
denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum
appelatum, è necessario perciò, ai fini del rispetto del principio di specificità
e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso sia
riportata, nei termini esatti e non genericamente ovvero per brevi estratti o
per riassunto del suo contenuto, quella parte della motivazione della sentenza
di primo grado dalla quale si evincerebbe, a detta della parte ricorrente, il
positivo accertamento dell’esistenza del diritto a percepire il premio di
produzione rivendicato che il Tribunale afferma essere stato verosimilmente
corrisposto “al nero” (cfr. anche Cass. 08/06/2016 n. 11738).

7. L’esame delle due censure articolate nel secondo
motivo di ricorso restano assorbite per effetto del l’accertata inammissibilità
del primo motivo di ricorso e comunque presentavano evidenti profili di
inammissibilità.

7.1. Nel denunciare la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697, 2721, 2722, 2729 cod. civ. e degli artt.
112, 115, 116
cod. proc civ. – nella parte in cui la sentenza rigetta la domanda di
condanna della M. al pagamento del premio di produzione – si deduce che l’onere
di provare l’avvenuto pagamento, una volta provato il diritto alla prestazione,
grava sul datore di datore di lavoro che deve provare l’adempimento della sua
obbligazione. Ci si duole dell’errato uso delle presunzioni deducendosi che ove
le dichiarazioni rese dal teste escusso fossero state correttamente valutate
nel loro complessivo tenore, si sarebbe dovuto ritenere esistente il diritto e
non provata la corresponsione delle somme, stante il carattere dubitativo delle
dichiarazioni rese al riguardo. Inoltre si evidenzia che sarebbe stata estranea
al giudizio la valutazione della circostanza che il lavoratore non avrebbe
protestato per la mancata percezione delle somme azionate.

7.2. Così facendo però il ricorrente pretende che la
Corte proceda ad una nuova e diversa valutazione delle dichiarazioni esaminate
dalla Corte di merito e dei fatti acquisiti al processo che al contrario sono
state esaminate e si è proceduto ad una plausibile ricostruzione dei fatti che
non è censurabile in questa sede in quanto non solo non è il risultato di una
inversione degli oneri della prova ma neppure di una violazione delle
disposizioni processuali denunciate.

7.3. Va qui ribadito che in tema di ricorso per
cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116
cod.proc.civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale
istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché
si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non
dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o
abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove
legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza
apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr.
Cass. 27/12/2016 n. 27000 e 17/01/2019 n. 1229).

8. Anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale è
denunciata la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., è
infondato atteso che correttamente la Corte di appello ha qualificato come
incidentale l’appello proposto in via autonoma dal R. ma depositato dopo
l’avvenuto deposito del ricorso in appello della società W.C. s.r.l..

9. In conclusione per le ragioni su esposte il
ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio
stante la mancata costituzione della resistente rimasta intimata. Ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del
d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma
dell’art. 13 comma 1 bis del citato
d.P.R., se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R.,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 aprile 2020, n. 7974
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