La percezione dell’incentivo alle dimissioni, secondo la Suprema Corte, genera reddito imponibile di lavoro dipendente ed è soggetto a tassazione separata.
Nota a Cass. ord. 11 febbraio 2020, n. 3264
Stefano Quaranta
Le somme percepite da un dipendente a titolo di incentivo alle dimissioni sono da qualificare quale reddito di lavoro dipendente e, pertanto, da includere nella determinazione del reddito complessivo.
Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3264 dell’ 11 febbraio 2020, la quale precisa che l’estensione, anche a tale categoria di emolumenti, del principio di onnicomprensività caratterizzante i redditi di lavoro dipendente (e, quindi, della possibilità di considerarli redditi), si giustifica per il fatto che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente, sono finalizzate a remunerare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto lavorativo in essere, in funzione di ristoro rispetto ad un lucro cessante.
In ordine alle concrete modalità di loro tassazione, le stesse somme sono soggette a tassazione separata alla stregua delle “altre indennità e somme” di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, co. 1, lett. a), percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, trattandosi di questione risalente, trovava applicazione il previgente co. 4-bis dell’art. 19 del predetto D.P.R., secondo cui l’imposizione si doveva attuare mediante applicazione di un’aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, indipendentemente dal carattere individuale o collettivo della corrispondente pattuizione.
Stando a quanto desumibile dalla ordinanza della Corte, in un caso come quello di specie, in cui le somme in questione erano state tassate oltre il dovuto e il contribuente agiva per il rimborso, viene ribadito come l’onus probandi circa la natura di tali somme gravi sul lavoratore, il quale deve, ad esempio, dimostrare che le somme relative all’incentivo de quo non rappresentano misure di sostegno straordinario al reddito, né che le stesse somme siano state erogate dal Fondo di solidarietà/Inps.